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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00266/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria credito)

La controversia

Tre soggetti, destinatari di un decreto ingiuntivo emesso su ricorso di una banca, avevano proposto opposizione davanti al tribunale, che l'aveva accolta; in appello, però, la decisione era stata riformata con rigetto dell'opposizione. I debitori hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Con il primo lamentavano la violazione delle regole sul disconoscimento della scrittura privata e sulla verificazione, sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente ritenuto equivoco il disconoscimento delle fideiussioni. Con il secondo denunciavano ultra/extra petita e violazione dei limiti del decisum, assumendo che la corte d'appello avesse fondato la decisione su un preteso riconoscimento di debito non posto a base della domanda. Con il terzo censuravano la valutazione delle prove e la ritenuta conformità della documentazione contrattuale, prospettando violazione dell'art. 117 TUB, degli artt. 1325 e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, oltre a profili di usura e inattendibilità dei saldaconti. Con il quarto deducevano nullità della sentenza per omessa indicazione della mandataria originaria dell'ingiungente. Con il quinto contestavano la disciplina delle spese, anche con riferimento alla condanna del difensore antistatario alla restituzione di quanto percepito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 369, n. 2, c.p.c., per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, che risultava necessaria ai fini del controllo di legittimità e non era reperibile nel fascicolo. In ogni caso, la Corte ha anche osservato che tutti i motivi erano inammissibili: il primo perché investiva un apprezzamento di fatto sull'univocità del disconoscimento; il secondo perché riguardava un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam; il terzo perché cumulava in modo inammissibile censure eterogenee di violazione di legge e vizio motivazionale; il quarto per carenza di interesse e comunque perché l'eventuale omissione era solo materiale; il quinto perché la soccombenza va valutata all'esito finale della lite e perché la posizione del difensore antistatario era stata correttamente trattata secondo i principi sulla ripetizione delle spese distratte. La parte ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, oltre al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e dell'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 214 c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata non richiede formule sacramentali, ma deve essere chiaro e univoco; la sua valutazione come valido disconoscimento è giudizio di fatto riservato al merito se adeguatamente motivato.

  • art. 216 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in tema di verificazione della scrittura privata; la Corte ha escluso la censura perché il giudizio sulla univocità del disconoscimento è di merito.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi relativi alla fase introduttiva dell'opposizione; non è stato ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento delle censure.

  • art. 167 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nei motivi sul disconoscimento e sull'assetto difensivo; la Corte non ne ha ravvisato violazione rilevante.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per denunciare ultra o extra petita; la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la reale ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha rilevato che la doglianza mirava in realtà a un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.

  • art. 36 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza che ne sia stata accolta la violazione.

  • art. 117 TUB

    Invocato per contestare la validità/completezza della documentazione contrattuale; la Corte ha ritenuto la censura volta a rimettere in discussione un accertamento di merito, non una corretta interpretazione della norma.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 117 TUB in tema di requisiti del contratto; la censura è stata reputata inammissibile perché diretta contro la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo attribuisce alla parte sbagliata; non sussiste quando si contesta soltanto l'apprezzamento dell'esito probatorio.

  • art. 156, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per una dedotta nullità della sentenza; la Corte ha escluso invalidità rilevanti.

  • art. 132, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Richiamato per il requisito di contenuto-contenente della sentenza; la doglianza è stata respinta/inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato sulla regolazione delle spese; la Corte ha ribadito che la soccombenza va valutata in relazione all'esito finale della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato sulla compensazione delle spese; la censura è stata ritenuta infondata alla luce della soccombenza finale.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato in tema di distrazione delle spese e posizione del difensore antistatario; il difensore può essere destinatario della restituzione delle somme percepite in virtù della sentenza riformata.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ha stigmatizzato l'ammissibilità dei motivi, rilevando l'uso promiscuo e sovrapposto dei diversi vizi denunciabili in cassazione.

  • art. 369, n. 2, c.p.c.

    Il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale e per il collegamento con le conseguenze economiche aggravate ex art. 96 c.p.c.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicata la condanna a una somma ulteriore a titolo di responsabilità aggravata, ritenendo condivisibili i rilievi della proposta definitoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato il raddoppio/contributo ulteriore dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.

Massime di principio

  • La valutazione circa l'univocità o l'equivocità del disconoscimento di una scrittura privata è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice addossi l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti semplicemente che la prova sia stata ritenuta raggiunta o non raggiunta.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che cumuli e sovrapponga in modo indistinto doglianze di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza consentire di isolare il preciso errore denunciato.
  • Un passaggio motivazionale svolto ad abundantiam non è idoneo a fondare un autonomo motivo di ricorso se la decisione poggia su altra ratio decidendi non efficacemente aggredita.
  • Ai fini della regolazione delle spese, la soccombenza si valuta in relazione all'esito finale complessivo della lite e non all'esito di singole fasi o segmenti del processo.
  • Nel caso di riforma della sentenza che abbia attribuito al difensore antistatario le spese distratte, il difensore può essere tenuto alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della decisione riformata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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