Cassazione Civile, Ordinanza n. 00992/2023 del 16/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)
La controversia
La società aeroportuale aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni emesso a seguito di avviso di pagamento per il recupero a tassazione dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica relativa al periodo d'imposta 2010. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto e la CTR aveva confermato la legittimità della pretesa, ritenendo che la società fornisse a titolo oneroso energia elettrica a soggetti economici operanti nell'aerostazione, configurandosi così come venditrice/distributrice e quindi soggetto passivo dell'imposta, con conseguente inapplicabilità del beneficio fiscale invocato. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992: la CTR avrebbe rigettato l'appello con motivazione per relationem a una precedente sentenza non sufficientemente identificata e avrebbe aderito acriticamente alla decisione di primo grado, oltre a richiamare in modo asseritamente fuorviante la vicenda Aeroporti di Roma s.p.a.; la ricorrente ha inoltre contestato il mancato esame delle proprie difese sulla natura unitaria della gestione aeroportuale e sulla somministrazione dell'energia al mero costo, nonché il diniego dell'esimente dell'affidamento ai fini sanzionatori.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo solo in parte inammissibile e per il resto infondato. Ha escluso che il riferimento della CTR alla precedente sentenza sui periodi 2006-2009 costituisse autonoma ratio decidendi, trattandosi di mera premessa, e ha giudicato sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, perché sintetica ma idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito: la CTR aveva infatti valorizzato gli esiti della verifica e condiviso la qualificazione della società come soggetto che forniva energia elettrica a titolo oneroso a consumatori finali operanti nell'aerostazione, quindi come venditore/distributore assoggettato all'accisa e all'addizionale, anche per i punti di energia riferibili a un medesimo soggetto giuridico. È stato altresì ritenuto legittimo il richiamo alla precedente giurisprudenza su fattispecie ritenuta sovrapponibile e corretto il diniego dell'affidamento quale causa di esclusione delle sanzioni, non emergendo un comportamento della PA univocamente favorevole al contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore atto dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, qui invocata per dedotta motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
nel processo tributario richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto; la sola adesione sintetica alla decisione di primo grado non è nulla se consente di comprendere la ratio decidendi.
richiamato come parametro della sufficienza della motivazione anche nel processo tributario.
art. 111 Cost., comma 6
evocato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
richiamato per individuare il soggetto passivo dell'imposta sui consumi di energia elettrica, qualificando la società come venditore/distributore.
norma base dell'atto di irrogazione delle sanzioni impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o per relationem se essa permette comunque di comprendere le ragioni della decisione.
- Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla se si limita a un'adesione acritica alla decisione di primo grado senza indicare, sia pure concisamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base del convincimento; viceversa, la nullità è esclusa quando la motivazione, pur breve, chiarisce le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dei motivi di appello.
- Il richiamo a una precedente decisione può valere come semplice premessa o parametro di raffronto e non integra autonoma ratio decidendi se la decisione impugnata fonda effettivamente il proprio dispositivo su una diversa argomentazione sostanziale.
- Ai fini dell'imposta sui consumi di energia elettrica, assume rilievo la concreta funzione svolta dal soggetto che somministra l'energia: chi la cede a titolo oneroso a utilizzatori finali nell'ambito di una struttura organizzata può essere qualificato come venditore/distributore e, come tale, essere assoggettato al relativo prelievo anche se i punti di fornitura fanno capo a un unico soggetto giuridico.
- L'esimente dell'affidamento non opera in assenza di un comportamento della pubblica amministrazione univocamente favorevole e tale da ingenerare un affidamento incolpevole nel contribuente; la mera tolleranza o una condotta non chiaramente permissiva non escludono la sanzione.
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