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Sentenza

Sentenza n. 14246/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento: - della determinazione dirigenziale Rep. Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022 prot. Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022, di reiezione dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 06.12.2024; - della determinazione dirigenziale Rep Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022 prot. Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022, di reiezione dell’istanza di condono prot. -OMISSIS- del 06.12.2004; - della determinazione dirigenziale Rep Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022 prot. Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022, di reiezione dell’istanza di condono prot -OMISSIS- del 06.12.2004; - della determinazione dirigenziale Rep Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022 prot. Ql/-OMISSIS- del 16/11/2022, di reiezione dell’istanza di condono prot -OMISSIS- del 6.12.2004; - della determinazione dirigenziale Rep Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022 prot. Ql/-OMISSIS- del 16.11.2022, di reiezione dell’istanza di condono prot -OMISSIS- del 6.12.2004;

Giustizia amministrativa202306849

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Dinieghi di sei istanze di condono edilizio adottati il 16 novembre 2022, a seguito della riedizione del potere conseguente all'annullamento dei precedenti dinieghi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato i nuovi dinieghi di condono relativi a un edificio residenziale composto da sei unità abitative, realizzato senza titolo e non destinato a prima abitazione. Hanno dedotto, tra l'altro, erroneità e difetto di motivazione; violazione degli artt. 31 e 43 della l. 47/1985, dell'art. 32, commi 25, 26 e 37, del d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003, e della l.r. Lazio n. 12/2004; travisamento dei fatti; violazione del legittimo affidamento; falsa e contraddittoria applicazione di regolamenti e ordini di servizio; difetto dei presupposti; contraddittorietà; disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. In particolare, hanno sostenuto che l'amministrazione avrebbe eluso il giudicato del Consiglio di Stato, riproponendo le precedenti ragioni ostative; che la volumetria non avrebbe potuto essere determinata con certezza in assenza delle tamponature perimetrali; che le singole unità immobiliari avrebbero dovuto essere considerate separatamente; che le istanze sarebbero state legittimamente presentate anche nell'interesse dei congiunti; e che l'amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il precedente giudicato del Consiglio di Stato riguardava soltanto tre delle sei istanze e imponeva una riedizione istruttoria e motivazionale, non l'accoglimento delle domande di condono. L'amministrazione ha riaperto il procedimento, svolto una nuova verifica tecnica e motivato i nuovi dinieghi sulla base di elementi ulteriori e puntuali: gli elaborati prodotti dagli stessi istanti indicavano una volumetria complessiva di 1.562,70 metri cubi; il complesso immobiliare era riconducibile a un unico centro sostanziale di interesse; il limite applicabile alle costruzioni non destinate a prima abitazione era di 600 metri cubi complessivi; le opere risultavano inoltre non ultimate alla data dichiarata del 30 dicembre 1999, poiché prive delle tamponature perimetrali. Il giudice ha ritenuto legittimo considerare unitariamente l'edificio, nonostante la suddivisione in sei unità e la presentazione di istanze separate, poiché tale frammentazione avrebbe potuto eludere i limiti volumetrici del condono. Ha escluso la violazione del giudicato, poiché la nuova istruttoria aveva proprio colmato il precedente difetto di motivazione relativo alla determinazione della volumetria. Ha altresì escluso la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, rilevando che il provvedimento finale aveva specificamente valutato e ritenuto inidonee le osservazioni dei privati. Spese integralmente compensate per la peculiarità e il complessivo andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 1 e 2, lett. b), l.r. Lazio n. 12/2004

    sono suscettibili di sanatoria, tra le altre, nuove costruzioni residenziali non conformi allo strumento urbanistico, realizzate senza o in difformità dal titolo edilizio che “1) non abbiano comportato la realizzazione di un volume superiore a 450 metri cubi per singola domanda di titolo abilitativo edilizio in sanatoria a condizione che la nuova costruzione non superi, nel suo complesso, 900 metri cubi, nel caso in cui si tratti di unità immobiliare adibita a prima casa di abitazione del richiedente nel comune di residenza”; per le unità immobiliari non adibite a prima casa di abitazione nel comune di residenza, i suddetti limiti sono fissati, rispettivamente, in 300 metri cubi di volume per singola domanda ed in 600 metri cubi massimi di costruzione”.

    Per le unità immobiliari non adibite a prima abitazione nel comune di residenza, il condono è precluso quando la volumetria complessiva dell'opera supera 600 metri cubi.

  • art. 35 l. 47/1985

    La richiesta di completamento dei lavori non può legittimare il completamento di opere prive delle caratteristiche e dei requisiti previsti dalla disciplina del condono; gli elaborati allegati possono essere utilizzati per determinare la volumetria dell'edificio.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il provvedimento finale deve dare conto delle ragioni per cui le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non superano le ragioni ostative; l'obbligo è rispettato quando tali osservazioni risultano specificamente valutate.

  • art. 31, comma 11, l. 47/1985

    La norma è richiamata dai ricorrenti, ma il giudice non ne ricava una distinta violazione, ritenendo legittimo il diniego per il superamento dei limiti volumetrici e per la mancata ultimazione delle opere.

  • art. 43, comma 5, l. 47/1985

    La norma è richiamata dai ricorrenti, ma il giudice non ne ravvisa la violazione nella nuova istruttoria e nei nuovi dinieghi.

  • art. 32, commi 25, 26 e 37, d.l. 269/2003, convertito nella l. 326/2003

    Le disposizioni sono richiamate tra i parametri di legittimità dedotti, senza che il giudice ravvisi una loro violazione.

Massime di principio

  • Quando un precedente annullamento giurisdizionale è fondato su difetto di istruttoria e motivazione, l'amministrazione può rieditare il potere adottando un nuovo provvedimento, purché svolga un'istruttoria effettivamente rinnovata e colmi le lacune individuate dal giudice; il precedente giudicato non impone, di per sé, l'accoglimento dell'istanza sostanziale.
  • Ai fini dei limiti volumetrici del condono edilizio, un edificio abusivo deve essere considerato unitariamente quando sia stato realizzato secondo un disegno unitario e le domande relative alle singole unità siano riconducibili a un unico centro sostanziale di interesse; la suddivisione dell'immobile e la presentazione di istanze separate non possono essere utilizzate per eludere il limite massimo di volumetria sanabile.
  • La volumetria di un edificio ancora privo di tamponature perimetrali può essere determinata con certezza sulla base degli elaborati tecnici e progettuali prodotti dagli stessi interessati, quando tali documenti consentano di individuare la consistenza complessiva dell'opera.
  • La mancanza delle tamponature perimetrali, accertata dopo la data di ultimazione dichiarata dal richiedente, impedisce di considerare ultimata l'opera ai fini della condonabilità, ove le tamponature siano necessarie per individuare un organismo edilizio completato.
  • L'obbligo previsto dall'art. 10-bis l. 241/1990 è rispettato quando il provvedimento finale esamina specificamente le osservazioni del privato e ne espone l'inidoneità a superare le ragioni ostative all'accoglimento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioQualificazione degli interventiPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del poterePartecipazione procedimentale

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