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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27511/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condòmini)

La controversia

La controversia nasce da una delibera assembleare del condominio "Le Camelie" del 7 agosto 2004, approvata a maggioranza, con cui si è definito un pregresso contenzioso tra il condominio e la proprietaria di un immobile vicino, autorizzata dal regolamento a usare la piscina condominiale. La delibera prevedeva che tale proprietaria contribuisse alle spese della piscina in misura forfettaria annua, oltre una quota delle spese straordinarie, e che la pattuizione valesse anche per il futuro, con rinuncia alla convocazione e al voto nelle assemblee. I ricorrenti hanno impugnato la delibera sostenendo, da un lato, che la controparte fosse in realtà condomina e dovesse quindi partecipare alle spese secondo i criteri legali e millesimali; dall'altro, che l'assemblea non potesse validamente introdurre una deroga ai criteri legali di riparto delle spese con efficacia vincolante anche per il dissenziente. La corte di merito ha respinto l'impugnazione, ritenendo insussistente l'interesse ad agire sull'accertamento della qualità di condomina della controparte e legittima la pattuizione transattiva in deroga all'art. 1123 c.c. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell'art. 100 c.p.c. per il diniego di interesse ad agire sull'accertamento dell'appartenenza al condominio; violazione degli artt. 1123 c.c. e 68-69 disp. att. c.c. per aver ritenuto vincolante, anche per il condomino dissenziente, una transazione assembleare che modificava per il futuro i criteri di riparto delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire all'accertamento dell'appartenenza degli immobili della resistente al condominio, poiché la qualità di condomina era contestata e tale status produce effetti giuridici ulteriori rispetto alla sola controversia sulle spese. Ha inoltre affermato che è illegittima la deliberazione assunta a maggioranza che stabilisca o modifichi per il futuro i criteri generali di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, richiamando il principio enunciato dalle Sezioni Unite. Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. È stata invece respinta l'istanza della controricorrente di cancellazione dell'espressione ritenuta offensiva contenuta nel ricorso, considerata rientrante nella normale dialettica processuale.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire sussiste quando si chiede l'accertamento di una situazione giuridica contestata e idonea a produrre effetti ulteriori rispetto alla singola lite

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    viene utilizzato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 1123 c.c.

    non consente che una deliberazione assembleare a maggioranza stabilisca o modifichi per il futuro i criteri generali di riparto delle spese, se non nei limiti della legge o di una valida convenzione unanime

  • art. 68 disp. att. c.c.

    richiamato insieme all'art. 69 disp. att. c.c. nel motivo di ricorso, ma la Corte fonda la decisione soprattutto sul principio di invalidità delle delibere a maggioranza che alterino i criteri di riparto per il futuro

  • art. 69 disp. att. c.c.

    richiamato insieme all'art. 68 disp. att. c.c. nel motivo di ricorso

  • Cass. SSUU n. 9839/2021

    le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, sono nulle

  • Cass. 21031/2016

    richiamata per escludere che l'espressione contestata nel ricorso integri un'offesa tale da giustificare la cancellazione

Massime di principio

  • Quando uno status giuridico è contestato e produce effetti che travalicano la singola domanda proposta, sussiste l'interesse ad agire per chiederne l'accertamento.
  • Nel condominio, l'assemblea non può, con deliberazione a maggioranza, introdurre o modificare in via generale e per il futuro i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese.
  • La regolazione transattiva di un contenzioso su spese pregresse non legittima automaticamente una modifica stabile e generale dei criteri di contribuzione per le annualità future, se tale modifica incide sui criteri legali di riparto.
  • La qualità di condomino ha rilievo autonomo e può incidere su più rapporti e prerogative oltre alla sola controversia economica specifica oggetto del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiProve
RamiCondominioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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