Sentenza n. 14248/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento della illegittimità del silenzio sulla richiesta di concessione della cittadinanza italiana k10/-OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 74 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Interno rispetto all'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 23 luglio 2025 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rappresentato che l'istanza era stata accolta il 6 giugno 2026. Il Ministero ha depositato il relativo decreto del Presidente della Repubblica e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'emanazione del provvedimento richiesto avesse integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Le spese sono state compensate integralmente tra le parti. Il Collegio ha ritenuto sussistenti giusti motivi di compensazione, valorizzando il limitato ritardo nella conclusione del procedimento e il gravoso carico di lavoro dell'amministrazione, collegato all'aumento delle domande di cittadinanza e alle misure organizzative adottate dal Ministero per fronteggiarlo.
Norme richiamate
artt. 74 e 117 c.p.a.
Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'amministrazione; l'intervenuta adozione del provvedimento richiesto determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul silenzio.
art. 9, comma 1, lett. f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e tale provvedimento soddisfa integralmente l'interesse azionato, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di giusti motivi, valutati in relazione alla durata e alle concrete circostanze del ritardo procedimentale, nonché al carico di lavoro dell'amministrazione e alle misure organizzative adottate per fronteggiarlo.
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