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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45271/2024 del 10/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Pellegrino ha impugnato l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari (anche con braccialetto elettronico) nell'ambito di un'imputazione provvisoria per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. I motivi di ricorso: (1) censura per mancata o insufficiente motivazione del provvedimento di riesame che avrebbe semplicemente fatto riferimento al parere del PM; (2) dedotta esistenza di "elementi di novità" non valutati, consistenti nella rilettura di due intercettazioni (nn. 102 del 26/02/2019 e 179 del 1/03/2019), nella mancata ammissione di partecipazione al summit e nelle dichiarazioni del collaboratore Castorina che avrebbero smentito il ruolo organizzativo di Pellegrino; (3) contestazione della sussistenza del clan "Emmanuello" e della qualificazione mafiosa dell'attività, sostenendo invece un interesse al narcotraffico; (4) richiamo alla sentenza di Morso che avrebbe escluso il contesto mafioso per fatti analoghi; (5) censura per aver fondato l'appartenenza al 416-bis su un mero rapporto di amicizia con Di Gennaro; (6) prospettata diversa qualificazione giuridica (concorso esterno) per mancanza di reati-fine e breve periodo di adesione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e conforme alla giurisprudenza che ammette al giudice dell'impugnazione il potere di integrare la motivazione omessa del primo giudice ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. Gli altri motivi sono stati considerati reiterativi e consistenti in una mera riproposizione della rivalutazione dei fatti e delle prove già svolta in sede di appello; la Cassazione ha ricordato che il suo controllo è limitato alla verifica della completezza, coerenza e logicità della motivazione del giudice di merito e non alla riconsiderazione delle risultanze probatorie. Il provvedimento impugnato è stato ritenuto adeguatamente motivato: la partecipazione al summit, il resoconto a Crocifisso Di Gennaro (dalle intercettazioni) e le immagini di videosorveglianza sono state ritenute elementi idonei a fondare la gravità indiziaria circa l'appartenenza a struttura mafiosa. Le presunte "novità" difensive sono state esaminate e ritenute inidonee a scalfire il quadro indiziario. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina il procedimento di impugnazione in materia di misure cautelari; la Corte conferma che il giudice dell'impugnazione può integrare la motivazione omessa o non autonoma del primo giudice entro i limiti del devoluto.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione del provvedimento di rigetto, ma la Corte lo ritiene non decisivo rispetto alla possibilità di integrazione motivazionale dall'appello cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; la Corte ritiene che gli elementi indiziari (summit, resoconto a capo, videosorveglianza) siano compatibili con la sussistenza di gravità indiziaria ai sensi di tale articolo.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato nel ricorso come possibile diversa qualificazione (associazione finalizzata al narcotraffico), ma la Corte non ha ritenuto provata la prevalenza di tale quadro rispetto all'accusa mafiosa.

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Menzi ono della norma per sottolineare che l'art. 310 non richiama l'art. 309, comma 9; la Corte utilizza questa distinzione per giustificare l'integrazione motivazionale in sede di impugnazione cautelare.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione a concorso di persone nel reato, ma la Corte osserva che la qualificazione giuridica richiede valutazioni probatorie non rivedibili in cassazione se la motivazione di merito è logica e completa.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale citata per i limiti della motivazione in cassazione (specificazione dei motivi secondo le formalità richieste); la Corte ha ritenuto alcuni motivi aspecifici o reiterativi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorsi infondati o inammissibili; la Corte l'ha applicata condannando il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. in L. n. 176/2020)

    Prevede la trattazione scritta per il giudizio di cassazione in materia cautelare; la Corte ha proceduto con questa modalità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte dispone l'inoltro per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari il giudice dell'impugnazione può integrare e completare la motivazione del primo giudice entro i limiti del devoluto: la mera adesione al parere del PM non determina automaticamente nullità quando il giudice d'appello espliciti le ragioni del proprio convincimento (art. 310 c.p.p.).
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare provvedimenti cautelari, verifica la completezza, coerenza e logicità della motivazione del giudice di merito ma non rivede la valutazione probatoria nei suoi aspetti di merito o l'attendibilità delle fonti.
  • Per costituire "elemento di novità" utile alla revoca o alleggerimento della misura cautelare occorre che nuovi elementi siano effettivamente nuovi e tali da dimostrare che il giudice non abbia compiuto una valutazione logica e completa; semplici rileture alternative di intercettazioni o immagini già valutate difficilmente soddisfano tale requisito.
  • La partecipazione a riunioni/"summit" operative, il resoconto a figure apicali e riscontri di videosorveglianza possono costituire indizi rilevanti e collegati a requisiti di stabilità e organicità di un sodalizio criminoso, tali da giustificare la misura cautelare per delitto associativo di tipo mafioso.
  • La sporadicità di rapporti personali, l'assenza di condanne pregresse per il 416-bis o la qualificazione di terzi in altri processi non sono di per sé idonee a escludere la gravità indiziaria, se sussistono elementi fattuali (intercettazioni, comportamenti, immagini) che rendono logicamente compatibile l'appartenenza o il ruolo nel sodalizio.
  • Se si intende richiedere una diversa qualificazione giuridica (es. concorso esterno) è necessario produrre e far emergere elementi specifici sull'elemento psicologico e sulla natura dei rapporti che impediscano logicamente la qualificazione come associativa; la mera asserzione non basta in sede di cassazione.

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