Cassazione Civile, Sentenza n. 31592/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile il loro appello come tardivo. Denunciano difficoltà nel deposito telematico dell'atto (PEC/busta telematica ricevuta ma con successivi messaggi di errore e rigetto per decifratura), chiedono la rimessione in termini e censurano la violazione delle norme sul deposito telematico (art.1, comma 58, L.92/2012 e art.16‑bis, comma 7, d.l.179/2012); inoltre chiedevano di dichiarare la nullità del procedimento per mancata nomina del curatore speciale ex art.78 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell'appello perché il deposito telematico era stato interrotto per causa non imputabile alle parti dopo la produzione della ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC). La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rimesso la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per riesaminare la domanda, compresa la questione della eventuale nullità per mancata nomina del curatore speciale, e per regolare le spese di giudizio; ha inoltre disposto l'omissione dei dati identificativi delle parti in caso di pubblicazione.
Norme richiamate
Norma richiamata dai ricorrenti per chiedere la dichiarazione di nullità del procedimento per mancata nomina del curatore speciale dei minori; la Corte ha ritenuto opportuno che la questione sia riesaminata in sede di merito dalla Corte d'appello rimandata
Usata per disporre la rimessione in termini dei ricorrenti in relazione al perfezionamento telematico del deposito, quando l'errore sia imprevisto e non imputabile alla parte
art. 1, comma 58, legge n. 92/2012
Richiamata nella censura dei ricorrenti in relazione all'efficacia e perfezionamento del deposito telematico; la Corte ha applicato il principio che il deposito si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna (seconda PEC), valutando però anche le conseguenze di un errore posteriore di acquisizione
art. 16‑bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
Richiamato in tema di termini e perfezionamento del deposito telematico; la giurisprudenza interpretata conferma che la seconda PEC (avvenuta consegna) perfeziona il deposito se generata entro il termine
D.M. 44/2011 (artt. 11 e 34) e provvedimento 16.4.2014 (specifiche tecniche)
Rilevati dai ricorrenti con riferimento alla struttura tecnica della busta telematica e ai formati cifrati; la Corte ne tiene conto per spiegare che la busta può risultare non apribile all'ufficio per problemi tecnici di acquisizione, e che l'apertura dei file .enc è compito del destinatario/cancelleria
Citato nella giurisprudenza richiamata circa l'applicabilità di disposizioni procedurali alla tempestività del deposito; utilizzato come riferimento sul termine e perfezionamento del deposito telematico
Massime di principio
- Il deposito telematico si perfeziona con la generazione della seconda PEC (ricevuta di avvenuta consegna) da parte del gestore del Ministero della Giustizia; la presenza di successivi messaggi di errore non annulla automaticamente il perfezionamento se l'evento di errore è sopravvenuto e non imputabile al notificante
- Se il sistema di acquisizione della cancelleria interrompe l'elaborazione della busta dopo la ricevuta di avvenuta consegna, la parte non può essere ritenuta responsabile dell'illeggibilità dei file: il giudice deve verificare presso la cancelleria destinataria prima di dichiarare inammissibilità per mancata produzione degli atti
- In caso di malfunzionamento tecnico non imputabile alla parte, è ammissibile la rimessione in termini (art.153 c.p.c.) e il giudice d'appello deve valutare la posizione della parte nel merito, non soltanto la mera formale leggibilità degli allegati
- Le parti devono conservare e depositare le ricevute PEC (accettazione e avvenuta consegna) e, se sorgono messaggi di errore, sollecitare immediatamente verifiche presso la cancelleria e, se necessario, chiedere la rimessione in termini e produrre le evidenze tecniche
- Quando sia rilevante per i diritti dei minori la questione della mancata nomina del curatore speciale, questa deve essere valutata nel merito dalla corte di merito dopo il rinvio; la Cassazione non decide la nullità sostanziale se la questione non è stata esaminata pienamente
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