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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 31029 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso avvisi di accertamento per IRPEF e ILOR relative agli anni 1981-1984, ritenendo R.D. fiscalmente residente in Italia. La residenza è stata desunta da plurimi elementi presuntivi: attività lavorativa svolta a Roma, residenza della moglie nella capitale, iscrizione dei figli presso una scuola romana e dichiarazione dei redditi presentata negli Stati Uniti nella quale il contribuente aveva indicato l'Italia quale Paese di residenza e di imposizione. R.D. contestava l'utilizzo delle presunzioni, l'asserita inversione dell'onere della prova, vizi di motivazione e l'omessa applicazione dell'esenzione prevista dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Stati Uniti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo l'accertamento della residenza fiscale italiana sulla base di presunzioni semplici plurime, purché gravi, precise e concordanti, e ha escluso qualsiasi inversione dell'onere della prova: l'Ufficio aveva fornito elementi presuntivi sufficienti e spettava al contribuente dimostrarne l'inesattezza. È stata inoltre ritenuta corretta l'applicazione della disciplina dell'accertamento d'ufficio e non necessaria una specifica riapertura del contraddittorio sulla norma applicabile, in ossequio al principio iura novit curia. La Corte ha escluso anche l'applicabilità dell'esenzione convenzionale, poiché il contribuente svolgeva attività giornalistica per l'Associated Press e non risultava retribuito dal Governo degli Stati Uniti; inoltre non aveva provato di aver pagato imposte negli USA. R.D. è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 6.000 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 2, comma 2

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la dimora abituale in Italia per più di sei mesi nell'anno può integrare il presupposto della residenza fiscale e può essere accertata mediante elementi presuntivi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 2, comma 2

    La norma, richiamata dalla decisione, individua i criteri di collegamento per la residenza fiscale delle persone fisiche, tra cui la permanenza in Italia per la maggior parte del periodo d'imposta.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 2

    In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può procedere ad accertamento d'ufficio del reddito imponibile e delle imposte dovute anche sulla base di presunzioni semplici non qualificate.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando gli elementi indiziari risultano gravi, precisi e concordanti. Tali presunzioni possono essere impiegate anche per dimostrare la residenza fiscale, purché valutate complessivamente.

  • Codice civile, art. 2697

    L'onere della prova grava inizialmente sull'Amministrazione, che deve dimostrare i fatti costitutivi della pretesa tributaria. Una volta forniti elementi presuntivi sufficienti, il contribuente deve dimostrare l'inesistenza o l'inesattezza del presupposto impositivo.

  • Costituzione, art. 111

    La Corte ha escluso la violazione del contraddittorio, ritenendo che l'applicazione della norma pertinente rientri nel principio iura novit curia e che il contribuente fosse già consapevole della disciplina applicabile dagli avvisi di accertamento.

  • Convenzione tra Italia e Stati Uniti contro le doppie imposizioni del 30 marzo 1955, art. 10 e art. 1, lett. a)

    "salari, stipendi e simili retribuzioni pagati dagli Stati Uniti o da una loro suddivisione politica o territoriale, ad una persona che non sia un cittadino italiano o che non abbia la residenza permanente in Italia"

    L'esenzione riguarda specificamente retribuzioni pagate dal Governo degli Stati Uniti o da sue articolazioni a determinate persone. Non si applica a compensi pagati da un soggetto privato, come l'Associated Press, né è sufficiente invocare astrattamente il rischio di doppia imposizione senza provare il pagamento delle imposte negli Stati Uniti.

Massime di principio

  • La residenza fiscale può essere accertata attraverso una valutazione complessiva di più indizi, anche quando non esista una singola prova decisiva della permanenza in Italia.
  • Elementi quali luogo di lavoro, residenza del coniuge, scuola frequentata dai figli, dichiarazioni fiscali estere e centro degli interessi personali possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • Quando l'Amministrazione fornisce un quadro presuntivo coerente, il contribuente deve offrire una prova contraria concreta e documentata; la mera contestazione degli indizi non è normalmente sufficiente.
  • In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio dispone di poteri accertativi più ampi e può utilizzare presunzioni semplici anche per ricostruire il reddito e le imposte dovute.
  • Le convenzioni contro le doppie imposizioni non escludono automaticamente la tassazione italiana: occorre verificare il tipo di reddito, il soggetto che lo ha corrisposto, la residenza convenzionale e l'effettivo pagamento delle imposte nell'altro Stato.
  • Le esenzioni riservate ai dipendenti pubblici stranieri non si estendono ai lavoratori di società private o di agenzie di stampa, anche se cittadini dello Stato estero.
  • Nel giudizio di cassazione non è normalmente possibile sostituire la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito con una diversa lettura degli indizi, salvo vizi giuridici o motivazionali specificamente rilevanti.

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