Sentenza del 29/05/2015 n. 11232 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
S.G. ha impugnato l’avviso di accertamento notificato il 21 novembre 2005, relativo al periodo d’imposta 1998, con cui, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, erano stati rettificati i redditi dichiarati ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso; la CTR della Campania, con sentenza depositata l’8 luglio 2008, aveva accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia, riconoscendo la legittimità dell’accertamento ai fini IRPEF e IRAP, ma riducendo l’imponibile di 12.462,99 euro e proporzionalmente le sanzioni. In Cassazione il contribuente ha contestato: l’assenza, nella copia dell’appello notificatagli, dell’autorizzazione della Direzione regionale; la rideterminazione dell’imponibile, asseritamente non richiesta dalle parti; la mancata verbalizzazione di un confronto durante l’esame dei conti correnti e l’omessa pronuncia sul punto; l’applicazione della proroga biennale dei termini di accertamento, sostenendo di avere presentato domanda di condono automatico per il 1998, ma di non averne potuto beneficiare perché era già stato notificato un PVC.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: dopo l’istituzione delle Agenzie fiscali e il trasferimento a esse delle funzioni e competenze, non era più applicabile il requisito della previa autorizzazione previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per gli uffici ministeriali. Il secondo motivo è infondato: il processo tributario è di impugnazione-merito e il giudice può rideterminare la pretesa entro i limiti dell’atto impositivo e delle domande, come ha fatto riconoscendo costi documentati e inerenti per 12.462,99 euro. Il terzo motivo è inammissibile, perché il quesito di diritto era generico e non indicava con chiarezza la violazione attribuita alla sentenza. Il quarto motivo è infondato: la proroga biennale prevista dalla L. n. 289/2002 opera anche quando il contribuente non abbia potuto avvalersi del condono perché raggiunto da un PVC prima dell’entrata in vigore della legge. La sentenza della CTR resta quindi ferma, compresa la riduzione dell’imponibile e delle sanzioni. S.G. è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.600 euro, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2
a seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, infatti, da tale norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle agenzie di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali
Dopo l’istituzione delle Agenzie fiscali e il trasferimento a esse delle competenze degli organi ministeriali, la previsione di una previa autorizzazione all’appello, riferita a tali organi, non può limitare il diritto delle Agenzie di impugnare le sentenze sfavorevoli.
Art. 112 c.p.c.
il giudice tributario che ritenga solo in parte fondato il ricorso del contribuente, non può limitarsi ad annullare l’atto impugnato, ma è tenuto ad esaminare nel merito la pretesa tributaria ed a quantificare la pretesa erariale, procedendo a siffatta rideterminazione entro i limiti posti dal petitum delle parti, costituenti un limite invalicabile ai poteri cognitivi ed estimativi del giudice tributario
La rideterminazione della pretesa tributaria non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando resta entro i limiti delle ragioni dell’atto impositivo e delle domande delle parti; il giudice non può invece oltrepassare tali limiti o adottare un metodo di accertamento diverso da quello utilizzato dall’Amministrazione.
Art. 366-bis c.p.c.
Nel regime temporale applicabile al ricorso, il motivo che denuncia una violazione di legge deve concludersi con un quesito specifico, chiaro e riferito alla fattispecie concreta; un quesito generico comporta l’inammissibilità del motivo.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
La Corte ha respinto la censura relativa ai termini di accertamento applicando la proroga biennale prevista dalla disciplina sul condono; il testo non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 43.
L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10
in tema di condono fiscale, la proroga biennale dei termini di accertamento, accordata agli uffici finanziari dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 10, opera, "in assenza di deroghe contenute nella legge", sia nel caso in cui il contribuente non abbia inteso avvalersi delle disposizioni di favore di cui alla suddetta legge, pur avendovi astrattamente diritto, sia nel caso in cui non abbia potuto farlo, perchè raggiunto da un avviso di accertamento notificatogli prima dell’entrata in vigore della legge
La proroga biennale dei termini di accertamento opera sia se il contribuente sceglie di non aderire al condono, sia se non può aderirvi perché già raggiunto da un atto dell’Amministrazione prima dell’entrata in vigore della legge.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, dopo il trasferimento delle funzioni alle Agenzie fiscali, gli uffici dell’Agenzia possono appellare le decisioni sfavorevoli senza l’autorizzazione prevista per i precedenti organi ministeriali.
- Il giudice tributario può rideterminare l’imponibile e la pretesa fiscale, anche accogliendo solo in parte il ricorso, purché resti entro i fatti e i criteri dell’atto impugnato e i limiti delle domande delle parti.
- I motivi di ricorso per cassazione soggetti all’art. 366-bis c.p.c. devono contenere un quesito specifico e riferito alla controversia; un quesito generico può rendere il motivo inammissibile.
- La proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla L. n. 289/2002 si applica anche quando il contribuente non abbia potuto accedere al condono perché, prima dell’entrata in vigore della legge, gli era già stato notificato un atto rilevante dell’Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11228 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11235 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11237 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11240 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11246 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11250 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →