Cassazione Civile, Ordinanza n. 42118/2021 del 31/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiante)
La controversia
Due proprietari di un appartamento e di un esercizio commerciale convennero in giudizio il proprietario dell’appartamento sovrastante chiedendo il risarcimento dei danni causati da infiltrazioni d’acqua verificatesi durante lavori di ristrutturazione. Il tribunale, dopo una pronuncia non definitiva sull’an debeatur, liquidò il danno in favore degli attori. In appello il convenuto ottenne una forte riduzione della quantificazione, mentre una delle attrici ottenne anche una somma ulteriore per danni specifici. I soccombenti in cassazione dedussero un unico motivo: violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 195 e 696 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse travisato il materiale istruttorio, attribuendo erroneamente minore attendibilità alla consulenza tecnica d’ufficio rispetto all’accertamento tecnico preventivo eseguito subito dopo il fatto, e che fosse stato violato il principio di non contestazione perché il convenuto non avrebbe contestato la quantità della merce danneggiata in sede di ATP.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, nella parte in cui contestavano la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti compiute dal giudice di merito, mirassero a ottenere un nuovo apprezzamento probatorio non consentito in sede di legittimità. Quanto alla dedotta violazione del principio di non contestazione, la Corte ha rilevato che il ricorso non riproduceva né riassumeva il contenuto degli atti processuali dai quali il fatto avrebbe dovuto risultare non contestato, con conseguente inammissibilità; inoltre ha affermato che il principio opera solo per fatti comuni alle parti e non per quelli nella conoscenza di una sola di esse. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il richiamo alla norma sull’onere della prova è stato utilizzato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle risultanze istruttorie; la Corte ha però chiarito che la censura si risolveva in una richiesta di riesame del merito, non consentita in cassazione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla consulenza tecnica, ma la Corte non ha ravvisato alcuna violazione idonea a scardinare la valutazione di merito.
Richiamato dai ricorrenti per valorizzare l’accertamento tecnico preventivo; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza che pretendeva di attribuire prevalenza a tale accertamento rispetto alla c.t.u. e al giudizio di merito.
È stata posta a base della condanna alle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza della definizione sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato solo quale parametro per determinare l’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, anche quando le stesse risultanze potrebbero teoricamente condurre a un esito differente.
- La doglianza per violazione dell’art. 2697 c.c. non può essere usata per censurare il modo in cui il giudice ha apprezzato il materiale istruttorio, quando in realtà si contesta soltanto la ricostruzione dei fatti.
- La deduzione della violazione del principio di non contestazione richiede che il ricorso riporti o riassuma specificamente gli atti processuali rilevanti, così da consentire alla Corte di verificarne la portata senza svolgere un’indagine esplorativa.
- Il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti comuni alle parti e non si estende ai fatti che rientrano nella disponibilità o conoscenza di una sola di esse.
- L’accertamento tecnico preventivo e la consulenza tecnica d’ufficio sono mezzi di acquisizione e valutazione del materiale probatorio che il giudice di merito apprezza secondo il proprio prudente convincimento, non essendo consentito in cassazione imporre una gerarchia valutativa automatica tra i due strumenti.
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