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Sentenza

Sentenza n. 4919/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 5883/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202503312

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: assegnazione ministeriale alla controinteressata della posizione n. 11 dell’ordinamento automatico dei canali televisivi digitali terrestri anche per alcune province piemontesi, nonché atti presupposti e connessi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava l’assegnazione alla controinteressata del canale n. 11 nell’Area Tecnica 03, poiché la medesima numerazione era stata assegnata anche all’appellante per l’Area Tecnica 01, comprendente alcune province piemontesi. Secondo l’appellante, tale sovrapposizione avrebbe creato un conflitto tra LCN, risolto automaticamente dai dispositivi degli utenti secondo criteri non conoscibili né governabili, con il rischio che gli utenti piemontesi visualizzassero la programmazione lombarda anziché quella piemontese. Deduceva la violazione del Piano LCN, del principio di uso efficiente delle risorse di numerazione, del pluralismo informativo, della libertà di espressione e dell’art. 1, comma 1035, della legge di bilancio 2018, nonché l’illegittimità derivata del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze e del Piano LCN. In via ulteriormente subordinata contestava la delimitazione delle Aree Tecniche 01 e 03, sostenendo che l’inclusione delle medesime province piemontesi in entrambe le aree fosse priva di adeguata giustificazione tecnica. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per mancata tempestiva impugnazione delle graduatorie del 2022. In appello l’appellante ha sostenuto che le graduatorie non fossero immediatamente lesive, poiché l’assegnazione diveniva effettiva soltanto con il decreto ministeriale, e che il conflitto fosse emerso solo dagli atti successivi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione del Ministero relativa all’inammissibilità del ricorso straordinario successivamente trasposto in sede giurisdizionale, rilevando anche che l’eccezione non era stata ritualmente riproposta in appello e, comunque, si fondava su una lettura non condivisibile della disciplina applicabile. Ha accolto il motivo d’appello relativo alla tempestività dell’impugnazione: le graduatorie costituiscono atti immediatamente impugnabili, ma possono anche essere impugnate unitamente al decreto ministeriale di assegnazione; il diritto di utilizzare una determinata numerazione si consolida solo con tale decreto, che stabilisce anche le condizioni e modalità di utilizzo e può modificare le numerazioni per ragioni tecniche. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata nella parte in cui aveva dichiarato il ricorso inammissibile. Esaminando il merito, il Collegio ha tuttavia respinto tutte le censure. Ha ritenuto che i conflitti tra LCN non siano sempre evitabili, dato il numero tecnicamente limitato dei canali selezionabili e la necessità di garantire un’offerta pluralistica; la sovrapposizione non impedisce comunque all’utente di sintonizzarsi sul canale penalizzato, ma comporta soltanto la necessità di ricercarlo su una numerazione diversa. L’appellante non ha dimostrato una significativa flessione dell’audience né disagi sproporzionati, e la soluzione alternativa proposta, consistente nell’assegnazione alla controinteressata di una numerazione più elevata, avrebbe potuto determinare un’analoga penalizzazione. Ne consegue che l’assegnazione non è irragionevole né illogica e non viola il Piano LCN o il principio di uso efficiente delle numerazioni. Sono state respinte anche le censure rivolte ai piani presupposti. La contestazione della delimitazione delle Aree Tecniche 01 e 03 è stata ritenuta generica, poiché non indicava specifiche ragioni tecniche per cui le province interessate dovessero essere incluse esclusivamente nell’Area 01 anziché nell’Area 03. La disponibilità di una frequenza ulteriore nella zona è stata ritenuta una giustificazione tecnica non adeguatamente confutata. L’appello è stato pertanto accolto solo quanto alla questione processuale, mentre il ricorso di primo grado è stato respinto nel merito. L’appellante è stato condannato alle spese del giudizio d’appello, liquidate in euro 2.000 per ciascuna controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 5, d.lgs. 208/2021

    L’assegnazione della numerazione dei canali deve avvenire mediante apposito decreto ministeriale, che stabilisce anche le condizioni e le modalità di utilizzo del numero; il diritto all’utilizzo di una determinata numerazione si consolida con tale decreto.

  • art. 13, comma 1, d.lgs. 259/2003

    uso efficiente delle risorse di numerazione

    Il principio di uso efficiente delle risorse di numerazione non impedisce in assoluto l’assegnazione della medesima numerazione a più canali quando i conflitti tra LCN siano tecnicamente inevitabili e non risultino concretamente pregiudizievoli in modo sproporzionato.

  • art. 98-sexies, comma 2, d.lgs. 259/2003

    uso efficiente delle risorse di numerazione

    La disposizione è richiamata quale fondamento del principio di uso efficiente delle numerazioni, ma non è interpretata come divieto assoluto di sovrapposizione tra numerazioni.

  • art. 1, comma 1035, l. 205/2017

    La disposizione è richiamata tra i parametri invocati dall’appellante per sostenere l’obbligo di revisione del Piano LCN in relazione al nuovo assetto frequenziale e alle aree tecniche; il giudice non ravvisa, sulla base delle censure dedotte, una violazione dei relativi criteri.

  • art. 73 c.p.a.

    La riproposizione mediante memoria dell’eccezione non esaminata dal primo giudice non è stata ritenuta sufficiente, dovendo l’eccezione essere riproposta con appello incidentale o memoria ex art. 101, comma 2, c.p.a.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    È richiamato quale strumento processuale per riproporre in appello questioni ed eccezioni non esaminate o implicitamente respinte dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Le graduatorie predisposte nell’ambito della procedura di assegnazione delle numerazioni automatiche dei canali possono essere impugnate immediatamente oppure unitamente al successivo decreto ministeriale di assegnazione; la mancata impugnazione immediata non rende tardivo il ricorso contro il decreto, quando solo con quest’ultimo si consolida il diritto all’utilizzo della numerazione e si manifesta concretamente la lesione.
  • Il decreto ministeriale di assegnazione della numerazione è l’atto che consolida, in capo al fornitore di servizi media audiovisivi, il diritto a utilizzare una determinata numerazione, poiché stabilisce anche condizioni e modalità d’uso e può modificare le assegnazioni provvisorie contenute nelle graduatorie per ragioni tecniche.
  • Il Piano LCN non impone un divieto assoluto di assegnare la medesima numerazione a più canali quando, per il numero limitato di canali selezionabili dai dispositivi e per l’esigenza di assicurare il pluralismo dell’offerta, la sovrapposizione sia tecnicamente inevitabile; la legittimità dell’assegnazione può essere contestata per irragionevolezza o sproporzione solo sulla base di un concreto pregiudizio adeguatamente allegato e dimostrato.
  • La mera difficoltà per l’utente di reperire un canale collocato dal dispositivo su una numerazione diversa non determina, di per sé, l’illegittimità dell’assegnazione, soprattutto quando il canale resti comunque ricevibile e non sia dimostrata una significativa flessione dell’audience o un malfunzionamento sproporzionato.
  • La contestazione della delimitazione delle aree tecniche è generica se non indica specifiche ragioni tecniche per cui un territorio dovrebbe essere incluso in una determinata area anziché in un’altra e non confuta adeguatamente la giustificazione tecnica fondata sulla disponibilità di frequenze aggiuntive e sul bilanciamento tra abitudini degli utenti e coincidenza con i confini regionali.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardività

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