Cassazione Civile, Ordinanza n. 12013/2026 del 30/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un allagamento del terrazzo di proprietà esclusiva della ricorrente, che sosteneva essere dovuto alla mancata predisposizione di un idoneo sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane nell'edificio condominiale. Nel tentativo di rimuovere l'acqua che entrava anche nell'appartamento e danneggiava l'arredo, la ricorrente cadeva sul pavimento bagnato riportando una lesione al rachide lombosacrale. In primo grado agiva contro il condominio e contro l'amministratore pro tempore, invocando la responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., nonché la responsabilità dell'amministratore per omessa adozione di atti conservativi e per mancata attivazione verso il costruttore ex artt. 1130 e 1669 c.c., oltre alla mancata stipula di una polizza assicurativa. Chiedeva anche la condanna all'esecuzione dei lavori necessari a eliminare i vizi del sistema di convogliamento delle acque. Il Tribunale e poi la Corte d'appello rigettavano le domande, ritenendo che il danno dipendesse in realtà da un comportamento imprudente della stessa attrice, idoneo a interrompere il nesso causale con la cosa in custodia. In Cassazione la ricorrente deduceva: violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale affermato che non vi fosse adeguata contestazione sul nesso causale; omesso esame di vari documenti prodotti in primo grado ritenuti decisivi; nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all'interruzione del nesso causale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso sotto il profilo della procura, ma ha respinto tutti i motivi. Ha dichiarato infondato il terzo motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello non era apparente né mancante, ma esprimeva in modo comprensibile la ratio decidendi: il comportamento negligente della danneggiata, consistito nell'aprire la finestra/porta finestra ed esporsi volontariamente al rischio in condizioni critiche, era stato ritenuto causa esclusiva o comunque fattore idoneo a interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno. Ha poi giudicato il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato perché non centrato sulla reale censura alla valutazione delle prove e, comunque, perché la verifica della colpa del danneggiato rientra nella ricostruzione del nesso causale in materia di art. 2051 c.c. Ha infine dichiarato inammissibile il secondo motivo per effetto della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., essendo la decisione di appello fondata sul medesimo iter logico del primo giudice. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La responsabilità da cose in custodia presuppone il nesso causale tra la cosa e il danno; la condotta colposa del danneggiato può rilevare come causa sopravvenuta idonea a interrompere tale nesso, quando renda la cosa mera occasione del danno.
Richiamato dalla ricorrente come base degli obblighi dell'amministratore di adottare atti conservativi delle parti comuni.
Richiamato dalla ricorrente per prospettare la responsabilità del costruttore per gravi difetti di costruzione e la correlata attivazione dell'amministratore.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi; non per la mera diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando sia soggetta a prova legale; non per contestare il suo prudente apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare nullità della sentenza e violazione del minimo costituzionale della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo nei rigorosi limiti residui dopo la riforma; nella specie la censura è comunque preclusa dalla doppia conforme.
Richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
La motivazione è costituzionalmente necessaria; il vizio sussiste solo se manca del tutto o è meramente apparente, incomprensibile o perplessa.
In caso di doppia conforme, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo.
Richiamato in via analogica per spiegare che la condotta sopravvenuta del danneggiato può degradare la cosa a mera occasione del danno, interrompendo il nesso causale.
La procura alle liti può essere incorporata nell'atto processuale; rileva la sua unitarietà con il ricorso se posta in calce o a margine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Richiamato per escludere la debenza di spese superflue e giustificare la liquidazione unitaria in presenza di difesa comune di parti con identica posizione processuale.
Massime di principio
- In tema di responsabilità da cose in custodia, il nesso causale va ricostruito tra la cosa e l'evento dannoso; la condotta colposa del danneggiato non è estranea al giudizio causale e può escludere la responsabilità del custode quando costituisca causa sopravvenuta esclusiva, relegando la cosa a mera occasione del danno.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la mera valutazione comparativa delle prove o il diverso convincimento del giudice di merito; è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito a una prova un valore normativamente incompatibile.
- Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è oggi limitato al solo minimo costituzionale: la motivazione è nulla solo se manca del tutto, è meramente apparente, inconciliabile o incomprensibile; non basta lamentarne l'insufficienza o la scarsa persuasività.
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sulla base del medesimo impianto logico-argomentativo, anche se il giudice d'appello aggiunge argomenti ulteriori.
- La procura speciale al ricorso per cassazione è ammissibile se è conferita dopo la pubblicazione della decisione impugnata e prima della notificazione del ricorso; la specialità può risultare dal suo collegamento all'atto e il difensore può certificare data e sottoscrizione della procura.
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