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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00992/2023 del 16/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione fiscale)

La controversia

La società aeroportuale aveva impugnato un atto di irrogazione di sanzioni emesso a seguito di avviso di pagamento per il recupero a tassazione dell'addizionale provinciale sull'accisa dell'energia elettrica relativa al periodo d'imposta 2010. Nei gradi di merito il ricorso era stato respinto e la CTR aveva confermato la legittimità della pretesa, ritenendo che la società fornisse a titolo oneroso energia elettrica a soggetti economici operanti nell'aerostazione, configurandosi così come venditrice/distributrice e quindi soggetto passivo dell'imposta, con conseguente inapplicabilità del beneficio fiscale invocato. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo, lamentando la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992: la CTR avrebbe rigettato l'appello con motivazione per relationem a una precedente sentenza non sufficientemente identificata e avrebbe aderito acriticamente alla decisione di primo grado, oltre a richiamare in modo asseritamente fuorviante la vicenda Aeroporti di Roma s.p.a.; la ricorrente ha inoltre contestato il mancato esame delle proprie difese sulla natura unitaria della gestione aeroportuale e sulla somministrazione dell'energia al mero costo, nonché il diniego dell'esimente dell'affidamento ai fini sanzionatori.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo solo in parte inammissibile e per il resto infondato. Ha escluso che il riferimento della CTR alla precedente sentenza sui periodi 2006-2009 costituisse autonoma ratio decidendi, trattandosi di mera premessa, e ha giudicato sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, perché sintetica ma idonea a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito: la CTR aveva infatti valorizzato gli esiti della verifica e condiviso la qualificazione della società come soggetto che forniva energia elettrica a titolo oneroso a consumatori finali operanti nell'aerostazione, quindi come venditore/distributore assoggettato all'accisa e all'addizionale, anche per i punti di energia riferibili a un medesimo soggetto giuridico. È stato altresì ritenuto legittimo il richiamo alla precedente giurisprudenza su fattispecie ritenuta sovrapponibile e corretto il diniego dell'affidamento quale causa di esclusione delle sanzioni, non emergendo un comportamento della PA univocamente favorevole al contribuente. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente condannata alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore atto dovuto ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, qui invocata per dedotta motivazione apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    impone l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua violazione ricorre solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario richiede che la sentenza contenga la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto; la sola adesione sintetica alla decisione di primo grado non è nulla se consente di comprendere la ratio decidendi.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione anche nel processo tributario.

  • art. 111 Cost., comma 6

    evocato come fondamento costituzionale dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    richiamato per individuare il soggetto passivo dell'imposta sui consumi di energia elettrica, qualificando la società come venditore/distributore.

  • art. 59 d.lgs. n. 504/1992

    norma base dell'atto di irrogazione delle sanzioni impugnato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta una motivazione sintetica o per relationem se essa permette comunque di comprendere le ragioni della decisione.
  • Nel processo tributario la sentenza d'appello è nulla se si limita a un'adesione acritica alla decisione di primo grado senza indicare, sia pure concisamente, gli elementi di fatto e di diritto posti a base del convincimento; viceversa, la nullità è esclusa quando la motivazione, pur breve, chiarisce le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dei motivi di appello.
  • Il richiamo a una precedente decisione può valere come semplice premessa o parametro di raffronto e non integra autonoma ratio decidendi se la decisione impugnata fonda effettivamente il proprio dispositivo su una diversa argomentazione sostanziale.
  • Ai fini dell'imposta sui consumi di energia elettrica, assume rilievo la concreta funzione svolta dal soggetto che somministra l'energia: chi la cede a titolo oneroso a utilizzatori finali nell'ambito di una struttura organizzata può essere qualificato come venditore/distributore e, come tale, essere assoggettato al relativo prelievo anche se i punti di fornitura fanno capo a un unico soggetto giuridico.
  • L'esimente dell'affidamento non opera in assenza di un comportamento della pubblica amministrazione univocamente favorevole e tale da ingenerare un affidamento incolpevole nel contribuente; la mera tolleranza o una condotta non chiaramente permissiva non escludono la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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