Sentenza n. 576/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bandi per il reclutamento di Funzionari amministrativo-gestionali mediante concorso pubblico e progressione verticale interna, delibere presupposte, diniego di autotutela e nomina della commissione
Esito
Favorevole al resistente (conservatorio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato del Conservatorio resistente nel profilo di Assistente amministrativo e successivamente assunta come Funzionario presso altro Conservatorio, ha impugnato i bandi con cui erano state avviate una procedura concorsuale aperta all'esterno per un posto di Funzionario amministrativo-gestionale e una procedura comparativa interna per la progressione verticale a due posti dello stesso profilo. Ha dedotto la violazione dell'art. 30 del d.lgs. 165/2001, dell'art. 3, commi 1 e 8, della l. 56/2019, del d.P.R. 143/2019, dell'ordinanza ministeriale n. 488/2024, di note ministeriali e dell'art. 160 del CCNL, nonché l'eccesso di potere per travisamento, illogicità manifesta, difetto di motivazione, disparità di trattamento e irragionevolezza. In particolare, ha sostenuto che il Conservatorio avrebbe dovuto utilizzare previamente una graduatoria vigente o esperire la mobilità, oppure motivare adeguatamente la mancata attivazione della mobilità. Ha inoltre contestato la diversa disciplina dei requisiti di accesso: il concorso esterno richiedeva una laurea specifica in economia, giurisprudenza o scienze politiche, mentre la progressione verticale consentiva l'accesso con una laurea generica e cinque anni di esperienza, ovvero con diploma e dieci anni di esperienza, sebbene le procedure fossero dirette alla copertura del medesimo profilo. Il Conservatorio ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che la ricorrente non avrebbe potuto partecipare alla mobilità per il vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione e non avrebbe posseduto l'anzianità richiesta per la progressione verticale. In corso di giudizio ha inoltre dedotto che le procedure erano state definitivamente concluse, con approvazione delle graduatorie, individuazione dei vincitori e stipula dei contratti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo assorbito l'esame dei plurimi profili di inammissibilità e delle censure di merito. Dopo la proposizione del ricorso, le procedure selettive sono state concluse: sono state approvate le graduatorie definitive, individuati i vincitori e stipulati i relativi contratti. La ricorrente non ha impugnato i provvedimenti conclusivi, che hanno determinato l'ingresso nella controversia delle posizioni dei concorrenti utilmente graduati, divenuti controinteressati. Secondo il Collegio, le illegittimità del bando si riflettono sulla graduatoria finale mediante invalidità viziante e non producono automaticamente l'effetto caducante dell'atto conclusivo. Pertanto, l'annullamento dei soli bandi non avrebbe potuto procurare alla ricorrente un vantaggio concreto, poiché la graduatoria finale era ormai inoppugnabile. Il giudice ha quindi dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, compensando integralmente le spese e dichiarando irripetibile il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 5-bis, d.lgs. 165/2001
Il Conservatorio lo ha richiamato quale disposizione sul vincolo quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione, ritenuto ostativo alla partecipazione della ricorrente alla mobilità; il TAR non ha deciso nel merito tale questione.
art. 35, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato nella fase cautelare in relazione al termine quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione; la questione non è stata definita nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
La ricorrente lo ha invocato per sostenere l'obbligo di previo esperimento della mobilità prima dell'indizione delle procedure selettive; il TAR non ha esaminato la censura.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
Richiamato quale base normativa della procedura comparativa per la progressione verticale interna; il TAR non ha scrutinato la legittimità della procedura.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate; la decisione è stata definita per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate alla decisione.
Il Consiglio di Stato lo ha richiamato per sollecitare la fissazione dell'udienza pubblica di merito dopo la decisione cautelare; non costituisce la ratio della decisione finale.
Massime di principio
- Quando, dopo l'impugnazione del bando o di atti endoprocedimentali di una procedura concorsuale, l'amministrazione approva la graduatoria definitiva e individua i vincitori, il ricorrente deve impugnare anche gli atti conclusivi della procedura se intende ottenere un risultato utile e concreto.
- Le eventuali illegittimità del bando o degli atti endoprocedimentali si riflettono sulla graduatoria finale mediante invalidità viziante, non mediante invalidità ad effetto caducante; l'eventuale annullamento dell'atto presupposto non travolge automaticamente l'atto conclusivo non impugnato.
- La mancata impugnazione della graduatoria definitiva e degli atti di individuazione dei vincitori determina l'improcedibilità del ricorso contro il bando per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'atto finale sia divenuto inoppugnabile e dall'annullamento del solo bando non possa derivare alcun vantaggio concreto.
- La necessità di impugnare l'atto conclusivo della procedura concorsuale è funzionale anche alla tutela del contraddittorio, poiché con l'approvazione della graduatoria vengono in rilievo le posizioni dei concorrenti utilmente graduati, titolari di un interesse contrario all'annullamento del bando.
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