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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35210/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comproprietario)

La controversia

La lite nasce da una controversia su un immobile in comunione sito in Rodi Garganico. Un soggetto, acquirente dei diritti pro indiviso già spettanti ad altri condividenti, aveva proposto opposizione a un precetto di rilascio notificatogli dalla controparte, la quale era aggiudicataria della quota indivisa di due terzi del bene. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione dichiarando inefficace il precetto, ma aveva anche disposto lo scioglimento della comunione, assegnando il bene alla controparte e condannando l’attribuita al pagamento del conguaglio; aveva inoltre riconosciuto alla stessa il diritto ai frutti civili per il godimento esclusivo del bene da parte dell’altra parte. In appello, la sentenza di primo grado veniva confermata. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione dell’art. 820 c.c., sostenendo che i frutti civili dovessero esserle riconosciuti anche per il periodo successivo alla sentenza di primo grado, perché gli occupanti erano rimasti nel godimento esclusivo del bene e non l’avevano rilasciato spontaneamente; 2) violazione della disciplina sulla rivalutazione dei canoni (art. 32 L. 392/1978 e L. 431/1998), per avere la Corte escluso l’aggiornamento ISTAT della rendita; 3) vizio motivazionale sulla mancata attribuzione dei frutti per il periodo successivo alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che, in una divisione giudiziale con attribuzione del bene a un condividente, il diritto ai frutti civili non può essere limitato fino alla sola data della sentenza di primo grado se il bene continua a restare nella detenzione esclusiva degli altri condividenti e il rilascio non interviene. Ha invece rigettato il secondo motivo, escludendo la rivalutazione automatica del canone figurativo in ragione dell’accertata natura stagionale e turistica del mercato dell’immobile, che rendeva non applicabile la logica della rivalutazione vincolistica invocata. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo (pur rilevandone l’inammissibilità nella formulazione). La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Bari anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 820 c.c.

    I frutti civili dell’immobile comune spettano al condividente che non ne abbia goduto quando l’altro ne abbia tratto godimento esclusivo; tale diritto può estendersi al periodo successivo alla sentenza di primo grado se il bene non sia stato restituito all’avente diritto.

  • art. 345 c.p.c.

    La domanda risarcitoria proposta per la prima volta in appello è nuova e quindi inammissibile.

  • art. 720 c.c.

    Nello scioglimento della comunione con assegnazione del bene e conguaglio, la statuizione sull’assegnazione ha natura costitutiva e incide anche sulla esigibilità del conguaglio e sul rilascio.

  • art. 282 c.p.c.

    Il capo di sentenza relativo al conguaglio, collegato alla statuizione costitutiva di assegnazione, non è suscettibile di esecuzione provvisoria prima del giudicato sulla divisione.

  • art. 32 della legge n. 392/1978

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’aggiornamento ISTAT del canone figurativo; la Corte ne ha escluso l’applicazione nel caso concreto.

  • legge n. 431/1998

    Richiamata dalla parte ricorrente per sostenere la rivalutazione del canone; la Corte ha ritenuto infondata la tesi nel caso di immobile a destinazione stagionale.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo formulato come vizio motivazionale con riferimento alla vecchia formulazione è stato ritenuto inammissibile nella sua espressione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di divisione, il condividente che non abbia goduto del bene può ottenere i frutti civili corrispondenti al mancato godimento pro quota anche per il periodo successivo alla decisione di primo grado, se il bene permane nella detenzione esclusiva dell’altro condividente e non intervenga rilascio.
  • La sentenza di scioglimento della comunione con attribuzione del bene ha natura costitutivo-traslativa; i suoi effetti, anche ai fini dell’esecuzione e del rilascio, presuppongono il passaggio in giudicato della statuizione sull’assegnazione.
  • Il canone figurativo utilizzabile per liquidare i frutti civili può essere ancorato ai valori di mercato, ma la rivalutazione automatica non è dovuta quando il mercato del bene presenti caratteristiche stagionali o comunque elementi fattuali che rendano non pertinente il richiamo alla disciplina invocata.
  • In tema di liquidazione dei frutti civili tra condividenti, l’accertamento delle concrete caratteristiche del mercato e della destinazione del bene è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
  • La domanda nuova proposta per la prima volta in appello è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieComunionePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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