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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11228 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 1997, con cui erano state recuperate maggiori IRPEG e ILOR e irrogate sanzioni per costi ritenuti indeducibili, fatture relative a operazioni inesistenti o non inerenti e maggiori ricavi derivanti da fatture fittizie. Sosteneva, in particolare, che i redditi provenienti da operazioni illecite non potessero beneficiare dell’esenzione decennale IRPEG e ILOR concessa alla società per il periodo 5 novembre 1991-4 novembre 2001; contestava inoltre la valutazione delle prove sull’inesistenza e sull’inerenza delle operazioni, l’utilizzo di un contratto d’appalto prodotto soltanto in giudizio e la decisione sulle censure ritenute nuove in appello. La società aveva proposto ricorso incidentale condizionato, lamentando omissioni e inammissibilità dei motivi d’appello dell’Ufficio.

La decisione

La Cassazione ha riunito i ricorsi e rigettato il ricorso principale dell’Agenzia; il ricorso incidentale condizionato della società è rimasto assorbito. Ha chiarito che l’esenzione riguarda il reddito derivante dall’attività d’impresa e non copre proventi che l’Amministrazione provi essere stati ottenuti mediante operazioni illecite penalmente sanzionate. Nel caso concreto, tuttavia, l’Agenzia non aveva fornito tale prova né aveva allegato in quei termini la circostanza; la CTR aveva inoltre ritenuto, sulla base delle prove, che le operazioni contestate fossero inerenti all’attività di carpenteria e che alcuni lavori e costi fossero reali. Respinto anche il motivo relativo al contratto d’appalto prodotto in giudizio: l’inutilizzabilità dei documenti non esibiti in sede amministrativa presuppone una loro specifica richiesta da parte dei verificatori. I motivi quinto e sesto dell’Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. L’Agenzia è stata condannata alle spese: 8.500 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105

    il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105 quest'ultimo modificato dalla L. 1 marzo 1986, n. 64, art. 14, n. 5, introducono esenzioni dall'ILOR - concessa agli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno - e dall'IRPEG - spettante alle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori medesimi - che si applicano soltanto al reddito derivante dall'attività dell'impresa

    Le esenzioni decennali IRPEG e ILOR sono riferite al reddito prodotto dall’attività d’impresa svolta nell’iniziativa agevolata; non si estendono automaticamente a redditi di diversa provenienza.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5

    il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, comma 5 presuppone che vi sia stata una specifica richiesta degli agenti accertatori, (non potendo costituire rifiuto la mancata esibizione di qualcosa che non si è richiesto)

    La preclusione all’uso in giudizio dei documenti non esibiti durante la verifica opera se gli agenti accertatori ne avevano chiesto specificamente l’esibizione; la mancata consegna di un documento mai richiesto non costituisce rifiuto.

  • D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 1982, n. 516

    il reddito che l'amministrazione finanziaria provi essere stato ricavato mediante operazioni illecite, sanzionate penalmente dal D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 4, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1982, n. 516, non potendo il provento di attività costituenti reato, soggetto a specifica normativa penale e fiscale, godere di esenzione tributaria

    Secondo il principio applicato dalla Corte, il reddito provato come derivante da operazioni illecite sanzionate penalmente non beneficia dell’esenzione fiscale. L’esclusione richiede però che l’Amministrazione dimostri la provenienza illecita del reddito.

Massime di principio

  • Un’agevolazione fiscale legata a una nuova iniziativa industriale va applicata secondo il suo ambito oggettivo e temporale; la revoca o il diniego relativo a una diversa richiesta agevolativa non fa venir meno, di per sé, una precedente esenzione non revocata.
  • L’esenzione riferita al reddito d’impresa non protegge proventi di operazioni illecite penalmente sanzionate, ma l’Amministrazione deve provare che i redditi contestati derivino effettivamente da tali operazioni.
  • Nel contestare costi e operazioni come inesistenti o non inerenti, l’Ufficio deve confrontarsi con le prove e gli elementi concreti offerti dal contribuente; la valutazione fattuale della CTR, se logicamente motivata e non efficacemente censurata, non è superabile con una generica critica in Cassazione.
  • La produzione in giudizio di documenti non esibiti durante la verifica non è automaticamente preclusa: ai fini dell’esclusione prevista dall’art. 52, comma 5, del D.P.R. n. 633 del 1972 occorre una specifica richiesta degli accertatori, oltre alle condizioni previste dalla norma.

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