Sentenza del 28/12/2017 n. 3138 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa aveva usufruito, per gli anni d’imposta 1984 e 1985, delle agevolazioni fiscali previste per le società cooperative, portando in diminuzione dal reddito imponibile le somme destinate a riserve indivisibili ai sensi dell’art. 12 della legge n. 904/1977. L’Amministrazione finanziaria aveva recuperato tali somme a tassazione, ritenendo che lo statuto non rispettasse i requisiti mutualistici previsti dall’art. 26 del D.Lgs.C.P.S. n. 1577/1947, in particolare il divieto di distribuzione delle riserve ai soci. La cooperativa ha contestato, tra l’altro, la mancata acquisizione del preventivo parere obbligatorio della Banca d’Italia, quale organo di vigilanza, previsto dall’art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 601/1973.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbiti gli altri. Ha stabilito che, quando il diniego dell’agevolazione si fonda esclusivamente sulla verifica formale dei requisiti soggettivi e statutari della cooperativa, l’Amministrazione deve acquisire preventivamente il parere dell’organo di vigilanza. Tale parere non è invece necessario quando l’accertamento riguarda concretamente la natura o le modalità dell’attività svolta, potendo in tal caso l’Amministrazione esercitare i propri ordinari poteri di controllo. Poiché nel caso concreto il recupero fiscale si fondava soltanto su un rilievo formale relativo allo statuto, l’accertamento era illegittimo. La sentenza della Commissione tributaria centrale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo il ricorso originario della cooperativa. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 16 dicembre 1977, n. 904, art. 12
le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell’ente che all’atto del suo scioglimento
La norma riconosce il beneficio fiscale alle cooperative per le somme destinate a riserve indivisibili, purché ne sia vietata la distribuzione ai soci.
D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, art. 26
La disposizione individua i requisiti mutualistici e statutari necessari per qualificare un ente come cooperativa a mutualità riconosciuta, incluso il divieto di distribuire le riserve ai soci.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 14, comma 3
Il preventivo parere dell’organo di vigilanza è obbligatorio quando occorre verificare i presupposti soggettivi e statutari per l’applicazione delle agevolazioni fiscali alle cooperative.
D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 29, comma 5, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154
gli enti cooperativi i cui statuti prevedono l’osservanza dei requisiti stabiliti dal D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e la destinabilità degli utili residui a fini di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche disposizioni di legge, godono delle agevolazioni fiscali previste dalle leggi vigenti
La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, conferma il riconoscimento delle agevolazioni agli enti cooperativi i cui statuti rispettano i requisiti mutualistici e prevedono la destinazione degli utili residui a finalità mutualistiche o benefiche.
Codice di procedura civile, art. 384
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando il diniego di un’agevolazione fiscale cooperativa riguarda esclusivamente requisiti soggettivi o clausole statutarie, l’Amministrazione deve rispettare il procedimento previsto dalla legge e acquisire il preventivo parere dell’organo di vigilanza competente.
- L’assenza del parere dell’organo di vigilanza può determinare l’illegittimità dell’accertamento se il recupero fiscale si basa soltanto sulla presunta non conformità dello statuto.
- Il parere preventivo non limita il potere dell’Amministrazione finanziaria di verificare, anche senza tale parere, se la cooperativa svolga concretamente un’attività commerciale ordinaria o utilizzi la forma mutualistica come mera copertura.
- La conformità dello statuto ai requisiti legislativi della mutualità genera una presunzione di spettanza delle agevolazioni, che può essere superata dall’Amministrazione mediante elementi concreti riferiti al singolo periodo d’imposta.
- Le clausole statutarie devono essere interpretate nel loro effettivo contenuto: una disposizione sulla destinazione degli utili residui a finalità mutualistiche non equivale necessariamente a una distribuzione delle riserve indivisibili ai soci.
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