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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01394/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena in anni tre e giorni quindici di reclusione ed euro 3.450,00 di multa, confermando nel resto la condanna per più reati in materia di armi, ricettazione, detenzione abusiva di munizioni e furto aggravato. I motivi di ricorso attengono alla dedotta violazione di legge e al vizio di motivazione in relazione: alla ritenuta sussistenza della recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sul trattamento sanzionatorio, osservando che il giudice d'appello aveva adeguatamente motivato la pena facendo riferimento alla gravità del fatto, ai numerosi e gravi precedenti penali anche specifici e della medesima indole, alla natura del bene ricettato e alle numerose munizioni rinvenute, oltre che alla mera ammissione di responsabilità. La Corte ha quindi escluso la sindacabilità in cassazione di una diversa lettura dei fatti e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, commi 3 e 4, l. 110/1975

    Disposizione posta a base della condanna per la detenzione/il porto di armi o munizioni nei casi aggravati richiamati nella sentenza, senza ulteriori precisazioni nel testo.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata come titolo del reato di ricettazione contestato e confermato in appello.

  • art. 697 c.p.

    Norma richiamata come titolo del reato relativo alla detenzione abusiva di armi/munizioni, confermato in appello.

  • art. 624 c.p.

    Norma richiamata come base del reato di furto contestato.

  • art. 625 c.p.

    Norma richiamata quale circostanza aggravante del furto contestato.

  • art. 616 c.p.p.

    Non è citato espressamente nel testo, ma la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende è disposta in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso secondo il regime processuale applicato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando le censure mirano soltanto a prospettare una lettura alternativa e non evidenziano reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione dà conto, in modo non apparente e coerente, dei criteri valorizzati, come la gravità del fatto, i precedenti penali specifici e la natura e quantità degli oggetti o beni coinvolti.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche e la valutazione della recidiva sono censurabili in cassazione solo se la motivazione sia mancante, manifestamente illogica o giuridicamente errata; non basta contrapporre una diversa lettura favorevole all'imputato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoRicettazioneDetenzione di armi
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioArmi
IstitutiOnere della prova

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