Sentenza n. 5832/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego della promozione al grado superiore ai sensi dell'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare, divenuto permanentemente inidoneo al servizio dopo un grave incidente operativo del 1993 con amputazione della gamba destra, aveva chiesto la promozione al grado superiore prevista dall'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare. L'Amministrazione aveva respinto la richiesta ritenendo che l'inidoneità fosse derivata dal cumulo di patologie e non dall'aggravamento della specifica infermità direttamente riportata nell'evento operativo. Le patologie cervicali e lombari erano state in precedenza qualificate dagli organi medico-legali come infermità nuove, dipendenti da causa di servizio in via derivata per interdipendenza con l'amputazione, mediante atti conosciuti dall'interessato e mai impugnati. Il TAR aveva accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che tali patologie potessero essere considerate aggravamento dell'evento originario, e aveva dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro una relazione ministeriale. Il Ministero ha appellato la sentenza deducendo: tardività o inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione degli atti medico-legali presupposti; invasione della discrezionalità tecnica degli organi medico-legali; violazione e falsa applicazione dell'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare. Il secondo motivo del ricorso introduttivo non è stato riproposto in appello ed è stato considerato rinunciato. Il capo sui motivi aggiunti non è stato impugnato ed è rimasto coperto da giudicato interno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso introduttivo del militare, confermando il capo della sentenza relativo all'inammissibilità dei motivi aggiunti. Ha ritenuto fondato il motivo concernente l'inoppugnabilità degli atti presupposti: la qualificazione delle patologie cervicali e lombari come infermità nuove interdipendenti, anziché come aggravamento dell'infermità originaria, era immediatamente conoscibile dagli atti medico-legali e dai decreti che li avevano recepiti; non essendo stati impugnati nei termini, tali atti erano divenuti inoppugnabili e vincolavano la successiva commissione di avanzamento. Il giudice di primo grado non poteva quindi rimettere in discussione quella qualificazione né sostituire la propria valutazione a quella degli organi medico-legali in assenza di specifici e manifesti vizi tecnici. Nel merito, l'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare è una disposizione eccezionale che richiede, oltre alla dipendenza da causa di servizio, che l'infermità determinante l'inidoneità sia riconducibile in modo diretto e immediato a uno specifico episodio verificatosi durante attività operativa o addestrativa. La pluralità di patologie può rilevare solo se tutte derivano dal medesimo episodio operativo; non è sufficiente il cumulo di patologie maturate nel tempo o il rapporto di interdipendenza tra una menomazione originaria e nuove infermità. Nel caso concreto, il militare aveva prestato servizio per circa venticinque anni dopo l'incidente, le patologie cervicali e lombari erano nuove e interdipendenti e l'inidoneità era stata determinata dal cumulo di più patologie. Mancava quindi il nesso diretto e immediato richiesto dalla norma. La gravità dell'incidente e il riconoscimento della qualità di vittima del dovere non potevano sostituire le condizioni legali per il beneficio. Le spese di entrambi i gradi, comprese quelle della fase cautelare, sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
ai militari deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è verificato l'evento
La promozione straordinaria richiede non solo la dipendenza dell'infermità da causa di servizio, ma anche la riconducibilità diretta e immediata dell'infermità determinante l'inidoneità a uno specifico e determinante episodio verificatosi durante attività operativa o addestrativa.
La diversa promozione ad anzianità prevista per militari cessati dal servizio per infermità conferma che il beneficio dell'art. 1084 riguarda ipotesi più ristrette rispetto alla mera dipendenza dell'infermità da causa di servizio.
Le domande e i motivi non esaminati in primo grado devono essere ritualmente riproposti in appello; in mancanza, non possono essere esaminati e si intendono rinunciati.
Consente, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., la compensazione delle spese in presenza di eccezionali motivi.
Ha costituito, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., la base normativa per la compensazione integrale delle spese dei due gradi.
Le spese della fase cautelare di primo grado sono state comprese nella compensazione integrale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha giustificato l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento dei dati relativi allo stato di salute.
Massime di principio
- Il termine per impugnare un provvedimento decorre dalla conoscenza dei suoi elementi essenziali, ossia dalla percezione della sua esistenza e della sua attitudine a incidere sulla sfera giuridica del destinatario, e non dal successivo momento in cui si manifestano gli effetti pregiudizievoli o se ne comprende la concreta portata lesiva.
- La qualificazione medico-legale di una patologia come infermità nuova interdipendente, anziché come aggravamento della patologia originaria, contenuta in atti conosciuti dall'interessato e non tempestivamente impugnati, diviene inoppugnabile e vincola i successivi provvedimenti amministrativi che su di essa si fondano.
- Il beneficio della promozione straordinaria previsto dall'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare richiede, oltre alla dipendenza da causa di servizio, un nesso diretto e immediato tra l'infermità determinante la permanente inidoneità e uno specifico episodio verificatosi durante attività operativa o addestrativa.
- L'indicazione plurale di ferite, lesioni o malattie nell'art. 1084 del codice dell'ordinamento militare consente di considerare più patologie solo quando siano tutte riconducibili al medesimo episodio operativo o addestrativo; non è sufficiente il cumulo di patologie maturate nel tempo o il rapporto di interdipendenza tra una menomazione originaria e nuove infermità.
- La distinzione tecnica tra aggravamento e interdipendenza non può essere sostituita dal giudice con una propria valutazione fondata su generici criteri di ragionevolezza, salvo che emergano specifici e manifesti vizi tecnici, quali intrinseca contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
- La prosecuzione del servizio per un considerevole periodo dopo l'evento operativo esclude o indebolisce significativamente l'immediatezza del rapporto tra l'evento e la successiva cessazione dal servizio per inidoneità.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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