Sentenza del 29/05/2015 n. 11237 - Corte di Cassazione
Non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia deriva dall'avviso di accertamento n. (omissis) relativo a IVA, IRPEG e IRAP per il 2003, fondato su quattro rilievi. La CTP di Roma, con sentenza n. 50/62/10, aveva accolto parzialmente il ricorso della società. In appello la contribuente aveva contestato il terzo rilievo, relativo alle rimanenze finali, sostenendo che si trattava di barattoli alimentari contabilizzati secondo l'art. 59 TUIR e che non vi erano irregolarità; aveva inoltre chiesto la riduzione delle sanzioni per gli altri rilievi ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997. La CTR del Lazio, con sentenza n. 118/37/11, depositata il 17 maggio 2011, aveva accolto l'appello sulle rimanenze e respinto la richiesta sulle sanzioni. L'Agenzia ha impugnato tale decisione con tre motivi: vizio di motivazione, perché la CTR avrebbe dato per provata la corretta contabilizzazione senza accertarla; violazione delle norme sulla valutazione delle rimanenze e sulla determinazione del reddito, sostenendo che la svalutazione avrebbe dovuto essere rettificata in dichiarazione; e vizi di motivazione e violazione di legge in relazione alla conferma delle sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e tre i motivi e ha quindi rigettato il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo era inammissibile perché non individuava con chiarezza il fatto controverso né spiegava la decisività delle carenze motivazionali denunciate. Il secondo e il terzo erano inammissibili per difetto di autosufficienza: le censure erano generiche e non riportavano i passaggi pertinenti dell'avviso di accertamento e dell'atto di appello necessari per valutarle. Resta dunque ferma la sentenza della CTR, che aveva accolto la contestazione sulle rimanenze e respinto la richiesta di riduzione delle sanzioni. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente non si è costituita.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (formulazione applicabile al giudizio)
Quanto al vizio motivazionale, la declaratoria di inammissibilità consegue alla mancanza di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso - in relazione al quale la motivazione si assume omessa, ovvero delle ragioni per le quali l'insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, nè sono forniti elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti
La censura di omessa o insufficiente motivazione deve indicare in modo chiaro il fatto controverso, le ragioni dell'asserita carenza e la decisività del fatto; contestazioni generiche o riferite a mere questioni non soddisfano tale requisito.
Art. 2697 c.c.
dovendosi configurare in senso storico o normativo, e potendo rilevare solo come fatto principale ex art. 2697 cod. civ. (costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche fatto secondario (dedotto in funzione di prova determinante di una circostanza principale)
Ai fini della censura motivazionale, il fatto da indicare deve avere natura di fatto principale rilevante per la decisione oppure di fatto secondario dedotto come prova determinante di un fatto principale.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (applicato ai motivi di violazione di legge)
In entrambi i casi la censura portata alla sentenza si connota per astrazione e genericità ed è priva di riferimenti alle specifiche contestazioni mosse con l'avviso di accertamento ed all'atto di appello, di cui non risultano trascritti nemmeno i passi di stretta pertinenza con il motivo, necessari per apprezzarne la eventuale fondatezza.
Il ricorso deve esporre con precisione gli atti e i passaggi rilevanti sui quali si fonda la censura; la loro mancata trascrizione, quando necessaria per verificarne la fondatezza, rende il motivo inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non basta sostenere che una decisione sia motivata male: occorre identificare il fatto controverso, spiegare quale specifica carenza presenti la motivazione e dimostrare perché quel fatto sarebbe decisivo.
- I motivi di violazione di legge devono essere specifici e autosufficienti: occorre collegare la norma invocata agli accertamenti contestati e riportare i passaggi pertinenti degli atti processuali quando necessari alla verifica della censura.
- La decisione non risolve nel merito la corretta disciplina fiscale delle rimanenze o la misura delle sanzioni: il ricorso dell'Amministrazione è stato respinto per carenze processuali dei motivi, con conseguente permanenza della decisione favorevole alla contribuente sul rilievo delle rimanenze.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11228 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11232 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11235 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11240 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11246 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 29 mag 2015Sentenza del 29/05/2015 n. 11250 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →