Sentenza del 29/05/2015 n. 11235 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia impugnava l’avviso di accertamento relativo al 1999, notificato il 16 dicembre 2004, con cui erano stati recuperati a tassazione, ai fini IVA, IRPEG e IRAP, oltre alle sanzioni, due categorie di costi dedotti dalla società: gli emolumenti corrisposti a due consiglieri, contestati perché non risultava dimostrata una valida investitura in particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 2, c.c.; e i costi per servizi amministrativi addebitati dalla capogruppo Covind S.p.A., contestati per difetto di inerenza e di adeguata documentazione. L’Agenzia censurava la decisione della CTR, che aveva respinto il suo appello contro la sentenza favorevole alla società: quanto agli emolumenti, per avere interpretato in modo errato le «particolari cariche» e omesso di verificare i presupposti dell’investitura; quanto ai servizi amministrativi, per avere ritenuto provate inerenza e congruità nonostante la fattura fosse generica e il dettaglio dei costi fosse contenuto in un foglio manoscritto privo di data certa e di riconducibilità a scritture contabili.
La decisione
La Cassazione ha accolto tutti e cinque i motivi dell’Agenzia. Ha stabilito che la remunerazione prevista dall’art. 2389, comma 2, c.c. riguarda amministratori investiti di particolari cariche conformi all’atto costitutivo, attribuite dall’assemblea o dal consiglio nei limiti consentiti dalla legge e dallo statuto, e attinenti alla funzione gestoria; non basta che si tratti di attività aggiuntive o di maggior lavoro. La CTR non aveva accertato tali presupposti né indicato adeguatamente le prove delle attività effettivamente svolte. Ha inoltre rilevato che la fattura del 9 marzo 2000, relativa ai servizi amministrativi del 1999, non indicava puntualmente le prestazioni e che il foglio manoscritto prodotto dalla società non provava, per il solo fatto di essere stato consegnato durante la verifica, la veridicità dei dati né l’inerenza e la congruità dei costi. La sentenza della CTR del Piemonte, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società da parte della CTP di Torino, è stata cassata con rinvio ad altra composizione della CTR per un nuovo esame e per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi pronunciata una decisione definitiva sulla debenza delle imposte: il giudice del rinvio dovrà riesaminare i fatti applicando i principi enunciati.
Norme richiamate
Art. 2389, commi 1 e 2, c.c. (testo vigente ratione temporis)
L'applicazione dell'art. 2389 c.c., comma 2, che attribuisce al consiglio di amministrazione il compito di deliberare la remunerazione spettante per gli amministratori investiti di particolari cariche, presuppone dunque che le particolari cariche siano state previste nell'atto costitutivo e che siano state attribuite dall'assemblea o dall'organo amministrativo, ove ciò sia consentito dall'atto costitutivo o dall'assemblea o dalla legge e nei limiti ivi fissati, che le particolari cariche siano sempre espressione del potere gestorio, e non configurino mere attività professionali e che sia stato sentito il Collegio sindacale.
Il consiglio può determinare il compenso di un amministratore soltanto per una particolare carica prevista nell’atto costitutivo e attribuita secondo le competenze e i limiti stabiliti da legge e statuto, dopo aver sentito il collegio sindacale. La carica deve essere espressione della funzione gestoria: incarichi professionali o tecnici autonomi non rientrano, per ciò solo, nella disciplina.
Art. 2383 c.c.
Innanzi tutto è necessario ricordare che ai sensi dell'art. 2383 c.c. la nomina e revoca degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2458 e 2459 c.c. (non pertinenti alla fattispecie de quo), e che tale potere può subire una limitazione temporanea - disciplinata dall'art. 2386 c.c. -solo nel caso in cui nell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori: in tale ipotesi gli altri amministratori provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, tuttavia gli amministratori così nominati restano in carica solo fino alla successiva assemblea.
La nomina degli amministratori compete in via ordinaria all’assemblea; tale ripartizione delle competenze concorre a delimitare il potere del consiglio di attribuire cariche e stabilirne la remunerazione.
Art. 2381 c.c.
