Cassazione Penale, Sentenza n. 23251/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Geraci impugnava l'ordinanza del Tribunale di Catania che, accogliendo l'appello del P.M., aveva disposto il sequestro preventivo di una pedana di livellamento (mt. 4,5 x 13) e di arredi (52 sedie e 23 tavoli) ritenendo configurabile l'occupazione di suolo pubblico. I motivi di ricorso in Cassazione erano: 1) contestazione della configurabilità del reato di cui all'art. 633 c.p. per difetto del dolo, atteso che l'interessata esercitava attività ambulante e aveva collocato una pedana itinerante e amovibile, con conseguente natura al più amministrativa o civile dell'illecito; 2) contestazione della rilevanza penale ai sensi dell'art. 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001, per la natura occasionale e non stabile della pedana, non assimilabile a roulotte o case mobili; 3) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 321 c.p.p. sul periculum in mora, poiché la pedana era già completata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che il riesame avesse motivato congruamente la sussistenza di elementi tali da ipotizzare il reato di occupazione di suolo pubblico ex art. 633 c.p. (installazione stabile di attività commerciale su spazio di quasi 130 mq, finalità di lucro e consapevolezza dell'altruità del bene) e la configurabilità dell'abuso edilizio ex art. 44 co. 1 lett. b) d.P.R. 380/2001, in quanto la pedana, pur amovibile, presentava caratteristiche di stabilità e rispondeva a esigenze durature. La Corte ha inoltre richiamato il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali così radicali da rendere incomprensibile il percorso logico-giuridico; tali vizi non sono emersi nel caso concreto. Per l'inammissibilità fondata su colpa è stata disposta la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Il reato di occupazione o invasione di terreni o edifici altrui può ricorrere anche quando lo spazio pubblico è destinato a uso commerciale stabile; la consapevolezza dell'altruità del bene integra il dolo necessario.
art. 44 co. 1 lett. b) d.P.R. n. 380/2001
I lavori o le strutture che rispondono a esigenze durature e presentano caratteristiche di stabilità, pur se amovibili, possono integrare abuso edilizio rilevante penalmente.
Contestazione relativa alla motivazione sul periculum in mora; la Corte ha ritenuto la motivazione del riesame conforme ai requisiti di coerenza e completezza, quindi non viziata ai sensi di questa norma.
Prevede la sanzione pecuniaria per il ricorrente quando il ricorso è inammissibile per colpa; applicata nel caso per l'inammissibilità ritenuta gravata da profili colposi.
Massime di principio
- La collocazione di strutture amovibili sul suolo pubblico può essere valutata come 'stabile' se la dimensione, la funzione e la durata perseguita indicano un'occupazione durevole e finalizzata al lucro; in tali casi può configurarsi reato ai sensi dell'art. 633 c.p.
- La natura 'amovibile' di un manufatto non esclude automaticamente la rilevanza penale edilizia: se la struttura risponde a esigenze durature e mostra elementi di stabilità può integrarsi l'abuso edilizio ai sensi del d.P.R. 380/2001.
- La prova del dolo per reati contro la proprietà pubblica può essere desunta dalla consapevolezza dell'altruità del bene e dall'intento di utilizzare lo spazio per un'attività commerciale stabile, non è sufficiente l'asserita buona fede dell'uso ambulante.
- Il periculum in mora va motivato adeguatamente: il sequestrante deve indicare perché l'intervento urgente è necessario; tuttavia, motivazioni congrue sul carattere durevole e sul pregiudizio dell'occupazione rendono il provvedimento legittimo.
- I ricorsi in Cassazione contro ordinanze di sequestro sono strettamente disciplinati: sono ammessi solo per violazione di legge o per gravi vizi motivazionali. Ricorsi manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie.
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