Cassazione Civile, Ordinanza n. 16715/2024 del 17/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una docente che, assunta per più anni con contratti a tempo determinato e poi immessa in ruolo dal 1° settembre 2018, ha chiesto la condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento dell'indennità per ferie non godute relative agli anni scolastici 2014-2017. La docente ha sostenuto che, nei periodi in questione, il rapporto cessava il 30 giugno e che i dirigenti scolastici avevano imputato come ferie fruite anche i giorni compresi tra l'8 giugno, termine delle lezioni, e il 30 giugno, senza che ella avesse mai richiesto di fruirne e senza un formale collocamento in ferie d'ufficio. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione. Nel ricorso per cassazione la docente ha dedotto, con otto motivi centrali, la violazione della disciplina del CCNL Scuola, della normativa speciale sulle ferie del personale scolastico, della disciplina generale del pubblico impiego, dei principi e delle norme eurounitarie sulle ferie annuali retribuite, nonché dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il docente a termine non può essere considerato automaticamente in ferie tra fine lezioni e 30 giugno e che spetta al datore di lavoro provare di averlo informato e invitato a godere delle ferie con avviso della perdita del relativo diritto. I motivi non esaminati riguardavano censure processuali ulteriori, assorbite dall'accoglimento delle doglianze principali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi otto motivi di ricorso, ritenendo corretta la tesi della docente secondo cui il personale docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Ha affermato che la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute richiede che il datore di lavoro provi di avere inutilmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie, con espresso avviso della perdita, in caso contrario, sia del diritto alle ferie sia dell'indennità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, perché decida nel merito e regoli anche le spese, applicando il principio di diritto enunciato. I motivi non esaminati sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012
come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
deve essere letto in conformità al diritto dell'Unione; non consente la perdita automatica della monetizzazione se il lavoratore non è stato posto in condizione di fruire effettivamente delle ferie mediante informazione adeguata e invito del datore di lavoro.
art. 1, comma 54, legge n. 228 del 2012
introduce per il personale docente una disciplina speciale delle ferie, fruibili nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali, con regole estese anche ai docenti a termine.
art. 1, comma 55, legge n. 228 del 2012
esclude l'applicazione della disciplina generale dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012 al personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, nei limiti della differenza tra ferie spettanti e giorni in cui è consentito fruirne.
art. 1, comma 56, legge n. 228 del 2012
stabilisce che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi e che le clausole contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
art. 13, commi 9 e 10, CCNL Scuola 29 novembre 2007
le ferie del personale docente devono essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche; per i docenti a tempo indeterminato quelle non godute sono fruite entro l'anno successivo.
art. 19, comma 1 e comma 2, CCNL Scuola 29 novembre 2007
per il personale docente a tempo determinato la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni non è obbligatoria e, se il rapporto non consente il godimento, le ferie sono liquidate alla cessazione del rapporto.
art. 74, comma 2, d.lgs. n. 297 del 1994
le attività didattiche terminano il 30 giugno, distinto dal termine delle lezioni fissato dal calendario scolastico.
artt. 2 e 7 direttiva 2003/88/CE
impongono un'interpretazione conforme della normativa interna in materia di ferie annuali retribuite e indennità sostitutiva.
art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/CE
osta a norme nazionali che comportino la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva senza verifica che il lavoratore sia stato effettivamente messo in condizione di esercitare il diritto.
art. 31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
concorre a fondare il diritto alle ferie retribuite e richiede tutela effettiva del lavoratore.
l'onere di dimostrare di avere informato il lavoratore e di averlo invitato a fruire delle ferie grava sul datore di lavoro.
richiamato in relazione alla disciplina del godimento delle ferie e alla necessità di una loro effettiva fruizione secondo le modalità di legge.
Massime di principio
- Il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno; per escludere l'indennità sostitutiva occorre che il datore di lavoro provi un effettivo invito a fruire delle ferie, corredato da espresso avviso della perdita del diritto in caso di mancata fruizione.
- La disciplina speciale delle ferie del personale scolastico va coordinata con la normativa generale sul pubblico impiego e interpretata in senso conforme alla direttiva 2003/88/CE, che impedisce la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e della relativa monetizzazione senza previa messa in condizione del lavoratore di esercitare il diritto.
- Nel rapporto di lavoro pubblico scolastico, l'onere di provare l'avvenuta informazione del dipendente e il suo mancato utilizzo delle ferie, nonostante l'invito, grava sul datore di lavoro.
- Le ferie dei docenti a termine, se non godute e non validamente imputabili a mancata fruizione informata, devono essere monetizzate alla cessazione del rapporto.
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