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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31626/2023 del 14/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia sulla legittimità dell'applicazione del tributo TARI per l'annualità 2015 su aree destinate a deposito e vendita: il Comune contestava la non tassabilità delle superfici indicate dalla società, sostenendo che i rifiuti da imballaggio (secondari e terziari) potessero essere assimilati ai rifiuti urbani ai fini della TARI e che la denuncia/variazione presentata dalla contribuente fosse carente. La società contribuente invece sosteneva che sulle aree in questione si producevano in via continua e prevalente rifiuti speciali (imballaggi, soprattutto terziari) non assimilabili, provvedendo allo smaltimento a proprie spese tramite ditte autorizzate e producendo fatture e perizia tecnica a supporto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi di ricorso del Comune (confermando che: a) gli imballaggi terziari non possono essere assoggettati al normale circuito di raccolta comunale e, quindi, la parte variabile della TARI non è dovuta se è provata la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali; b) la contribuente ha assolto l'onere probatorio tramite denuncia, documentazione e perizia; c) la valutazione di prevalenza/continuità effettuata dai giudici di merito è corretta). Ha, però, accolto il quarto motivo relativo alla parte fissa della TARI: la quota fissa rimane dovuta in quanto correlata al mero possesso/detenzione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti urbani. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata limitatamente alla debenza della quota fissa per le annualità dedotte e la causa è rinviata alla CTR d'Abruzzo in diversa composizione per il nuovo esame, anche sulle spese; il ricorso incidentale della società è assorbito.

Norme richiamate

  • Direttiva 94/62/CE (modificata dalla Direttiva 2004/12/CE)

    art. 2, comma 1; art. 3, commi 1-2 (definizioni di imballaggio, primario, secondario, terziario)

    Fornisce la nozione di imballaggio e le distinzioni (primario/secondario/terziario) che sono alla base del regime speciale di gestione degli imballaggi applicabile anche in sede nazionale.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente)

    artt. 195 comma 2 lett. e), 217 ss., 218 (definizioni di imballaggio e rifiuto da imballaggio), 221, 224, 226

    Riprende e disciplina a livello nazionale la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio; conferma la distinzione normativa per gli imballaggi terziari (non destinabili al circuito di raccolta urbana) e il regime speciale di smaltimento/recupero.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014)

    art. 1, commi 641, 642, 649, 659, 682, 684, 685, 654

    Stabilisce il presupposto della TARI (possesso/detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani), prevede l'esclusione dalla base imponibile per la parte di superficie dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, impone il dovere di denuncia/variazione da parte del contribuente e demanda al regolamento comunale le modalità di riduzione/assimilazione; sottolinea che l'onere probatorio circa l'esenzione è a carico del contribuente.

  • D.P.R. 158/1999

    Richiamato in relazione alla disciplina generale dei rifiuti e delle tariffe (citato nella doglianza, il principio è stato considerato alla luce della normativa successiva sulla TARI).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    varie sentenze citate in motivazione (es. Cass. nn. 8205/2022, 8222/2022, 10010/2019, 703/2019, 4960/2018, 4793/2016, 627/2012, 21490/2022, 28030/2023, ecc.)

    Costante orientamento secondo cui: gli imballaggi terziari (e i secondari se non attivata la raccolta differenziata) non sono assimilabili ai rifiuti urbani; l'onere di provare la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali per ottenere l'esclusione della parte variabile della TARI grava sul contribuente; la parte fissa della tariffa è dovuta in ogni caso per il mero possesso/detenzione delle superfici.

Massime di principio

  • Gli imballaggi terziari (e i secondari in assenza di raccolta differenziata attivata) non possono essere assimilati ai rifiuti urbani: la parte variabile della TARI non è dovuta se il contribuente dimostra produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e il loro smaltimento a proprie spese tramite operatori autorizzati.
  • L'onere della prova circa la natura speciale dei rifiuti, la continuità e la prevalenza della produzione sulla specifica superficie e l'avvenuto smaltimento conforme alla normativa grava sul contribuente: la denuncia/variazione è necessaria ma può essere integrata e provata con documenti e perizia anche nel corso del giudizio.
  • La parte fissa della TARI è dovuta integralmente in ragione del mero possesso o detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani, anche se in concreto su tali superfici prevalgono rifiuti speciali; il giudice deve quindi valutare separatamente la debenza della quota fissa e di quella variabile.
  • I regolamenti comunali che prevedano l'assimilazione ex lege degli imballaggi terziari ai rifiuti urbani sono suscettibili di disapplicazione in sede giurisdizionale, in quanto contrastanti con la disciplina statale e comunitaria sugli imballaggi.
  • In controversie simili è consigliabile per il contribuente: a) presentare tempestivamente la denuncia/variazione dettagliata; b) conservare e produrre fatture di raccolta/smaltimento e documentazione di operatori autorizzati; c) predisporre relazione o perizia tecnica che delimiti le superfici e dimostri continuità e prevalenza della produzione di rifiuti speciali.

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