Per quanto attiene alle esercizio dei compiti amministrativi, in presenza di un organo amministrativo costituito nella forma del Consiglio di Amministrazione l'art. 2381 c.c. prevede che questo, se l'atto costitutivo o l'assemblea lo consentono, può delegare le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri: tale potere di delega è tuttavia circoscritto, sia perchè deve essere esercitato definendo i limiti della delega, sia perchè è prevista la espressa indelegabilità di alcune attribuzioni (segnatamente quelle indicate negli artt. 2423, 2443, 2446 e 2447 c.c.).
La delega di funzioni gestorie a componenti del consiglio o a un comitato esecutivo è possibile solo se autorizzata dall’atto costitutivo o dall’assemblea e nei limiti stabiliti. Questi limiti rilevano anche per verificare la legittimità dell’attribuzione di una particolare carica remunerata.
Art. 2380, comma 4, c.c.
Al consiglio di amministrazione, inoltre può competere anche la scelta tra i suoi membri del Presidente, se non abbia già provveduto l'assemblea a nominarlo ( art. 2380 c.c., comma 4).
La scelta del presidente può spettare al consiglio soltanto se l’assemblea non vi abbia già provveduto; la competenza concreta va quindi verificata nel quadro delle attribuzioni degli organi societari.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 2
Premesso che in tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto in essa rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria - come nel caso di specie - può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati
Una fattura priva dei requisiti di forma e contenuto richiesti non costituisce, da sola, prova attendibile dell’operazione e del costo. L’Amministrazione può contestare l’effettività delle prestazioni e la deducibilità, ferma la necessità di valutare la documentazione probatoria disponibile.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, comma 5, nel testo richiamato dalla decisione
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, come già affermato da questa Corte, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, tanto nella disciplina di cui al D.P.R. n. 597 del 1973, che del D.P.R. n. 917 del 1986, incombe al contribuente.
Spetta al contribuente dimostrare i presupposti della deduzione, inclusi l’effettività del costo, la sua inerenza e la diretta imputazione all’attività produttiva di ricavi. Se viene contestata anche la congruità economica, il contribuente deve fornire elementi che giustifichino la coerenza della spesa.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Deve invero considerarsi affetta dal denunciato vizio motivazionale la sentenza che non contenga alcuna indicazione degli elementi di prova sui quali si fonda il convincimento del giudicante.
La decisione deve esporre gli elementi probatori e il ragionamento che sorreggono l’accertamento dei fatti decisivi; affermazioni astratte o assertive, prive di confronto con le prove e con le censure specifiche, non sono sufficienti.
Massime di principio
- Per riconoscere un compenso ai sensi dell’art. 2389, comma 2, c.c., non basta che un amministratore svolga attività ulteriori o sopporti un maggiore carico di lavoro: occorre una vera carica gestoria, prevista dallo statuto e conferita dall’organo competente secondo le regole societarie.
- Il consiglio di amministrazione non può creare liberamente nuove cariche remunerabili né un amministratore può attribuirsele da sé. La validità dell’investitura dipende dalle previsioni statutarie, dalle decisioni assembleari e dai limiti della delega; deve inoltre essere sentito il collegio sindacale per la determinazione del compenso.
- La deduzione dei costi d’impresa richiede prova dell’effettività della prestazione, dell’inerenza e, se contestata, della coerenza economica della spesa. L’onere probatorio grava sul contribuente.
- Una fattura generica o irregolare può perdere la presunzione di veridicità e non è sufficiente, da sola, a dimostrare il diritto alla deduzione. Documenti integrativi possono essere valutati, ma la loro provenienza, attendibilità e capacità di descrivere le prestazioni e giustificare gli importi devono essere motivate e verificate.
- La possibilità astratta di esternalizzare un servizio non dimostra che il servizio sia stato effettivamente reso alla società né che il costo specifico sia inerente e congruo.
- Nel giudizio tributario, il giudice deve rispondere alle contestazioni decisive e indicare quali prove giustificano le conclusioni. La cassazione con rinvio per carenza o contraddittorietà della motivazione non decide definitivamente la pretesa fiscale, che va riesaminata dal giudice di rinvio.
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