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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 508/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso ha dedotto due motivi principali: 1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del giudice di pace, che aveva escluso il dolo degli imputati nonostante la presenza accertata di più capi di bestiame degli stessi in un fondo della parte civile apparentemente recintato; 2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. per errore nella valutazione della prova e nella applicazione della legge penale, poiché il giudice aveva dato rilevanza al preteso precedente rapporto di affitto dei fondi nonostante elementi che indicavano l'interruzione del contratto già prima dei fatti (il terreno sarebbe stato concesso in affitto alla parte civile dal 2017). Inoltre il ricorso censurava il travisamento probatorio riguardo alla natura recintata e alla non accessibilità del terreno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha precisato che le sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace sono impugnabili dal Pubblico Ministero solo tramite ricorso per cassazione e che le limitazioni introdotte dall'art. 608 c.1-bis c.p.p. non si applicano alle pronunce del Giudice di Pace ricorribili direttamente in Cassazione. Sul merito la Corte ha ritenuto sussistere contraddittorietà e possibile travisamento della prova da parte del giudice di primo grado, sia quanto all'elemento psicologico del reato di pascolo abusivo (che può realizzarsi anche in forma di dolo eventuale per abbandono/accettazione del rischio) sia rispetto alla valutazione della sussistenza del rapporto di affitto. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Nuoro in diversa persona fisica.

Norme richiamate

  • art. 36 D.Lvo 274/2000

    Stabilisce i limiti di impugnabilità da parte del Pubblico Ministero delle sentenze del Giudice di Pace: le sentenze di proscioglimento/non pecuniarie sono ricorribili in Cassazione dal P.M.; l'appello del P.M. è ammesso solo nei casi previsti dal primo comma. La Corte ne conferma la lettura restrittiva ma precisa che il ricorso per cassazione è il rimedio esclusivo per le proscioglienze del GdP.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che elenca i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto applicabili al caso le lett. e) (contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione) e b) (violazione/erronea applicazione della legge penale) invocate dal P.M.

  • art. 608 cod. proc. pen. (comma 1-bis, Riforma Orlando)

    La limitazione dei motivi di ricorso prevista dal comma 1-bis riguarda il ricorso del P.M. avverso sentenze di appello che confermano assoluzioni (doppia conforme) e non si estende alle sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace direttamente impugnabili in Cassazione; perciò non impedisce il ricorso qui proposto.

  • art. 636 cod. pen.

    Regola il reato di pascolo abusivo; la Corte richiama l'orientamento secondo cui il reato può realizzarsi anche nella forma del dolo eventuale mediante l'abbandono degli animali o l'accettazione del rischio che pascolino su terreni altrui.

  • Legge n. 46/2006 (c.d. Pecorella)

    Citata come riferimento storico-normativo per le modifiche al sistema di impugnazioni che hanno introdotto, tra l'altro, limiti all'appello sulla base di talune disposizioni; la Corte richiama il contesto normativo che ha portato all'attuale disciplina delle impugnazioni nei giudizi del Giudice di Pace.

  • Legge n. 103/2017 (Riforma Orlando)

    Ha introdotto il comma 1-bis dell'art. 608 c.p.p.; la Corte precisa che tale novella non limita il ricorso del P.M. contro le sentenze in primo grado del Giudice di Pace direttamente impugnabili in Cassazione.

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento del Giudice di Pace e tale ricorso non è soggetto alle limitazioni ex art. 608 c.1-bis c.p.p. destinate ai casi di doppia conforme di assoluzione.
  • Il reato di pascolo abusivo (art. 636 c.p.) può realizzarsi anche in forma di dolo eventuale: l'abbandono o la mancata custodia di animali, con la consapevolezza del rischio che pascolino su fondi altrui, può integrare l'elemento psicologico del reato.
  • La presenza di più capi di bestiame in un fondo recintato della parte offesa può costituire un elemento indiziario significativo ai fini della colpevolezza e della sussistenza del dolo eventuale, se non adeguatamente spiegata dal difensore o dal giudice di merito.
  • Se il giudice di primo grado dà peso a fatti (es. esistenza di un contratto di affitto) che risultano smentiti o comunque incerti in base alle prove, la pronuncia può essere annullata per contraddittorietà o travisamento della prova e il processo rinviato per un nuovo esame.
  • In caso di annullamento operato in favore della pubblica accusa, il rinvio al medesimo grado deve avvenire ad altra persona fisica (diversa composizione del giudice di pace).

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