Sentenza n. 14247/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento: - della delibera del Consiglio di Presidenza n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “sezione TSN di -OMISSIS- – Commissariamento”; - della nota, a firma del segretario generale, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Commissariamento della sezione TIRO A SEGNO NAZIONALE di -OMISSIS-”; - della nota del segretario generale, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto: “Commissariamento della sezione TSN di -OMISSIS-”; - di ogni altro atto connesso ai predetti, anche se non conosciuto e comunque lesivo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera e note dell’Unione Italiana Tiro a Segno di scioglimento del Consiglio direttivo di una Sezione Tiro a Segno Nazionale e nomina di un commissario straordinario
Esito
Favorevole al resistente (ente associativo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato gli atti di commissariamento deducendo: violazione degli articoli 18 e 20 dello Statuto dell’Unione Italiana Tiro a Segno, sostenendo l’incompetenza del Consiglio di Presidenza, in luogo del Consiglio direttivo, ad adottare lo scioglimento e la nomina del commissario, nonché eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione e difetto dei presupposti; insussistenza dei debiti posti a fondamento del commissariamento e prescrizione del diritto alla restituzione del capitale e degli interessi; nullità della dichiarazione unilaterale d’obbligo per violazione dell’articolo 2937 c.c. e dei principi di contabilità pubblica; insussistenza o genericità del debito relativo al mancato versamento del 25% delle somme riscosse per iscrizioni, diplomi e patentini, nonché prescrizione quinquennale; sviamento della funzione del commissariamento, che sarebbe stato utilizzato per il recupero di crediti dell’Unione. L’Unione ha eccepito il difetto di giurisdizione e la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari dell’Unione. Ha ritenuto sussistente la giurisdizione amministrativa perché l’impugnazione investiva direttamente atti espressivi di potere amministrativo e il controllo sulla legittimità della scelta discrezionale di commissariare la Sezione; ha inoltre richiamato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative ad atti di organismi sportivi aventi rilevanza per l’ordinamento statale, comprese le decisioni concernenti l’assunzione o la cessazione di cariche associative. Ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti, quali componenti eletti e in carica del Consiglio direttivo, direttamente rimossi dalle cariche. Nel merito, ha escluso l’incompetenza del Consiglio di Presidenza, rilevando che il Consiglio direttivo dell’Unione aveva delegato a tale organo la vigilanza e l’adozione degli atti previsti dallo Statuto in materia di scioglimento dei Consigli direttivi delle Sezioni e nomina dei commissari. Ha respinto le censure sulla gratuità del mutuo e sulla prescrizione, osservando che il mutuo si presume oneroso, che il contratto stipulato con l’Istituto per il Credito Sportivo prevedeva gli interessi e che la Sezione aveva riconosciuto il debito per capitale e interessi. Ha ritenuto inoltre sussistenti plurimi atti interruttivi della prescrizione, costituiti da riconoscimenti di debito, approvazioni dei bilanci, comunicazioni contabili e richieste di pagamento; il termine di prescrizione decorreva dalla scadenza dell’ultima rata del mutuo decennale, non dall’erogazione delle somme. È stata quindi respinta anche la censura relativa alla nullità della dichiarazione d’obbligo, poiché non risultava maturata la prescrizione cui tale censura si riferiva. Il Collegio ha ritenuto provato anche il debito relativo alla quota del 25%, sulla base dei verbali contenenti il numero degli iscritti e degli estratti gestionali relativi agli incassi. Ha infine escluso lo sviamento, perché la censura si fondava sull’erroneo presupposto della prescrizione dei crediti e non incideva sulla legittimità del commissariamento. Il ricorso è stato integralmente respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 103 Cost.
La giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda il controllo sulla legittimità dell’esercizio di un potere amministrativo incidente su interessi legittimi.
art. 133, comma 1, lett. z), c.p.a.
Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ad atti del CONI o delle federazioni sportive nazionali aventi rilevanza per l’ordinamento statale, comprese le decisioni concernenti cariche associative.
art. 19, comma 2, lett. pp), Statuto UITS
Il Consiglio direttivo dell’UITS può delegare al Consiglio di Presidenza la vigilanza e l’adozione degli atti statutari relativi allo scioglimento dei Consigli direttivi delle Sezioni e alla nomina dei commissari.
art. 20, lett. b), Statuto UITS
La disciplina della competenza del Consiglio di Presidenza non impedisce l’esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio direttivo in materia di commissariamento.
art. 1815 c.c.
Il mutuo si presume oneroso, salvo prova di un diverso accordo tra le parti; nel caso esaminato i ricorrenti non hanno dimostrato la gratuità.
art. 2944 c.c.
Il riconoscimento del debito da parte del debitore costituisce atto interruttivo della prescrizione.
art. 2946 c.c.
Il termine ordinario di prescrizione è stato valutato con riferimento alla scadenza dell’obbligazione restitutoria, individuata nella scadenza dell’ultima rata del mutuo decennale.
art. 2948 c.c.
La prescrizione quinquennale invocata per gli interessi non opera quando vi siano atti interruttivi e riconoscimenti del debito idonei a impedire il decorso del termine.
art. 63, comma 1, lett. a), d.P.R. 90/2010
La disposizione è richiamata quale base della spettanza all’UITS della quota del 25% delle somme riscosse dalla Sezione per iscrizioni e rilascio di diplomi e patentini di maneggio armi.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di commissariamento è espressione di potere amministrativo e incide su cariche associative aventi rilevanza per l’ordinamento statale, la controversia sulla sua legittimità appartiene alla giurisdizione amministrativa, anche se i presupposti del provvedimento riguardano rapporti patrimoniali di diritto privato.
- I componenti eletti e in carica di un organo associativo sciolto mediante commissariamento hanno legittimazione e interesse a impugnare gli atti, perché la rimozione incide direttamente sulla loro posizione rappresentativa e gestionale.
- La competenza statutaria a disporre lo scioglimento di un organo direttivo e la nomina di un commissario può essere esercitata da un organo diverso da quello originariamente previsto quando lo statuto consenta una delega e tale delega sia stata effettivamente conferita.
- Ai fini della prescrizione del diritto alla restituzione di un mutuo con rimborso rateale, il termine decorre dalla scadenza dell’ultima rata quando l’obbligazione restitutoria è unitaria e il contratto prevede un ammortamento pluriennale; riconoscimenti del debito e richieste di pagamento possono interrompere la prescrizione.
- In assenza di prova di un patto contrario, il mutuo si presume oneroso; la previsione degli interessi nel contratto stipulato dal mutuante con il proprio finanziatore e il successivo riconoscimento del debito per capitale e interessi costituiscono elementi idonei a escludere la gratuità del finanziamento.
- La legittimità di un commissariamento non è infirmata dalla mera prospettazione che esso persegua il recupero di crediti dell’ente quando i debiti posti a fondamento del provvedimento risultino documentati e non prescritti.
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