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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32311/2026 del 31/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza con cui il GIP del Tribunale di Bergamo aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e seguenti c.p.p., la pena finale di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000 euro di multa, riconoscendo la continuazione, le circostanze attenuanti generiche e la diminuente per il rito, per plurime condotte di cessione e detenzione a fini di spaccio di cocaina. Con l'unico motivo, dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione sulla verifica dell'insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Ha censurato il fatto che il giudice si fosse limitato ad affermare l'assenza di prove dell'innocenza, dell'estinzione del reato o della mancanza di una condizione di procedibilità, senza illustrare adeguatamente gli elementi probatori posti a fondamento della decisione. La Corte ha ritenuto il motivo estraneo al perimetro tassativo dei motivi ammessi contro le sentenze di patteggiamento dopo la riforma del 2017.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena sono consentiti esclusivamente motivi concernenti l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto e l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La censura relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra tra tali motivi. La Corte ha aggiunto che, comunque, il giudice di merito aveva dato conto, sulla base degli atti, delle plurime comunicazioni di notizia di reato e dell'informativa finale, dell'assenza di cause manifeste di proscioglimento, adempimento ritenuto sufficiente nel procedimento di patteggiamento. L'imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    Richiamato quale base normativa del concorso di persone nei reati contestati.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    Richiamato per il riconoscimento della continuazione tra le condotte contestate.

  • art. 73 D.P.R. n. 309/1990

    Richiamato quale norma incriminatrice delle plurime cessioni e detenzioni di cocaina a fini di spaccio.

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina il procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, definito con la sentenza impugnata.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza

    Delimita tassativamente i motivi di ricorso per cassazione contro le sentenze di patteggiamento; la censura sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. ne resta esclusa.

  • art. 129 c.p.p.

    Impone la verifica dell'eventuale sussistenza di cause di non punibilità; nel patteggiamento è sufficiente dare conto dell'assenza di cause manifeste di proscioglimento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente per denunciare la mancanza di motivazione, ma non idonea a superare il limite speciale di ricorribilità previsto per il patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione senza formalità quando il motivo è manifestamente estraneo ai casi tassativi di ricorribilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità.

  • art. 1, commi 51 e 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    Disposizioni che hanno introdotto, rispettivamente, la limitazione dei motivi di ricorso contro il patteggiamento e la procedura di declaratoria di inammissibilità senza formalità.

Massime di principio

  • Dopo l'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La censura relativa all'omessa o insufficiente verifica delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 c.p.p. non rientra nel catalogo tassativo dei motivi di ricorso contro la sentenza di patteggiamento e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
  • Nel giudizio di patteggiamento, l'obbligo motivazionale sulla verifica dell'assenza di cause manifeste di proscioglimento è assolto quando il giudice dia conto, anche mediante richiamo agli atti processuali rilevanti, dell'insussistenza di evidenti prove d'innocenza, cause estintive del reato o difetti delle condizioni di procedibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioRiti alternativiImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale

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