Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 14249/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ex art. 9, lett. f) della L. 91/1992, K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202601895

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 74 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Interno sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 17 novembre 2023, chiedendo anche il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal ritardo. Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato che l'istanza era stata accolta il 17 dicembre 2025, depositando il relativo decreto del Presidente della Repubblica e chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha aderito alla richiesta quanto alla domanda avverso il silenzio. La domanda risarcitoria è stata formulata in termini generici, senza indicazione concreta dei pregiudizi subiti né allegazione e prova degli altri elementi costitutivi della responsabilità dell'amministrazione. Il ricorrente prospettava, in particolare, un danno esistenziale connesso al senso di instabilità, danni economici per i costi di rinnovo del permesso di soggiorno, il rischio di espulsione, nonché limitazioni alla libera circolazione e al lavoro nell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere relativamente all'azione avverso il silenzio, poiché l'adozione del provvedimento richiesto, con accoglimento dell'istanza di cittadinanza, ha integralmente soddisfatto l'interesse azionato. Ha invece rigettato la domanda risarcitoria. Il giudice ha ritenuto non necessaria la conversione del rito, poiché la domanda poteva essere definita in camera di consiglio ed era generica, in violazione del principio di specificità dei motivi previsto dall'art. 40 c.p.a. La pretesa risarcitoria da ritardo è stata ricondotta allo schema dell'art. 2043 c.c.; pertanto gravava sul ricorrente l'onere di allegare e provare tutti gli elementi della responsabilità, secondo l'art. 2697 c.c. Tale onere non è stato assolto. Il TAR ha inoltre osservato che le situazioni lamentate, quali i costi e i rischi connessi al rinnovo del permesso di soggiorno, potevano essere fronteggiate mediante la richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non risultavano direttamente connesse al conseguimento della cittadinanza. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione della soccombenza reciproca e della tempistica dell'azione amministrativa, anche considerato il fenomeno dell'incremento eccezionale delle domande di cittadinanza e le misure organizzative adottate dal Ministero.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.

  • art. 74 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio in forma semplificata.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; l'adozione del provvedimento richiesto determina la cessazione della materia del contendere.

  • art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.

    Impone la specificità dei motivi e delle domande; la domanda risarcitoria generica, priva della concreta descrizione del pregiudizio, è inammissibile o comunque non accoglibile.

  • art. 2043 c.c.

    La pretesa risarcitoria per danno da ritardo è ricondotta allo schema generale della responsabilità aquiliana.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Pone a carico del danneggiato l'onere di provare tutti gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.

  • art. 9 T.U.I.

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è indicato come titolo idoneo a garantire una posizione stabile dello straniero e a prevenire alcuni pregiudizi allegati in relazione al ritardo nella concessione della cittadinanza.

Massime di principio

  • L'adozione, nel corso del giudizio, del provvedimento richiesto dall'interessato soddisfa l'interesse azionato contro il silenzio e determina la cessazione della materia del contendere relativamente all'azione avverso l'inerzia.
  • La domanda risarcitoria proposta nel giudizio contro il silenzio deve indicare specificamente il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale lamentato e allegare gli ulteriori elementi costitutivi della responsabilità della pubblica amministrazione; una richiesta generica di risarcimento dei danni subiti e subendi non è sufficiente.
  • Il danno da ritardo dell'amministrazione è ricondotto allo schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.; il privato deve quindi provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., condotta, illegittimità o illiceità, colpa o dolo, danno-conseguenza e nesso causale.
  • Non sono automaticamente risarcibili, come conseguenza del ritardo nella concessione della cittadinanza, i costi o i rischi collegati al rinnovo del permesso di soggiorno quando tali situazioni siano fronteggiabili mediante la richiesta del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e non siano direttamente connesse alla naturalizzazione.
  • La domanda risarcitoria genericamente formulata può essere definita nel rito camerale senza conversione del rito quando la sua manifesta carenza di allegazione e prova consente una decisione immediata.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaTermini e notificazione del ricorsoDanno da ritardo
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.