Sentenza del 27/03/2015 n. 6220 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la determinazione della plusvalenza realizzata da M.A. mediante il conferimento, nel 2004, della partecipazione del 95% nella Ing. M.C. s.r.l. alla A.G. s.r.l. La CTR aveva calcolato il valore normale della partecipazione escludendo dal patrimonio netto gli utili e le attività emerse dalla regolarizzazione contabile effettuata ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 14, ritenendo che tali valori fossero fiscalmente riconoscibili solo dal terzo periodo d'imposta successivo. L'Agenzia sosteneva invece che gli utili non distribuiti dovessero concorrere al patrimonio netto e che la limitazione temporale del riconoscimento fiscale riguardasse esclusivamente la società che aveva effettuato la regolarizzazione, non il socio persona fisica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato la causa a una diversa sezione della medesima CTR, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che gli utili non distribuiti integrano il patrimonio netto ai sensi dell'art. 2424 c.c. e che, per determinare il valore della partecipazione conferita e la relativa plusvalenza del socio, rileva l'effettivo patrimonio netto risultante dalla regolarizzazione contabile. Gli effetti fiscali temporali previsti dalla L. n. 289 del 2002, art. 14, comma 5, riguardano il rapporto tributario della società e non possono essere fatti valere per ridurre il valore della partecipazione ai fini dell'imposizione del socio.
Norme richiamate
Il valore normale dei beni e delle partecipazioni è determinato secondo i criteri previsti dalla norma.
Ai fini della plusvalenza derivante dal conferimento della partecipazione, il valore normale delle quote deve essere determinato considerando il patrimonio netto effettivo della società partecipata.
Art. 67, comma 1, lett. d), TUIR
Redditi diversi di natura finanziaria derivanti da determinate cessioni o operazioni su partecipazioni.
La plusvalenza realizzata dal socio persona fisica mediante il conferimento della partecipazione è qualificabile come reddito diverso, ove l'operazione avvenga al di fuori dell'esercizio d'impresa.
La plusvalenza è determinata secondo il valore normale della partecipazione e il relativo costo o valore fiscalmente riconosciuto.
La base imponibile deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale della partecipazione conferita e il suo costo fiscale.
Gli utili, fino a quando non siano distribuiti ai soci, concorrono a formare il patrimonio netto della società.
Gli utili contabilizzati e non distribuiti devono essere inclusi nel patrimonio netto, anche se derivano da attività emerse mediante una successiva regolarizzazione contabile.
Legge n. 289 del 2002, art. 14, comma 5
I maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo periodo d'imposta successivo.
La limitazione temporale del riconoscimento fiscale dei maggiori valori opera nei rapporti tributari della società che si è avvalsa della regolarizzazione e non incide sul valore civilistico effettivo della partecipazione né sulla determinazione della plusvalenza del socio.
Massime di principio
- Nel determinare il valore di una partecipazione conferita o ceduta, occorre considerare il patrimonio netto effettivo della società partecipata, inclusi gli utili contabilizzati ma non ancora distribuiti.
- Gli effetti civilistici della regolarizzazione contabile e quelli fiscali relativi alla decorrenza del riconoscimento dei maggiori valori devono essere tenuti distinti.
- Le limitazioni temporali previste da una norma di regolarizzazione fiscale si applicano, di regola, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione e non si estendono automaticamente a soggetti giuridicamente distinti, come il socio persona fisica.
- Per la tassazione della plusvalenza del socio rileva il valore effettivo della partecipazione alla data dell'operazione, non necessariamente il valore fiscalmente riconosciuto alla società partecipata.
- In caso di rinvio dopo la cassazione, il giudice di merito deve rideterminare la plusvalenza applicando i principi enunciati dalla Corte di cassazione.
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