Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1763/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento e di tutti i Verbali della Commissione d’esame di Stato Sessione Giugno 2023 n. -OMISSIS- della classe -OMISSIS- SEZIONE MUSICALE, del risultato finale del Liceo Artistico Musicale e Coreutico Statale “-OMISSIS-” – -OMISSIS- con risultati pubblicati il -OMISSIS- che ha stabilito il non superamento dell’Esame di Stato conclusivo di Maturità nonché atti inerenti, conseguenti e successivi; - delle prove d’Esame di Stato svolte durante la sessione di giugno 2023 presso il Liceo Artistico Musicale e Coreutico Statale “-OMISSIS-” – Sezione Musicale- -OMISSIS- la cui valutazione ha portato al giudizio di non superamento dell’Esame di Stato del ricorrente e relative griglie di valutazione; - del verbale di scrutinio finale del -OMISSIS- della classe-OMISSIS-, di cui si è appreso il contenuto solo in data -OMISSIS-a seguito di istanza L.241/2010 inviata via pec in data -OMISSIS-; - del verbale di scrutinio finale dell’Esame di Stato classe -OMISSIS- Liceo -OMISSIS- “-OMISSIS- -OMISSIS-” – -OMISSIS-; - del verbale del colloquio dell’Esame di Stato del ricorrente, non consegnato in sede di istanza L.241/90. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 09/12/2023: - del Verbale di rivalutazione delle prove scritte e orali dell’Esame di Stato del ricorrente del-OMISSIS- emesso dalla Sottocommissione -OMISSIS- -OMISSIS- – -OMISSIS- -OMISSIS- depositato dall’Avvocatura dello Stato nel fascicolo telematico il 10/10/2023.

Giustizia amministrativa202300701

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non superamento dell'Esame di Stato, con i relativi verbali e valutazioni, nonché la successiva rivalutazione negativa resa dalla Commissione in esecuzione della misura cautelare

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non superamento dell'Esame di Stato e, con motivi aggiunti, la successiva rivalutazione negativa disposta in esecuzione della misura cautelare. Ha dedotto la violazione della disciplina sui disturbi specifici dell'apprendimento, delle norme sul procedimento e sulla motivazione, nonché dell'art. 24 della legge n. 18/2009, lamentando eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta e violazione dell'affidamento. In concreto, ha sostenuto che la Commissione non avesse adeguato la valutazione alle diagnosi di dislessia, discalculia e disgrafia e non gli avesse consentito la piena fruizione degli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato. Con i motivi aggiunti ha contestato che la rivalutazione delle prove scritte e orali, effettuata in sede di remand cautelare, fosse ancora discriminatoria e penalizzante e non rispettasse i criteri applicabili agli studenti con DSA.

La decisione

Il ricorso principale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la Commissione, in esecuzione del decreto cautelare, aveva riesaminato le prove e adottato una nuova valutazione integralmente sostitutiva di quella originaria; il ricorrente non aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. I motivi aggiunti sono stati invece esaminati nel merito e respinti. Il TAR ha affermato che la valutazione del livello di preparazione e maturità degli studenti costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento dei fatti o violazione dei criteri normativi e previamente stabiliti. La disciplina sui DSA impone una didattica personalizzata e l'utilizzo di misure compensative o dispensative per consentire allo studente di dimostrare il reale livello di apprendimento, ma non introduce criteri di ammissione meno rigorosi né garantisce la promozione indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi formativi. Nel caso concreto, la rivalutazione aveva dato conto dell'utilizzo di mappe e strumenti compensativi, del tempo aggiuntivo, della griglia specifica per DSA e delle modalità inclusive del colloquio. La motivazione della Commissione è stata ritenuta ampia e analitica, con puntuale indicazione degli errori rilevati nelle prove e dell'insufficienza dei contenuti esposti nel colloquio. Non è stata provata un'attuazione inadeguata del PDP durante l'anno scolastico e, comunque, eventuali disfunzioni organizzative avrebbero potuto rilevare sul piano risarcitorio, ma non avrebbero imposto una promozione giudiziale né reso automaticamente illegittimo il giudizio finale. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare improcedibile il ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; il TAR lo ha applicato al ricorso principale perché l'atto originario era stato integralmente sostituito dalla nuova valutazione.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Il ricorrente che non abbia più interesse all'annullamento può chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori; la mancata proposizione di tale domanda ha impedito la prosecuzione del ricorso principale.

  • art. 56 c.p.a.

    Ha costituito la base della misura cautelare presidenziale che ha imposto la rivalutazione delle prove dell'Esame di Stato secondo la disciplina applicabile agli studenti con DSA.

  • art. 62 c.p.a.

    È stato richiamato in relazione all'appello cautelare respinto dal Consiglio di Stato contro l'ordinanza del TAR.

  • art. 1 l. 170/2010

    Rileva quale base normativa della tutela degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

  • art. 5, comma 4, l. 170/2010

    È stato invocato dal ricorrente con riferimento agli strumenti e alle misure di tutela per gli studenti con DSA, ma il giudice ha escluso che tali misure comportino criteri di ammissione meno rigorosi.

  • art. 7 l. 170/2010

    Impone alle istituzioni scolastiche una didattica individualizzata e personalizzata e l'attuazione di misure compensative o dispensative, finalizzate a consentire la dimostrazione del reale livello di apprendimento, non a garantire automaticamente la promozione.

  • art. 10 d.P.R. 122/2009

    È stato indicato tra le norme asseritamente violate, nel quadro della disciplina della valutazione scolastica.

  • art. 1 l. 241/1990

    È stato richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, anche in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il TAR ha ritenuto adeguatamente motivata la rivalutazione, poiché la Commissione aveva ricostruito in modo ampio e analitico l'iter valutativo e gli errori riscontrati.

  • art. 24 l. 18/2009

    È stato invocato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; il testo non esplicita una distinta applicazione decisiva da parte del TAR.

Massime di principio

  • La valutazione del livello di preparazione e maturità degli studenti, compreso il giudizio di non superamento dell'Esame di Stato, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per violazione delle norme o dei criteri previamente stabiliti, manifesta illogicità o arbitrarietà, travisamento dei fatti o altri vizi macroscopici.
  • La disciplina a tutela degli studenti con DSA impone alla scuola una didattica individualizzata e personalizzata e l'utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi, ma non modifica i criteri sostanziali di ammissione e non garantisce la promozione quando non siano stati raggiunti gli obiettivi formativi.
  • L'utilizzo delle misure previste per gli studenti con DSA deve consentire di verificare il reale livello di apprendimento senza considerare le difficoltà direttamente riconducibili al disturbo; una valutazione analitica delle carenze contenutistiche e disciplinari, effettuata applicando tali misure, non è di per sé discriminatoria o illegittima.
  • Le eventuali carenze nell'organizzazione scolastica o nell'attuazione del Piano Didattico Personalizzato durante l'anno non determinano automaticamente l'illegittimità del giudizio finale né consentono una promozione ope iudicis; possono eventualmente fondare una distinta pretesa risarcitoria, ove ne ricorrano i presupposti.
  • Quando l'amministrazione, in esecuzione di una misura cautelare, sostituisce integralmente l'atto impugnato con una nuova determinazione, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente chieda l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.