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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27504/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un dirigente medico di un’azienda sanitaria provinciale aveva ottenuto in primo e in secondo grado l’accoglimento della domanda risarcitoria per il mancato pagamento, dal 1 marzo 2012 al 1 gennaio 2013, della componente variabile dell’indennità di posizione. La Corte d’appello aveva ritenuto che l’azienda fosse inadempiente per non avere tempestivamente effettuato la pesatura e graduazione degli incarichi dirigenziali, condotta che aveva privato il dipendente della possibilità di percepire una parte del trattamento economico accessorio. L’azienda sanitaria ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la violazione delle norme del CCNL del 1996 e del 2000 sulla graduazione delle funzioni e sulla retribuzione di posizione, sostenendo che la determinazione della componente variabile era espressione di un potere discrezionale dell’amministrazione, privo di un obbligo giuridico azionabile dal singolo e non suscettibile di sindacato del giudice ordinario; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 1218, 2043 e 2697 c.c., contestando la configurabilità di un inadempimento colposo, l’esistenza di un diritto soggettivo in capo al dirigente e la stessa risarcibilità del danno da perdita di chance. L’azienda sosteneva anche che la tutela spettante sarebbe stata quella davanti al giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha richiamato e fatto propri i principi già affermati in precedenti recenti in materia di dirigenza medica pubblica, ribadendo che la P.A. ha l’obbligo di avviare e completare, secondo correttezza e buona fede, il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi dirigenziali. Ha escluso che la mancata attivazione della procedura sia solo espressione di discrezionalità insindacabile o che il dirigente sia titolare di un mero interesse legittimo: la posizione è qualificata come diritto soggettivo alla graduazione e alle correlate erogazioni retributive. Ha inoltre precisato che, se la procedura non viene attivata, il pregiudizio risarcibile è quello da perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione, liquidabile anche equitativamente, fermo l’onere dell’amministrazione di provare eventuali cause non imputabili. Nel caso concreto, dalla sentenza impugnata risultava che la procedura non era stata neppure attivata, sicché l’inadempimento contrattuale era integrato. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto con entrambi i motivi di ricorso

  • art. 51, comma 4, CCNL 5 dicembre 1996

    norma richiamata dal ricorrente per contestare l’obbligo di graduazione e la disciplina della retribuzione di posizione

  • art. 53 CCNL 5 dicembre 1996

    individua criteri e parametri per la graduazione delle funzioni dirigenziali

  • art. 54, commi 7 e 8, CCNL 5 dicembre 1996

    richiamato nel ricorso come disciplina della procedura di graduazione

  • art. 1218 c.c.

    la Corte lo applica per qualificare l’inadempimento della P.A. e il relativo onere di provare la non imputabilità

  • art. 2043 c.c.

    la Corte esclude la sua pertinenza perché la fattispecie è di responsabilità contrattuale, non aquiliana

  • art. 2697 c.c.

    la Corte richiama il riparto dell’onere della prova: al lavoratore basta allegare fonte del diritto e inadempimento, alla P.A. spetta provare fatti estintivi o cause non imputabili

  • art. 24 d.lgs. n. 29 del 1993

    indica che la retribuzione dirigenziale è fissata dai contratti collettivi e la graduazione delle funzioni è rimessa ai provvedimenti degli organi di governo

  • art. 51 CCNL 5 dicembre 1996

    prevede che le aziende determinino la graduazione delle funzioni dirigenziali cui è correlato il trattamento di posizione

  • art. 55 CCNL 5 dicembre 1996

    stabilisce che la retribuzione di posizione comprende una parte fissa e una variabile e che la parte variabile è determinata in sede aziendale sulla base della graduazione delle funzioni

  • art. 60 CCNL 5 dicembre 1996

    prevede il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e l’obbligo di utilizzo annuale delle risorse

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000

    conferma la struttura della retribuzione di posizione e la componente variabile definita in sede aziendale

  • art. 4 CCNL 8 giugno 2000

    disciplina la contrattazione integrativa e individua fra gli oggetti anche la rideterminazione della parte variabile dell’indennità di posizione

  • art. 5, comma 2, CCNL 8 giugno 2000

    fissa i tempi per la costituzione della delegazione pubblica e per l’avvio del negoziato integrativo

  • art. 50 CCNL 8 giugno 2000

    richiamato come norma sul fondo per la retribuzione di posizione e sulla sua gestione

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    viene richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di porre a carico del ricorrente soccombente l’ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, la P.A. ha l’obbligo di attivare e completare il procedimento di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi, perché da esso dipende la determinazione della quota variabile della retribuzione di posizione.
  • La fase di consultazione sindacale e la gestione del fondo per la retribuzione di posizione hanno natura endoprocedimentale e non trasferiscono sui singoli dirigenti il carattere politico-sindacale della negoziazione; l’inosservanza dei termini interni o la mancata conclusione delle trattative non escludono l’obbligo finale della P.A.
  • La mancata attivazione della procedura di graduazione configura inadempimento contrattuale della P.A., non responsabilità aquiliana, e incide su un diritto soggettivo del dirigente alle correlate erogazioni economiche.
  • In caso di inadempimento datoriale, il dirigente non può pretendere l’adempimento in forma specifica quando il provvedimento finale è discrezionale e infungibile, ma può chiedere il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la quota variabile della retribuzione di posizione.
  • Sul piano probatorio, il lavoratore deve allegare la fonte del proprio diritto e l’inadempimento; grava invece sulla P.A. la prova dei fatti estintivi, impeditivi o della non imputabilità dell’inadempimento.
  • Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente, purché il danneggiato alleghi una concreta occasione perduta, il vantaggio sperato e il nesso causale, anche mediante presunzioni e criteri di probabilità.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

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