Cassazione Civile, Sentenza n. 31610/2023 del 14/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la decisione del Tribunale di Catania che, pur ammettendo con riserva il credito derivante da una cartella esattoriale (avviso di liquidazione per imposta di registro su atti giudiziali) in prededuzione ex art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., aveva rifiutato il riconoscimento del privilegio speciale per tributo indiretto (artt. 2758 e 2772 c.c.) perché non era stata dimostrata l'inerenza del tributo con specifici beni. L'Agenzia sosteneva che, dato che l'opposizione a stato passivo riguardava tutti i beni confluiti nell'attivo dell'amministrazione straordinaria, il privilegio speciale doveva estendersi a tali beni senza necessità di indicazione puntuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.), rilevando che il ricorso non indicava i beni specifici sui quali si intendeva esercitare il privilegio speciale, omissione che impedisce al giudice di legittimità di valutare la doglianza. Di conseguenza il ricorso è stato respinto (dichiarato inammissibile). Non essendosi costituito l'intimato, non è stata regolata la liquidazione delle spese processuali. Inoltre è stata richiamata l'impossibilità di applicare il raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento materiale del contributo.
Norme richiamate
art. 96, comma 2, n. 3, legge fallimentare
art. 96, comma 2, n. 3 l. fall.
Il Tribunale ha ammesso il credito come prededuzione in quanto sorto durante e in funzione della procedura di amministrazione straordinaria sviluppatasi senza soluzione di continuità con il fallimento.
art. 2758 cod. civ.
Norma sul privilegio speciale per tributi indiretti; la Corte ha ritenuto che per ottenere il privilegio occorre dimostrare l'inerenza del tributo con specifici beni.
art. 2772 cod. civ.
Richiama i limiti e le condizioni del privilegio speciale sui beni; interpretazione in linea con la necessità di identificare i beni oggetto del privilegio.
art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere gli elementi indispensabili per conoscere origine e oggetto della controversia; la sua violazione ha reso il ricorso inammissibile.
art. 384, comma 2, cod. proc. civ.
Richiama la possibilità del giudice di legittimità di decidere nel merito solo se non sono necessari ulteriori accertamenti; qui la carenza informativa ha impedito ciò.
art. 378 cod. proc. civ.
Citato in relazione al deposito delle conclusioni scritte del Procuratore Generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002; art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228
La Corte ha ricordato che il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal versamento materiale del contributo tramite prenotazione a debito.
Massime di principio
- In casi di richiesta di privilegio speciale per tributi indiretti (es. imposta di registro) è necessario indicare e dimostrare l'inerenza del tributo con beni specifici: non è sufficiente affermare genericamente che il giudizio coinvolge l'intero compendio.
- Se il credito tributario nasce in una procedura (es. amministrazione straordinaria) e il fallimento segue senza soluzione di continuità, il credito può essere ammesso come prededuzione (ex art. 96 l. fall.), ma ciò non automatizza il riconoscimento di un privilegio speciale senza prova dell'inerenza sui singoli beni.
- In cassazione va rispettato il principio di autosufficienza del ricorso (art. 366 c.p.c.): il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari (origine, oggetto, beni specifici contestati e ragioni della doglianza). La mancanza di tali elementi determina l'inammissibilità.
- La Corte di legittimità non entra nel merito se il ricorso omette dati essenziali che rendono impossibile la valutazione della censura senza l'accesso ad atti o accertamenti ulteriori.
- Le Amministrazioni dello Stato godono di esenzioni procedurali relative al contributo unificato; non possono essere colpite dal raddoppio previsto a carico delle parti private.
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