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Sentenza

Sentenza del 28/12/2017 n. 3806 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE - Statuto del contribuente - Violazione dell'art. 12 - Nullità dell'atto di accertamento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Provinciale di Bari deducendo, tra l'altro, l'errata riunificazione dei ricorsi, la mancata notifica del processo verbale di constatazione, la nullità dell'avviso di accertamento per violazione del termine di 60 giorni previsto dall'art. 12 dello Statuto del contribuente, l'illegittimità costituzionale della normativa fiscale ritenuta retroattiva, l'assenza della soggettività passiva dei centri di raccolta dati e il difetto di territorialità dei redditi. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello incidentale per ottenere il ripristino delle sanzioni annullate in primo grado.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato entrambi gli appelli e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che la mancata notifica del processo verbale era irrilevante, poiché la società era stata coinvolta quale responsabile solidale; che la normativa contestata aveva natura interpretativa e non introduceva retroattivamente una nuova imposta; che la violazione dell'art. 12 dello Statuto del contribuente non comportava automaticamente la nullità dell'accertamento, non essendo tale sanzione espressamente prevista né derivando, nel caso concreto, dalla violazione grave di una norma fondamentale; che la mancata residenza in Italia non escludeva la tassazione dei redditi prodotti mediante una struttura stabilmente operante in Italia. Sono state inoltre confermate le ragioni per l'annullamento delle sanzioni, considerata la complessità e oscurità della normativa. Le spese processuali sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • Art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente

    La violazione dell'art. 12 dello Statuto dei diritti del contribuente, pur avendo la norma in esso contenuta natura precettiva e non meramente programmatica, non può di per sé determinare la nullità dell'atto di accertamento.

    La norma ha contenuto precettivo, ma la violazione del termine o delle garanzie procedimentali non determina automaticamente la nullità dell'accertamento. La nullità richiede una previsione legislativa espressa oppure la violazione grave di una norma fondamentale, condizioni ritenute insussistenti nel caso concreto.

  • Legge n. 220 del 2010, art. 1, comma 66

    La disposizione è stata considerata una norma interpretativa, volta a chiarire il significato di una disciplina fiscale già vigente, e non una norma retroattiva istitutiva di un'imposta per periodi precedenti.

Massime di principio

  • La violazione delle garanzie procedimentali previste dallo Statuto del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento: occorre verificare se la legge preveda espressamente tale sanzione o se la violazione incida gravemente su una garanzia fondamentale.
  • La mancata notifica del processo verbale deve essere valutata in relazione al ruolo del soggetto destinatario dell'accertamento: può risultare irrilevante quando il contribuente è chiamato come responsabile solidale dell'obbligazione fiscale altrui.
  • La mancata residenza in Italia non esclude la tassazione quando i redditi sono prodotti in Italia o attraverso una struttura organizzativa stabilmente presente nel territorio nazionale.
  • Una normativa fiscale complessa e obiettivamente oscura può giustificare l'annullamento delle sanzioni, pur restando dovuta l'imposta.
  • La qualificazione di una disposizione come norma interpretativa, anziché retroattiva, può escludere la censura di illegittimità costituzionale quando essa chiarisce una disciplina fiscale già esistente senza introdurre un nuovo tributo per il passato.

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