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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23841/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La proprietaria di un fondo ha proposto opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e, parallelamente, domande connesse al mancato godimento dell'indennità e a una dedotta occupazione d'urgenza illegittima. La Corte d'appello aveva dichiarato improcedibile l'opposizione alla stima perché, al momento della decisione, non risultava ancora emesso il decreto di esproprio, e aveva inoltre dichiarato l'incompetenza funzionale sulla domanda risarcitoria relativa a un diverso terreno non oggetto della procedura espropriativa. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 54 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la sopravvenuta emissione del decreto di esproprio, intervenuta nel corso del giudizio, integrasse il presupposto dell'azione ed era rilevabile in ogni stato e grado, anche perché il precedente regolamento necessario di competenza avrebbe sospeso il giudizio. Ha inoltre richiamato profili di merito della stima, contestando i criteri adottati dal consorzio (valori agricoli, criterio intermedio tra valore agricolo ed edificatorio, stima dei manufatti, interessi legali e maggiorazione per cessione volontaria).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la precedente ordinanza del 2017 avesse riguardato soltanto il regolamento necessario di competenza sulle domande diverse dall'opposizione alla stima, mentre la statuizione di improcedibilità su quest'ultima non era stata impugnata con il rimedio corretto. La sopravvenienza del decreto di esproprio è stata giudicata irrilevante nel giudizio di regolamento di competenza e, quanto alla pronuncia sull'opposizione alla stima, avrebbe dovuto essere impugnata autonomamente entro 30 giorni dal decreto di esproprio, restando comunque possibile la riproposizione della domanda. È stata anche esclusa la tardività dell'opposizione alla stima solo in linea generale, precisando che il termine decadenziale di 30 giorni opera quando l'indennità definitiva sia stata già determinata nel decreto di esproprio o in una successiva stima peritale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    richiamato come norma sulla disciplina dell'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio e del relativo termine di impugnazione

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    richiamato quale disciplina del rito e del termine decadenziale per l'opposizione alla stima

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 48 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la sospensione del giudizio a seguito del regolamento di competenza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011

    interpretato nel senso che il termine di trenta giorni per l'opposizione alla stima presuppone che l'indennità definitiva sia stata determinata; non opera se manca ancora una stima definitiva

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio, il termine decadenziale di trenta giorni decorre solo quando l'indennità definitiva sia già stata determinata nel decreto di esproprio o in una successiva stima peritale; se tale determinazione manca, il termine non può operare.
  • La sopravvenienza del decreto di esproprio può incidere sulla proponibilità dell'azione solo nel procedimento in cui il relativo presupposto sia effettivamente dedotto e devoluto al giudice; non rileva rispetto a un diverso giudizio o a una statuizione non impugnata con il rimedio corretto.
  • Quando un provvedimento della Corte territoriale definisce una domanda autonoma con una statuizione di improcedibilità, tale statuizione deve essere impugnata con lo specifico mezzo di impugnazione previsto; non è sufficiente un regolamento di competenza se questo riguarda solo altre domande.
  • La sospensione del processo disposta per la proposizione di un regolamento di competenza non rende automaticamente rilevanti nel giudizio sospeso questioni che non rientrano nell'oggetto del regolamento stesso.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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