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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11240 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la cartella notificata a TCM s.r.l. il 14 marzo 2006 per IRPEG e IRAP relative al 2001, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. La società ha proposto quattro motivi: nullità della sentenza della CTR per motivazione incomprensibile a causa dell’errata sequenza delle pagine; violazione dello Statuto del contribuente, contestando la proroga dei termini per l’iscrizione a ruolo; omessa pronuncia sulla decadenza dal termine per iscrivere a ruolo; omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l’errore materiale nella sequenza delle pagine non rendesse incomprensibile la motivazione; che alla cartella si applicasse la disciplina transitoria del D.L. n. 106/2005, convertito nella L. n. 156/2005, e non il previgente termine per la formazione e consegna dei ruoli, ormai abrogato; e che lo Statuto del contribuente, pur rilevante come criterio interpretativo, non abbia rango superiore alla legge ordinaria né consenta di disapplicare una norma di legge. Ha inoltre escluso l’omessa pronuncia sulla decadenza dal ruolo, perché la CTR aveva correttamente ritenuto non applicabile il termine previgente. Quanto alle sanzioni, la richiesta di esimente per obiettiva incertezza normativa era stata introdotta solo in appello e costituiva quindi un motivo nuovo inammissibile; la CTR non era tenuta a esaminarlo. Resta ferma la cartella. TCM s.r.l. è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 36-bis

    Incontestato che la cartella di pagamento è stata emessa a seguito di controllo automatizzato D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis della dichiarazione relativa all'anno 2001 ed è stata notificata in data 14.3.2006, la fattispecie controversa viene a ricadere sotto la disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005 conv. in L. n. 156 del 2005.

    La cartella derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione 2001 ricade nella disciplina transitoria introdotta nel 2005, applicabile anche ai giudizi ancora pendenti.

  • D.L. n. 106/2005, art. 1, comma 5-ter, convertito nella L. n. 156/2005

    Tale orientamento giurisprudenziale (che individua nella disciplina transitoria un relazione di corrispondenza necessaria tra la previsione del termine di decadenza per la notifica della cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e l'abrogazione del termine di decadenza già previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17) deve essere condiviso.

    La disciplina transitoria stabilisce un termine per notificare la cartella e, contestualmente, esclude l’applicazione del precedente termine autonomo per iscrivere e consegnare il ruolo. Essa si applica anche alle situazioni anteriori non definite con giudicato.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 17

    La disciplina transitoria introdotta dal D.L. n. 106 del 2005 (che, come precedentemente rilevato, recava anche la contestuale abrogazione espressa del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17), ha considerato corrispondentemente inapplicabile il previgente termine di decadenza stabilito per la formazione e consegna del ruolo al Concessionario della riscossione.

    Per le fattispecie soggette alla disciplina transitoria del 2005, il termine previgente per la formazione e consegna del ruolo non si applica, essendo stato espressamente abrogato.

  • L. n. 212/2000, art. 3, comma 3

    Le norme dello Statuto del contribuente di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono, infatti, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, nè consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse.

    Lo Statuto del contribuente costituisce un criterio guida interpretativo e può imporre specifici obblighi all’Amministrazione, ma non prevale sulle leggi ordinarie e non permette al giudice di disapplicare una norma tributaria per asserito contrasto.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    La CTR ha statuito in punto di applicazione delle sanzioni, dichiarando la legittimità dell'atto impugnato, quanto alla misura delle sanzioni, "in difetto di specifica impugnazione sulla loro quantificazione".

    Nel giudizio tributario d’appello non possono essere introdotti motivi nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado; la richiesta di applicare l’esimente per obiettiva incertezza normativa, formulata per la prima volta in appello, è stata considerata inammissibile.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La CTR correttamente ha pronunciato, nei limiti di cui all'art. 112 c.p.c., esclusivamente sul motivo di opposizione orginariamente dedotto con il ricorso introduttivo proposto in primo grado.

    Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sui motivi ritualmente proposti, ma non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se non esamina un motivo nuovo e inammissibile introdotto soltanto in appello.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    La censura di nullità processuale per motivazione incomprensibile è stata respinta: il disordine materiale nella sequenza delle pagine poteva essere corretto e, ricomposta la sequenza, la motivazione risultava logicamente coerente e intelligibile.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La censura relativa alla pretesa omessa pronuncia sul termine per l’iscrizione a ruolo è stata respinta, poiché la CTR aveva ritenuto applicabile la disciplina transitoria che rendeva inapplicabile il termine previgente.

Massime di principio

  • Per le cartelle da controllo automatizzato soggette alla disciplina transitoria del D.L. n. 106/2005, il termine di notifica della cartella è il riferimento decadenziale rilevante; non si aggiunge il precedente termine autonomo per la formazione e consegna del ruolo, espressamente abrogato.
  • La disciplina transitoria tributaria può applicarsi anche a rapporti e controversie già pendenti, se non definiti con sentenza passata in giudicato.
  • Lo Statuto del contribuente orienta l’interpretazione delle norme fiscali, ma, avendo rango di legge ordinaria, non prevale su altre leggi ordinarie né consente da solo di disapplicarle.
  • Nel processo tributario d’appello il contribuente non può introdurre un nuovo motivo di impugnazione non formulato in primo grado; il giudice non è tenuto a esaminarlo e la sua omissione non integra violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • Un errore materiale nella disposizione delle pagine di una sentenza non determina automaticamente nullità per difetto di motivazione: occorre verificare se, ricostruita la sequenza, le ragioni della decisione siano comprensibili.

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