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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27262/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da trattative intercorse tra una società e una banca per la concessione di un mutuo destinato alla edificazione di un lotto di proprietà della società. Secondo l'accertamento richiamato in sentenza, vi furono numerosi incontri in filiale e presso uno studio notarile; nel contesto dell'operazione la società acquistò cinque appartamenti da altra società, accollandosi il relativo mutuo, sulla base di continue rassicurazioni dei funzionari della banca circa l'erogazione del finanziamento richiesto. Dopo il perfezionamento dell'operazione immobiliare, il finanziamento non fu concesso. La società ha quindi agito chiedendo il risarcimento sia per responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. per la mancata conclusione del contratto, sia per responsabilità extracontrattuale per una asserita errata segnalazione in Centrale Rischi che avrebbe impedito ulteriori finanziamenti. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda; con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 1337 c.c. e delle norme sull'onere della prova e sulle presunzioni, violazione degli artt. 2049, 2043 e 2050 c.c., nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c., 116 c.p.c. e, per il terzo motivo, degli artt. 40 e 41 c.p., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente escluso l'esistenza di trattative avanzate, la responsabilità della banca per le rassicurazioni dei propri funzionari e la prova del danno derivante dalla segnalazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i motivi, esaminandoli congiuntamente per connessione. Ha affermato che la corte di merito aveva disatteso i principi consolidati in tema di responsabilità precontrattuale, poiché dagli accertamenti risultavano trattative avanzate e rassicurazioni idonee a ingenerare affidamento nella conclusione del mutuo, seguite da un ingiustificato rifiuto di concedere il finanziamento. Ha inoltre ritenuto erronea la valutazione della Corte d'appello sulla responsabilità indiretta della banca per il comportamento dei propri funzionari, richiamando il criterio dell'occasionalità necessaria. Infine, ha censurato la motivazione sul danno da illegittima segnalazione in Centrale Rischi, osservando che il danno patrimoniale può essere provato anche per presunzioni e che l'erroneità e la protratta iscrizione della segnalazione non erano state adeguatamente considerate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione e il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1337 c.c.

    La responsabilità precontrattuale richiede trattative giunte a uno stadio tale da generare oggettivo affidamento nella conclusione del contratto, interruzione ingiustificata delle trattative e recesso colposo o doloso.

  • art. 2697 c.c.

    In tema di responsabilità precontrattuale, opera il riparto ordinario dell'onere della prova: chi agisce deve dimostrare l'ingiustificatezza del recesso e il pregiudizio subito.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono ammesse per provare il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione in Centrale Rischi.

  • art. 2729 c.c.

    Il danno da segnalazione illegittima può essere desunto da indizi valutati complessivamente e organicamente.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve essere coerente con il compendio istruttorio e non illogica.

  • art. 2049 c.c.

    La banca risponde del fatto illecito dei propri funzionari quando sussiste un rapporto di occasionalità necessaria tra condotta e mansioni svolte.

  • art. 2043 c.c.

    La segnalazione erronea in Centrale Rischi può integrare un illecito aquiliano fonte di danno risarcibile.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente, senza che dalla motivazione emergano specifici principi autonomi applicati dalla Corte.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Richiamati dalla parte ricorrente in tema di nesso causale, senza specifica elaborazione autonoma decisiva nella motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come parametro dei denunciati errori di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone trattative avanzate, un affidamento oggettivamente giustificato nella conclusione del contratto, l'interruzione ingiustificata delle trattative e un pregiudizio causalmente collegato al comportamento scorretto.
  • Se risulta che una banca, tramite i propri funzionari, abbia ingenerato un affidamento qualificato sulla concessione di un finanziamento, il successivo rifiuto ingiustificato può integrare responsabilità precontrattuale, anche quando le trattative si siano svolte in più sedi e in connessione con operazioni negoziali collegate.
  • Ai fini della responsabilità della banca per i fatti dei propri preposti, è sufficiente il rapporto di occasionalità necessaria tra l'illecito del dipendente e l'esercizio delle mansioni affidategli; il comportamento del terzo danneggiato può escludere la responsabilità solo se si traduce in collusione o consapevole acquiescenza all'illecito.
  • Il danno patrimoniale da illegittima segnalazione in Centrale Rischi non deve ritenersi sussistente in re ipsa, ma può essere provato anche mediante presunzioni, valorizzando complessivamente elementi come la protrazione dell'iscrizione, il peggioramento dell'affidabilità commerciale e la difficoltà di accesso al credito.
  • La motivazione di merito è censurabile quando trascuri circostanze decisive già accertate e giunga a negare il danno o l'ingiustificatezza del recesso in modo incoerente rispetto al quadro probatorio acquisito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoResponsabilità professionaleIntermediazione finanziariaProveRicorso per cassazione
RamiContrattiResponsabilità civileProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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