Sentenza del 28/12/2017 n. 5203 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo relativo a beni mobili registrati, emesso per il mancato pagamento di alcune cartelle per complessivi euro 4.124,75, oltre interessi e spese. Ha sostenuto: l'autonoma impugnabilità del preavviso di fermo; la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione, essendo trascorsi più di cinque anni dalla notifica della cartella; e la nullità del preavviso per omessa indicazione del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 212/2000.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello solo su un punto formale, dichiarando che il preavviso di fermo è autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario, anche se non espressamente incluso nell'elenco dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Ha tuttavia rigettato le altre doglianze e confermato il rigetto del ricorso nel merito. In particolare, ha escluso la prescrizione perché tra la notifica della cartella, avvenuta il 9 maggio 2006, e quella del preavviso, avvenuta il 30 luglio 2012, non era decorso il termine decennale ritenuto applicabile. Ha inoltre escluso la nullità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento, sia perché tale omissione non comportava nullità per il preavviso, sia perché nel documento risultavano comunque indicazione e firma del responsabile. È stata confermata anche la decadenza del contribuente dalla possibilità di contestare, tramite il preavviso, vizi propri delle cartelle non impugnate tempestivamente. Nessuna statuizione sulle spese, poiché Riscossione Sicilia non si è costituita in appello.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lett. e-ter, d.lgs. n. 546/1992
Prevede tra gli atti impugnabili il fermo di beni mobili registrati.
La disposizione è stata interpretata estensivamente dalla giurisprudenza, ammettendo l'impugnazione autonoma anche del preavviso di fermo quando riguardi una pretesa tributaria.
Art. 2946 c.c.
Prescrizione ordinaria decennale.
La sentenza ha ritenuto applicabile il termine decennale alla riscossione del credito tributario risultante da una cartella divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Art. 2948, n. 4, c.c.
Prescrizione quinquennale per ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
Il ricorrente aveva invocato questa norma, ma il Collegio non l'ha applicata al credito oggetto di riscossione, ritenendo prevalente il termine decennale.
Art. 7, legge n. 212/2000
Obblighi di motivazione e indicazione delle informazioni rilevanti negli atti dell'Amministrazione finanziaria.
La mancata indicazione del responsabile del procedimento non comporta automaticamente la nullità degli atti dell'Amministrazione finanziaria e, nel caso concreto, il responsabile risultava comunque indicato e firmatario del preavviso.
Art. 36, comma 4-ter, d.l. n. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008
Prevede la nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento in determinate condizioni.
La sanzione di nullità è stata ritenuta applicabile soltanto alle cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione dall'1 giugno 2008, non al preavviso di fermo oggetto della controversia.
Massime di principio
- Il preavviso di fermo amministrativo relativo a debiti tributari può essere impugnato autonomamente davanti al giudice tributario, perché rende attuale l'interesse del contribuente a contestare la pretesa.
- L'impugnazione del preavviso non consente, di regola, di contestare nuovamente vizi propri della cartella già regolarmente notificata e non impugnata entro il termine di legge: tali contestazioni diventano definitive per decadenza.
- Per verificare la prescrizione occorre individuare la natura del credito, la data di notifica della cartella e gli eventuali atti interruttivi. Nel caso deciso, il termine è stato ritenuto decennale e il preavviso è stato notificato entro dieci anni dalla cartella.
- L'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare la specifica disciplina applicabile, la data del ruolo e il tipo di atto, nonché se l'indicazione risulti comunque dal documento.
- La possibilità di impugnare autonomamente il preavviso non implica necessariamente la fondatezza del ricorso: l'atto può essere impugnabile, ma le eccezioni devono comunque riguardare vizi ancora deducibili e rispettare i termini di decadenza e prescrizione.
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