Cassazione Civile, Ordinanza n. 07350/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società acquirente, della sentenza d’appello che aveva riformato il primo grado dichiarando la simulazione assoluta del contratto di compravendita dell’intero compendio immobiliare intercorso con altra parte, in un contesto in cui quest’ultima era stata condannata in sede penale per falso ideologico. La società ricorrente ha articolato sei motivi: (1) ha sostenuto l’inammissibilità dell’appello del Comune per difetto di interesse ad agire, negando che esistesse certezza di un credito dell’ente verso la controparte; (2) ha denunciato violazione delle regole sulla valutazione della prova e nullità della sentenza, assumendo che la Corte d’appello avesse fondato la decisione su meri indizi senza esaminare le prove offerte; (3) ha dedotto violazione dell’art. 2697 c.c., contestando l’onere della prova e ribadendo l’assenza di prova del credito della pubblica amministrazione, oltre a richiamare una diversa sentenza di segno opposto tra le stesse parti; (4) ha lamentato l’omesso esame del fatto decisivo consistente nell’esistenza di due decisioni d’appello contrastanti emesse in breve tempo tra le stesse parti; (5) ha censurato la declaratoria di simulazione e, in via subordinata, ha sostenuto che, ove si fosse esaminata la domanda di revocatoria, sarebbe mancata la prova degli elementi richiesti dall’art. 2901 c.c.; (6) ha chiesto la condanna del Comune ex art. 96 c.p.c. per asserita mala fede processuale. Il Comune ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato, in via preliminare, anche un difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. per il richiamo a documenti non adeguatamente indicati o trascritti. Nel merito: ha respinto il primo motivo, affermando che il credito del Comune era ancora sub iudice e che, comunque, anche un credito litigioso o una mera ragione creditoria bastano a radicare la legittimazione all’azione revocatoria e all’azione di simulazione; ha respinto il secondo motivo, ritenendo corretta la valutazione presuntiva della Corte territoriale e ricordando che la prova per presunzioni si fonda sulla convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti, senza che occorra un nesso causale assolutamente necessario; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché, pur formalmente ex art. 360, n. 5, c.p.c., miravano in sostanza a censurare la motivazione con riguardo a una contraddittorietà estrinseca e a una diversa sentenza, cioè a elementi probatori e non a un fatto storico decisivo; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché richiedeva un nuovo apprezzamento di fatto e delle prove; ha dichiarato inammissibile il sesto motivo perché non correlato alla motivazione della sentenza impugnata, essendo un motivo dipendente dall’accoglimento del ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dati gli effetti conseguenti al contributo unificato.
Norme richiamate
la ricorrente costantemente menziona atti e documenti depositati nei precedenti gradi di merito, senza tuttavia la sede di acquisizione processuale e senza trascriverne o perlomeno riassumerne il contenuto
Il ricorso per cassazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire il controllo di legittimità; il ricorrente deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui fonda le censure, pena l’inammissibilità.
È stata disposta la trattazione in adunanza camerale secondo il rito camerale accelerato previsto dalla norma.
Richiamato nel primo motivo come parametro della censura sull’interesse ad agire, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza.
Richiamato nel secondo motivo per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha escluso il vizio lamentato.
Richiamato in relazione alla valutazione del materiale probatorio; la Corte ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sul merito.
Richiamato per censurare l’onere della prova; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, fosse sufficiente una mera ragione creditoria per agire in simulazione e revocatoria.
La prova presuntiva richiede l’inferenza dal fatto noto al fatto ignoto secondo un ragionamento probabilistico fondato sull’id quod plerumque accidit.
Gli indizi devono essere valutati complessivamente e devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non serve un legame di necessità causale assoluta.
Richiamato quale parametro della censura sulla simulazione; la Corte ha confermato la declaratoria di simulazione assoluta.
Richiamato nel quinto motivo, in tema di effetti della simulazione e azionabilità della relativa tutela; la censura è stata dichiarata inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente in via subordinata con riferimento alla revocatoria; la Corte non ha esaminato nel merito il motivo perché volto a un nuovo apprezzamento di fatto.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazioni di legge, ma le doglianze sono state respinte o dichiarate inammissibili perché in realtà miravano a una rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato nel richiamo al vizio di motivazione non intrinseca; la Corte ha chiarito che la contraddittorietà estrinseca rispetto a un’altra sentenza non integra il vizio dedotto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mancato esame di singoli elementi istruttori o richiesta di rivalutazione del merito.
Richiamato nel contesto della motivazione solo per escludere che la contraddittorietà estrinseca tra decisioni diverse integri un vizio della sentenza impugnata.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è stata ritenuta inammissibile perché dipendente dall’accoglimento del ricorso, evenienza non verificatasi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per gli effetti processuali connessi al rigetto del ricorso e al contributo unificato aggiuntivo.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Per proporre azione revocatoria o azione di simulazione non è necessario essere titolari di un credito certo, liquido ed esigibile: è sufficiente una ragione creditoria, anche solo litigiosa o eventuale, idonea a fondare la qualità di creditore.
- La prova della simulazione può essere raggiunta per presunzioni, purché gli indizi siano valutati globalmente e risultino gravi, precisi e concordanti; non occorre una necessità causale assoluta tra fatto noto e fatto ignoto.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: il controllo della Cassazione riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con l’omesso esame di singoli documenti o prove; il fatto storico deve essere specificamente indicato e, se esaminato, avrebbe dovuto condurre a una decisione diversa.
- La contraddittorietà della motivazione non può essere ricavata dal contrasto tra la sentenza impugnata e un’altra decisione resa in diverso procedimento tra le stesse parti, trattandosi al più di elemento probatorio esterno e non di vizio intrinseco della motivazione.
- Il ricorso per cassazione deve autosostenersi: il richiamo a documenti o atti del merito, senza specifica indicazione della loro sede processuale e del contenuto rilevante, espone la censura a inammissibilità.
- rami come array, materie ecc. etc?
- rami e materie pertinenti devono essere scelti conservativamente e solo se centrali; nel caso di simulazione di compravendita immobiliare e revocatoria, il ramo prevalente è quello dei contratti, con la materia transazione non pertinente e nessuna materia immobiliare centralmente trattata dalla decisione.
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