Cassazione Civile, Sentenza n. 31624/2023 del 14/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Comune chiedeva l'ammissione allo stato passivo dei crediti derivanti dall'affidamento in concessione del servizio di riscossione tributi: € 4.894.482,75 relativi a cartelle di pagamento e ingiunzioni e € 3.804.998,62 per avvisi TARSU. Il giudice delegato e poi il Tribunale di Foggia avevano escluso l'ammissione perché i crediti non risultavano dimostrati come "certi e liquidi" (non risultava che le somme fossero certamente riscosse dal concessionario), mancava una convenzione formale di concessione e non erano stati prodotti documenti idonei (es. delibere o conto di gestione). In Cassazione il Comune ha dedotto: (i) che, dovendo la definizione dei conti tra ente e concessionario spettare alla Corte dei conti, il credito avrebbe dovuto essere ammesso al passivo con riserva in attesa del giudizio speciale; (ii) che il Tribunale aveva omesso di valutare documenti rilevanti (conto di gestione, modello n.21) che dimostravano riscossioni e riversamenti; (iii) violazione dell'art. 52 d.lgs. 446/1997 e norme correlate in tema di procedimento di conferimento della concessione e necessità della convenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (eccezione di difetto di giurisdizione e richiesta di ammissione "con riserva") inammissibile perché la questione di giurisdizione non era stata sollevata in sede di merito e l'amministrazione aveva chiesto originariamente l'ammissione piena del credito, sicché si è formato un giudicato implicito sulla giurisdizione. Ha invece accolto in parte il ricorso (secondo e terzo motivo): ha censurato l'omesso esame del conto di gestione/mod. 21 che era documento decisivo ai fini della quantificazione delle somme certamente riscosse e ha richiamato i corretti criteri probatori nell'opposizione allo stato passivo (onere dell'opponente di provare l'esistenza, la certezza e la liquidità del credito; onere della curatela di provare fatti estintivi/impeditivi). Per tali ragioni la Corte ha cassato il provvedimento nei limiti indicati e ha rinviato al Tribunale di Foggia per nuovo esame, con l'istruzione di considerare i documenti omessi e applicare i principi di riparto degli oneri della prova e le regole sulla disciplina della concessione della riscossione. La Corte ha anche disposto che il Tribunale provveda sulle spese di Cassazione.
Norme richiamate
La norma è stata richiamata per affermare che, quando il credito è fondato sull'affidamento in concessione del servizio di riscossione, la regolarità della procedura di affidamento e l'esistenza degli atti previsti (es. convenzione) sono elementi rilevanti per la prova del credito; il Tribunale doveva valutare la sussistenza di tali condizioni.
art. 3, comma 4, d.lgs. 112/1999
Richiamato in ordine all'obbligo, nell'interesse della trasparenza, che all'atto di concessione venga sottoscritta una convenzione regolante i rapporti tra concessionario e ente impositore; la sua assenza va valutata ai fini della prova del credito da omesso riversamento.
art. 9, ultimo comma, D.P.R. 43/1988
Riferito anch'esso a obblighi formali e di trasparenza nell'affidamento del servizio di riscossione; la Corte ha ritenuto che la mancanza di convenzione debba essere considerata dal giudice nel valutare la fondatezza del credito dedotto.
art. 190 R.D. 327/1924
Evocato dalla parte ricorrente per sostenere che l'agente della riscossione è tenuto a pagare di tasca propria le somme non riscosse se non ha avviato gli atti esecutivi; la Corte ha rilevato il principio ma ha osservato che il Comune non ha fornito la prova completa dell'esistenza e dell'entità dei crediti che avrebbe dovuto riverrare.
art. 19 l. 112/1999
Rilevante in tema di obblighi dell'agente contabile di comunicare l'inesigibilità dei crediti; la norma può incidere sull'onere probatorio ma non sostituisce la necessità che il creditore dimostri la consistenza del credito.
art. 103, comma 2 Cost.; art. 93, comma 2, d.lgs. 267/2000; art. 96, comma 2 l. fall.
Richiamati a sostegno della tesi sul limite di cognizione del giudice fallimentare e sulla competenza di altri giudici (es. Corte dei conti). La Corte ha però ritenuto che tale questione non fosse sollevabile in Cassazione dopo che il ricorrente aveva scelto e agito davanti al giudice delegato senza eccepire la carenza di giurisdizione.
Applicato per affermare il principio secondo cui chi ha instaurato il giudizio davanti a un determinato giudice e ne ha assunto il merito non può poi impugnare la decisione denunciandone il difetto di giurisdizione quando tale questione non sia stata tempestivamente eccepita, essendosi formato giudicato implicito.
Norma procedurale richiamata in relazione ai motivi di cassazione dedotti (vizi di diritto, omessa valutazione di documenti decisivi, violazione di norme processuali).
artt. 95, 96, 98, 99 legge fallimentare
Richiamati in relazione ai criteri di ammissione al passivo e di formazione dello stato passivo; la valutazione della loro corretta applicazione è stata centrale nella decisione di cassazione parziale.
artt. 2697, 2699, 2709 cod. civ.
Norme sul diritto probatorio: la Corte ha ribadito che in opposizione allo stato passivo l'opponente deve provare l'esistenza e la consistenza del credito, mentre la curatela deve provare gli eventi estintivi o impeditivi.
Massime di principio
- In opposizione allo stato passivo il creditore ha l'onere di provare l'esistenza, la certezza e la liquidità del credito; solo dopo questa dimostrazione il giudice valuta eventuali cause estintive o di inesigibilità addotte dalla curatela.
- Se il credito è fondato su attività di riscossione svolte da un concessionario, il giudice deve valutare la regolarità dell'affidamento (esistenza di convenzione, atti previsti dalla normativa) perché ciò incide sulla qualificazione del credito come da omesso riversamento.
- Documenti contabili dell'agente della riscossione (conto di gestione, modello n.21, ecc.) sono potenzialmente decisivi per quantificare le somme certamente riscosse e devono essere esaminati dal giudice; l'omessa valutazione di documenti decisivi può giustificare la cassazione con rinvio.
- La richiesta di ammissione "con riserva" fondata su una presunta incompetenza di altro giudice (es. Corte dei conti) deve essere sollevata in sede di merito; non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se la parte ha agito e resistito in primo grado senza eccepire la giurisdizione.
- Il principio secondo cui il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione opera fino alla formazione del giudicato esplicito o implicito; se la causa è stata decisa nel merito senza eccezioni, si forma giudicato implicito sulla giurisdizione.
- In caso di dubbio o di documentazione incompleta, il giudice di merito può e deve disporre ulteriori accertamenti o una nuova valutazione alla luce dei documenti contabili rilevanti; la Corte di Cassazione può cassare e rinviare per questo nuovo esame.
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