Sentenza n. 6505/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del T.a.r. per la Sardegna, sezione II, n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, resa inter partes, concernente un titolo unico per la realizzazione di intervento edilizio consistente nell’ampliamento, ristrutturazione e modifica destinazione d’uso di immobile già oggetto di concessione edilizia in sanatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Titolo unico per l’ampliamento, la ristrutturazione e il mutamento di destinazione d’uso di un immobile adibito a servizi di campeggio, autorizzazione edilizia in sanatoria e relativi nulla osta e pareri paesaggistici
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario controinteressato)
Prevale il privato
La controversia
Le appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro il titolo unico e gli ulteriori atti edilizi e paesaggistici rilasciati in favore della società controinteressata. In primo grado e in appello hanno contestato, riproponendo i motivi originari, che i manufatti e l’intervento assentito ricadessero al di fuori del piano di lottizzazione e della relativa convenzione urbanistica, in un’area con diversa destinazione urbanistica e soggetta a vincoli paesaggistici; che mancasse un piano attuativo convenzionato riferibile all’area della beneficiaria; che il gruppo di servizi igienici fosse stato falsamente qualificato come infrastruttura del campeggio esistente; che l’intervento comportasse aumenti volumetrici non autorizzati e superiori ai limiti assentibili; e che i titoli edilizi e paesaggistici fossero pertanto illegittimi. Le appellanti hanno inoltre contestato la ricostruzione del TAR, secondo cui l’intervento avrebbe riguardato la prosecuzione dell’attività di campeggio già esistente e il manufatto sarebbe stato conforme alla concessione edilizia in variante del 1994. In rito, le parti appellate hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere, ma il Consiglio di Stato aveva già riconosciuto l’interesse concreto ed economicamente rilevante delle proprietarie a che l’attività edilizia e di campeggio fosse coerente con la disciplina urbanistica dell’area.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado annullando tutti gli atti impugnati. Ha preliminarmente ribadito che la questione dell’interesse a ricorrere era già stata definita con la precedente ordinanza istruttoria, che aveva riconosciuto alle appellanti un interesse concreto, attuale ed economicamente rilevante a contestare la conformità urbanistica dell’intervento. Nel merito, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, il Collegio ha accertato che nel territorio comunale non era mai entrato in vigore un PUC di adeguamento al PPR; che non risultava alcun piano attuativo convenzionato riferibile all’area della società beneficiaria; che il progetto del 2014 non costituiva infrastruttura del campeggio da collocare nella proprietà delle appellanti, ma riguardava esclusivamente la proprietà della società beneficiaria; che i manufatti erano stati realizzati all’esterno del piano convenzionato del 1975; e che il volume esistente di 472 m³ era stato portato a 657,20 m³, con un incremento superiore al 39%, eccedente sia la volumetria assentibile secondo il progetto approvato, pari a 519,20 m³, sia il limite del 20%, pari a 566,40 m³. Tali risultanze hanno comprovato la mancanza degli strumenti pianificatori necessari, l’estraneità dell’intervento al piano convenzionato e il superamento degli indici volumetrici. Le ulteriori deduzioni sono state assorbite. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda; è stato posto a carico delle parti il pagamento del compenso del consulente secondo la ripartizione indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Ha costituito la base processuale per la nomina del consulente tecnico d’ufficio e per l’approfondimento delle questioni tecniche rilevanti ai fini della decisione.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Richiamato nell’ordinanza istruttoria precedente, con esclusione dei presupposti per la sospensione necessaria del processo.
art. 17, comma 6, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla l. 6 agosto 2021, n. 113
Richiamato per la celebrazione da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Il proprietario di un’area urbanisticamente destinata a una determinata attività può vantare un interesse concreto, attuale ed economicamente rilevante a impugnare i titoli edilizi rilasciati su un’area limitrofa quando deduca che l’intervento altera o elude la disciplina urbanistica dell’ambito territoriale e incide sulla possibilità di insediare la medesima attività nella propria area.
- La qualificazione di un manufatto come infrastruttura pertinenziale o di servizio di un’attività insediata su un determinato compendio richiede che il manufatto ricada effettivamente nell’area pianificata e convenzionata a servizio di tale attività; non è sufficiente la mera dichiarazione del richiedente o il collegamento funzionale prospettato nel procedimento edilizio.
- L’assenza di un piano attuativo convenzionato riferibile all’area interessata impedisce di considerare l’intervento conforme a un diverso piano di lottizzazione relativo a terreni limitrofi, non potendo l’attività edilizia estendersi al di fuori dell’ambito oggettivo del piano e della relativa convenzione.
- La legittimità di un intervento edilizio in ampliamento deve essere verificata sulla base della volumetria effettivamente realizzata e dei limiti quantitativi applicabili; il superamento della volumetria assentibile, accertato anche mediante consulenza tecnica, giustifica l’annullamento dei titoli edilizi.
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