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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36180/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proposto e terza interessata)

La controversia

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per quattro anni, con obbligo di dimora nel comune di residenza e cauzione di 4.000 euro, e disposto la confisca di quote societarie, un conto corrente, una carta di credito e un’autovettura intestati alla terza interessata. La Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto del 16 dicembre 2025 depositato il 5 marzo 2026, aveva rigettato le impugnazioni di merito. La pericolosità qualificata era stata fondata sull’appartenenza del proposto a un’associazione mafiosa, sulla base di elementi provenienti da diversi procedimenti, di una precedente condanna, delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia e dei rapporti con esponenti della criminalità organizzata; la confisca era stata giustificata dalla ritenuta sproporzione patrimoniale del nucleo familiare. In cassazione, il primo motivo contestava, sotto il profilo della violazione di legge e della motivazione apparente, l’accertamento dell’appartenenza e dell’attualità della pericolosità, la valutazione di specifici episodi, dei legami familiari, delle dichiarazioni dei collaboratori e degli esiti dei procedimenti penali. Il secondo motivo censurava la motivazione sui presupposti della confisca: quantificazione del conferimento nella Delmar s.r.l.; calcolo presuntivo degli utili dell’impresa agricola e mancata considerazione dei relativi costi; esclusione dei contributi disaccoppiati ARCEA dal computo delle risorse familiari; percentuale delle spese medie e periodo di riferimento della sproporzione; mancata valutazione del sostegno economico attribuito alla madre della terza interessata. Il pubblico ministero aveva chiesto l’inammissibilità; i ricorrenti avevano insistito per l’accoglimento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla misura personale: nei procedimenti di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge, non per contestare la logicità o completezza della motivazione, salvo che questa sia inesistente o meramente apparente. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse esposto una motivazione adeguata e coerente sulla pericolosità qualificata e attuale, mentre le censure sollecitavano una diversa lettura degli elementi acquisiti. Ha invece accolto le doglianze sulla confisca: la motivazione d’appello era apparente perché non affrontava in modo concreto le specifiche contestazioni relative al conferimento societario, agli utili e ai costi dell’impresa agricola, ai contributi ARCEA, alla percentuale di spesa e al periodo di calcolo, nonché al sostegno economico della madre della terza interessata. Ha quindi annullato il decreto limitatamente alla confisca e rinviato per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria; nel resto ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. 159/2011

    avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore

    Il ricorso per cassazione contro il decreto d’appello in materia di prevenzione è limitato alla violazione di legge; non consente, di regola, di censurare la motivazione come se fosse un ordinario vizio di merito.

  • art. 27 d.lgs. 159/2011

    per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10

    Le impugnazioni dei provvedimenti di prevenzione patrimoniale seguono il regime dell’art. 10, compresa la limitazione del ricorso per cassazione alla violazione di legge.

  • art. 125 c.p.p.

    a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità

    Nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione, le carenze motivazionali rilevano come violazione di legge solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente, perché priva dei requisiti minimi indicati.

  • art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 159/2011

    La Corte territoriale, prese le mosse dai criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, nello specifico, in relazione alla differenza tra il concetto di partecipazione all’associazione mafiosa e alla categoria della pericolosità sociale qualificata che deriva dall’appartenenza alla stessa

    La pericolosità sociale qualificata è una categoria da distinguere dalla partecipazione all’associazione mafiosa; la sua valutazione può fondarsi sul compendio complessivo degli elementi indiziari e sulla stabilità e radicamento del vincolo, purché la motivazione sia adeguata e non apparente.

  • art. 19 d.lgs. 159/2011

    La Corte territoriale, infatti, limitandosi a brevi affermazioni apodittiche non ha dato conto di avere valutato le censure relative all’errata quantificazione dell’importo versato da Delia Rugolo all’atto della sottoscrizione della quota di capitale sociale della Delmar s.r.l.; non ha fornito alcuna risposta alle osservazioni in ordine ai criteri utilizzati dal giudice di primo grado al fine di effettuare il calcolo presuntivo degli utili dell’impresa agricola di Delia Rugolo

    La decisione sulla confisca di prevenzione deve confrontarsi concretamente con le censure rilevanti riguardanti la ricostruzione delle risorse e la quantificazione della sproporzione; risposte apodittiche o l’omesso esame di tali contestazioni rendono apparente la motivazione.

  • art. 416-bis c.p.

    La Corte territoriale, prese le mosse dai criteri enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e, nello specifico, in relazione alla differenza tra il concetto di partecipazione all’associazione mafiosa e alla categoria della pericolosità sociale qualificata che deriva dall’appartenenza alla stessa

    La decisione richiama la distinzione tra la partecipazione all’associazione mafiosa e la pericolosità qualificata rilevante ai fini della prevenzione; il richiamo non consente di convertire in sede di cassazione censure sulla valutazione del compendio in doglianze di violazione di legge.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di prevenzione personale e patrimoniale, il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; le censure sulla motivazione sono scrutinabili soltanto quando questa sia del tutto carente o meramente apparente, in quanto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità.
  • Non costituisce violazione di legge la richiesta di rivalutare o leggere in modo alternativo il compendio indiziario, quando il giudice di merito abbia esposto una motivazione adeguata e coerente sui presupposti della misura personale.
  • La motivazione sulla confisca di prevenzione è apparente se, a fronte di contestazioni specifiche e potenzialmente decisive sul calcolo della sproporzione patrimoniale, non esamina concretamente le fonti di reddito, i costi, le risorse familiari e i criteri temporali e quantitativi impiegati.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeConfisca di prevenzione
RamiMisure di prevenzione
IstitutiConfisca

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