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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11255 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione della Commissione Tributaria Centrale che aveva annullato le sanzioni per omessa fatturazione relative alle somme ricevute nel 1983 dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di opere portuali. Ha sostenuto, da un lato, che una precedente sentenza avrebbe già qualificato il rapporto come sinallagmatico e le somme come corrispettivi, con conseguente formazione del giudicato esterno; dall'altro, ha dedotto la violazione della disciplina IVA, ritenendo che tra il Ministero e l'Autorità Portuale esistesse un rapporto oneroso assimilabile a un appalto. L'Autorità Portuale ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l'ammissibilità dell'appello e invocando anche l'incertezza normativa quale causa di non punibilità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale dell'Autorità Portuale, compensando le spese. Ha escluso l'efficacia del giudicato esterno perché la precedente decisione riguardava un diverso anno d'imposta e una diversa pretesa tributaria. Nel merito, ha ritenuto che la concessione di sola costruzione attribuisse all'Autorità Portuale funzioni pubbliche e non integrasse un contratto di appalto oneroso. Le somme ricevute dal Ministero sono state qualificate come trasferimenti o somministrazioni di mezzi finanziari destinati alla realizzazione delle opere, non come corrispettivi di prestazioni imponibili; pertanto, non sussisteva l'obbligo di fatturazione IVA né erano dovute le sanzioni.

Norme richiamate

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno opera solo quando la precedente sentenza abbia accertato, tra le stesse parti, una situazione giuridica o una questione di fatto e di diritto costituente premessa logica indispensabile della decisione successiva. La pronuncia relativa a un diverso anno d'imposta non preclude automaticamente l'accertamento relativo a un'altra annualità.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3 e 41, nella versione ratione temporis

    L'IVA si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività rilevanti, purché vi sia un rapporto oneroso e un corrispettivo. Le somme che costituiscono meri trasferimenti finanziari destinati a realizzare opere pubbliche, senza controprestazione, restano fuori dal campo IVA.

  • Legge n. 1137 del 1929, art. 1

    La disciplina della concessione di opere pubbliche è stata interpretata distinguendo la concessione di sola costruzione dall'appalto: nella concessione traslativa il concessionario può esercitare funzioni pubbliche trasferite dal concedente e operare come organo indiretto della pubblica amministrazione.

  • Art. 360 c.p.c.

    La disposizione individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dall'Agenzia, ma le censure sono state ritenute infondate.

  • Art. 112 c.p.c. e D.P.R. n. 636 del 1972, art. 25

    Le questioni processuali dedotte dall'Autorità Portuale nel ricorso incidentale non sono state esaminate perché il ricorso incidentale è rimasto assorbito dal rigetto del ricorso principale.

  • Legge n. 154 del 1988, art. 9

    La possibile applicazione della sanatoria e della causa di non punibilità per obiettive condizioni di incertezza normativa non è stata esaminata nel merito, essendo il ricorso incidentale condizionato dichiarato assorbito.

  • Cass. S.U., sentenza n. 12221 del 29 dicembre 1990

    Il concessionario può svolgere, nell'ambito delle funzioni pubbliche trasferite, attività amministrativa oggettiva, pur restando privato per gli atti inerenti alla propria organizzazione e ai propri scopi imprenditoriali. Non ogni atto compiuto dal concessionario è quindi necessariamente amministrativo.

Massime di principio

  • Per stabilire se una somma è soggetta a IVA non basta verificare che sia stata materialmente versata: occorre accertare se rappresenti il corrispettivo di una prestazione resa nell'ambito di un rapporto oneroso e sinallagmatico.
  • I finanziamenti, contributi o trasferimenti destinati esclusivamente a consentire la realizzazione di un'opera pubblica, senza una specifica controprestazione a favore dell'ente finanziatore, non costituiscono normalmente corrispettivi imponibili IVA.
  • La qualificazione del rapporto dipende dalla sua sostanza: una concessione traslativa che attribuisce funzioni pubbliche non è automaticamente assimilabile a un appalto privato, anche se comporta la realizzazione materiale di un'opera.
  • Un concessionario può agire come organo indiretto della pubblica amministrazione quando esercita funzioni pubbliche trasferitegli; gli atti compiuti in tale ambito conservano natura amministrativa e non sono necessariamente atti privatistici imponibili.
  • Il giudicato relativo a un diverso periodo d'imposta non si estende automaticamente ad altre annualità, soprattutto quando possono essere diversi i fatti, i documenti o i presupposti della pretesa tributaria.
  • La verifica deve distinguere gli atti funzionali all'esercizio della funzione pubblica dagli atti di gestione propria dell'impresa: solo i primi possono beneficiare della qualificazione pubblicistica riconosciuta dalla sentenza.

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