Cassazione Civile, Sentenza n. 31657/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego di accesso alla definizione agevolata (transazione fiscale) ex art. 5-bis, d.l. 193/2016 conv. in l. 225/2016 per accise non pagate. L'Agenzia aveva respinto la richiesta sostenendo che alla scadenza del termine per richiedere la definizione (30/09/2017) era pendente un procedimento penale ostativo nei confronti del legale rappresentante (per associazione per delinquere finalizzata all'evasione di accise e IVA). I ricorrenti contestavano la legittimità di tale diniego.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la causa ostativa prevista dal comma 4 dell'art. 5-bis operi solo quando sia pendente un procedimento relativo ai "medesimi fatti" che costituiscono il reato-fine attinente direttamente alla pretesa tributaria (es. contrabbando/illecito sulle accise). Non ricorreva tale ostatività nel caso di specie: alla data del 30/09/2017 non risultava pendente un procedimento per i reati in materia di accise (per tale imputazione era intervenuto archivio per prescrizione), mentre era pendente un procedimento per associazione per delinquere, reato che tutela interessi diversi e non costituisce il "medesimo fatto" ai fini dell'esclusione. Perciò il diniego era illegittimo; la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo. Per la novità interpretativa le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 5-bis, decreto-legge 193/2016 (conv. in legge 225/2016)
"Le disposizioni del presente articolo si applicano solo qualora sia stato definito il procedimento penale, eventualmente instaurato per i medesimi fatti dai quali deriva il contenzioso fiscale, senza che sia stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato"
La Corte interpreta "medesimi fatti" come il reato-fine che costituisce direttamente la fonte dell'obbligazione tributaria (es. contrabbando o altri delitti tributari relativi alle accise), escludendo che possano rientrare nel divieto proceduralmente ostativo reati diversi e distanti per oggetto/protetto (es. associazione per delinquere) che siano solo reati-impulso o reati-mezzo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c. (criteri di censura per la Cassazione)
I vizi dedotti sono stati ricondotti rispettivamente alla violazione di legge e al vizio motivazionale assoluto, ritenendo ammissibili le censure sotto tali parametri.
art. 36, d.lgs. 546/1992 (motivazione dei giudici tributari)
La decisione richiama la nozione di vizio motivazionale 'assoluto' per valutare se la motivazione sia radicalmente carente; qui la Corte ha distinto tra carenza radicale e argomentazione adeguata dei giudici di merito.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (sez. 2, sent. n. 52606/2018 e SS.UU. 22232/2016, 8053/2014)
Riferimento al principio che per identificare l'identità del fatto (ai fini, tra l'altro, del ne bis in idem e di esclusioni analoghe) è richiesta corrispondenza storico-naturalistica della fattispecie, valutata sulla triade condotta-nesso causale-evento; inoltre richiamati limiti della valutazione del vizio motivazionale.
Massime di principio
- La causa ostativa alla definizione agevolata opera solo se il procedimento penale pendente riguarda effettivamente lo stesso fatto che costituisce l'obbligazione tributaria (il "reato-fine" inerente all'accisa), non reati accessori o diversi che tutelano interessi differenti (es. associazione per delinquere).
- Per valutare la coincidenza dei fatti si applica la verifica della corrispondenza storico-naturalistica (condotta-nesso causale-evento): non è sufficiente l'identità formale di una condotta o una generica connessione tra procedimenti.
- È fondamentale verificare lo stato del procedimento penale alla data di scadenza del termine per la definizione agevolata (es. 30/09/2017): se il procedimento relativo al reato-fine si è già concluso (anche con archiviazione o estinzione) prima di quella data, l'ostatività non può essere opposta.
- Il contribuente che invoca la definizione agevolata può e deve dedurre e provare che non sussisteva pendenza di procedimento relativo ai medesimi fatti al momento utile; il giudice tributario deve valutare distintamente la natura e l'oggetto dei reati pendenti.
- In presenza di interpretazioni non consolidate della norma ostativa, la Corte può decidere nel merito e compensare le spese per la novità interpretativa.
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