Sentenza del 28/12/2017 n. 62 - Comm. Trib. Prov. Verbania
Tributi locali - IMU - Risoluzione del contratto di leasing - Soggettività passiva in capo al locatario fino alla riconsegna - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento dell'IMU dopo la risoluzione anticipata di un contratto di leasing immobiliare. Il ricorrente riteneva che l'obbligo tributario cessasse alla data di risoluzione del contratto; il Comune sosteneva invece che il locatario restasse soggetto passivo fino alla materiale riconsegna del bene al locatore finanziario.
La decisione
La decisione ha stabilito che la risoluzione del contratto non determina, da sola, la cessazione della soggettività passiva ai fini IMU. Il locatario rimane obbligato al pagamento dell'imposta fino alla riconsegna effettiva dell'immobile al locatore finanziario. È stata valorizzata la disciplina prevista dalla legge n. 147/2013 in materia di TASI, ritenuta applicabile anche all'IMU per la sostanziale identità dei presupposti oggettivi dei due tributi.
Norme richiamate
Legge n. 147/2013, disciplina TASI
In caso di leasing immobiliare risolto anticipatamente, la soggettività passiva dell'utilizzatore permane fino alla data di riconsegna del bene al locatore finanziario, e non si esaurisce con la sola cessazione o risoluzione del contratto. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all'IMU, considerata la sostanziale identità dei presupposti oggettivi dei due tributi.
Massime di principio
- Nella fiscalità immobiliare, la risoluzione del leasing non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligo IMU del locatario.
- Per determinare la fine della soggettività passiva assume rilievo la riconsegna effettiva dell'immobile al locatore finanziario, da documentare adeguatamente.
- Fino alla riconsegna, il locatario può rimanere obbligato al pagamento dell'imposta anche se il contratto è già stato formalmente risolto.
- In situazioni analoghe occorre distinguere la data di cessazione giuridica del contratto dalla data di restituzione materiale del bene.
- La disciplina prevista per un tributo con presupposti sostanzialmente analoghi può orientare l'interpretazione della disciplina IMU, purché compatibile con la struttura del tributo.
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