Cassazione Penale, Sentenza n. 6906/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione deducendo la prescrizione delle residue imputazioni, sostenendo che la prescrizione si sarebbe già perfezionata durante il giudizio d'appello.
La decisione
Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo rispetto al reato di ricettazione (capo C) e fondato rispetto al reato di detenzione di arma clandestina (capo B). Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo B) e ha annullato senza rinvio la sentenza in relazione a quel reato, eliminando la pena accessoria e la maggiorazione per continuazione (mesi 9 di reclusione ed euro 300). Ha quindi rideterminato la pena per il reato di ricettazione (capo C), applicando la diminuzione per il giudizio abbreviato, in anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comma 5
delitto di spaccio di stupefacenti, ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che disciplina il delitto di spaccio; la Corte ha dichiarato non doversi procedere per tale reato per intervenuta prescrizione (quanto al capo A) nella decisione di merito).
art. 23, comma terzo, L. 18 aprile 1975, n. 110
detenzione di arma clandestina (art. 23, comma terzo, L. 18 aprile 1975, n. 110)
Norma richiamata per qualificare il reato relativo all'arma clandestina; la Corte ha ritenuto che il delitto di detenzione illegale di arma comune da sparo fosse assorbito in quello di arma clandestina indicato al capo B).
la prescrizione, a norma dell'art. 157 cod. pen., estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge
Principio applicato per calcolare i termini di prescrizione: la Corte ha verificato i massimi edittali (ricettazione: 8 anni; detenzione arma clandestina: 6 anni) e ne ha ricavato le rispettive scadenze temporali per stabilire se i reati fossero estinti per prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione va valutata in relazione al massimo della pena edittale prevista per il reato (art.157 c.p.); il calcolo della data di estinzione richiede l'esame di eventuali sospensioni/interruzioni procedimentali annotate nel fascicolo.
- Se la prescrizione si verifica prima della pronuncia di grado di giudizio, il reato può essere dichiarato estinto e la relativa condanna annullata senza rinvio per quell'unico capo.
- Quando più reati sono collegati (es. per continuazione), l'estinzione per prescrizione di un capo richiede la ricalcolazione della pena per i restanti capi, eliminando aumenti per continuazione e applicando eventuali benefici già riconosciuti (es. diminuzione per il giudizio abbreviato).
- Accertare le date precise di maturazione della prescrizione e verificare nel fascicolo la presenza di sospensioni procedimentali sono passaggi decisivi: l'assenza di annotazioni di sospensione conduce al computo ordinario del termine prescrizionale.
- La Cassazione può dichiarare estinto il reato per prescrizione e rideterminare la pena residua quando la decisione non richiede un nuovo esame di merito o di fatto che imponga il rinvio.
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