Cassazione Civile, Ordinanza n. 23841/2023 del 04/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La proprietaria di un fondo ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e, parallelamente, domande connesse al mancato godimento dell'indennità e a una dedotta occupazione d'urgenza illegittima. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile l'opposizione alla stima perché, al momento della decisione, non risultava ancora emesso il decreto di esproprio, e aveva inoltre dichiarato l'incompetenza funzionale sulla domanda risarcitoria relativa a un diverso terreno non oggetto della procedura espropriativa. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 54 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la sopravvenuta emissione del decreto di esproprio, intervenuta nel corso del giudizio, integrasse il presupposto dell'azione ed era rilevabile in ogni stato e grado, anche perché il precedente regolamento necessario di competenza avrebbe sospeso il giudizio. Ha inoltre richiamato profili di merito della stima, contestando i criteri adottati dal consorzio (valori agricoli, criterio intermedio tra valore agricolo ed edificatorio, stima dei manufatti, interessi legali e maggiorazione per cessione volontaria).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la precedente ordinanza del 2017 avesse riguardato soltanto il regolamento necessario di competenza sulle domande diverse dall'opposizione alla stima, mentre la statuizione di improcedibilità su quest'ultima non era stata impugnata con il rimedio corretto. La sopravvenienza del decreto di esproprio è stata giudicata irrilevante nel giudizio di regolamento di competenza e, quanto alla pronuncia sull'opposizione alla stima, avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente entro 30 giorni dal decreto di esproprio, restando comunque possibile la riproposizione della domanda. È stata anche esclusa la tardività dell'opposizione alla stima solo in linea generale, precisando che il termine decadenziale di 30 giorni opera quando l'indennità definitiva sia stata già determinata nel decreto di esproprio o in una successiva stima peritale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla disciplina dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e del relativo termine di impugnazione
richiamato quale disciplina del rito e del termine decadenziale per l'opposizione alla stima
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato dalla ricorrente per sostenere la sospensione del giudizio a seguito del regolamento di competenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità
art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011
interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima presuppone che l'indennità definitiva sia stata determinata; non opera se manca ancora una stima definitiva
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il termine decadenziale di trenta giorni decorre solo quando l'indennità definitiva sia già stata determinata nel decreto di esproprio o in una successiva stima peritale; se tale determinazione manca, il termine non può operare.
- La sopravvenienza del decreto di esproprio può incidere sulla proponibilità dell'azione solo nel procedimento in cui il relativo presupposto sia effettivamente dedotto e devoluto al giudice; non rileva rispetto a un diverso giudizio o a una statuizione non impugnata con il rimedio corretto.
- Quando un provvedimento della Corte territoriale definisce una domanda autonoma con una statuizione di improcedibilità, tale statuizione deve essere impugnata con lo specifico mezzo di impugnazione previsto; non è sufficiente un regolamento di competenza se questo riguarda solo altre domande.
- La sospensione del processo disposta per la proposizione di un regolamento di competenza non rende automaticamente rilevanti nel giudizio sospeso questioni che non rientrano nell'oggetto del regolamento stesso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23787/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23789/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23790/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23791/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23794/2023 del 04/08/2023
- ordinanza_civile · 4 ago 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23795/2023 del 04/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →