Sentenza del 29/05/2015 n. 11246 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava due cartelle di pagamento relative all’ICI 1998. La contribuente aveva impugnato le cartelle, ma la CTP di Latina aveva dichiarato inammissibile il ricorso perché precedute da un avviso di accertamento notificato il 19 dicembre 2001 e non impugnato; la CTR del Lazio, sezione staccata di Latina, aveva confermato tale esito. In Cassazione M.M. ha dedotto: 1) violazione delle regole sulla notificazione, sostenendo che l’avviso, benché intestato a lei, fosse stato consegnato alla cugina presso un’abitazione diversa dalla propria e che la destinataria della consegna non fosse convivente; 2) omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto la relata di notifica, impedendo alla Corte di verificarne il contenuto e la fondatezza della censura. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché privo della sintesi del fatto controverso e decisivo richiesta dall’art. 366-bis c.p.c. È quindi rimasta ferma la sentenza della CTR e, di conseguenza, l’esito sfavorevole alla contribuente sulle cartelle ICI 1998. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, c.p.c. (principio di autosufficienza del ricorso)
Il motivo è preliminarmente inammissibile per difetto di autosufficienza giacchè, in mancanza di trascrizione della relata di notifica in discussione, nemmeno è permesso alla Corte di verificare la corrispondenza del contenuto della stessa a quanto affermato dalla contribuente e la derivata impossibilità di qualsiasi esercizio nomofilattico.
Quando si contesta in cassazione il contenuto o la regolarità di una notificazione, occorre riportare nel ricorso la relata rilevante, così da consentire alla Corte di controllare direttamente gli elementi su cui si fonda la censura.
Art. 366-bis c.p.c.
Il motivo è inammissibile per violazione dell'art. 366 bis c.p.c., perchè mancante della sintesi del fatto controverso e decisivo.
Per la censura di omessa motivazione soggetta all’art. 366-bis c.p.c. era necessaria una sintesi specifica del fatto controverso e decisivo; la sua mancanza comporta l’inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In Cassazione, una censura sulla notificazione di un atto non è scrutinabile se il ricorso non ne trascrive la relata nei passaggi necessari a verificare concretamente la doglianza.
- Le censure di omessa motivazione devono rispettare i requisiti processuali applicabili al ricorso; quando è richiesto, va formulata in modo specifico la sintesi del fatto controverso e decisivo, altrimenti il motivo è inammissibile.
- L’inammissibilità dei motivi impedisce l’esame nel merito delle contestazioni sulla validità della notifica e lascia ferma la decisione impugnata.
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