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Sentenza

Sentenza n. 1354/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501499

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, connesso al preavviso di rigetto

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero e datore di lavoro)

Prevale il privato

La controversia

Il cittadino straniero, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, e il datore di lavoro hanno impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, motivato dal mancato raggiungimento, nel lavoro agricolo stagionale, della soglia media di 13 giornate lavorative mensili nei tre mesi di riferimento, pari complessivamente a 39 giornate. I ricorrenti hanno dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, sostenendo che il requisito della regolare attività lavorativa per almeno tre mesi fosse soddisfatto sulla base della durata del contratto stagionale, delle buste paga e dell’estratto contributivo; hanno inoltre contestato il criterio quantitativo previsto dalla circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023, ritenendolo incompatibile con la finalità legislativa di favorire la conversione. È stato dedotto anche eccesso di potere per mancato bilanciamento degli interessi, motivazione illogica e incongrua, poiché l’amministrazione avrebbe recepito il parere negativo dell’Ispettorato del lavoro senza considerare il successivo rapporto di lavoro più stabile, la corretta retribuzione e l’inserimento lavorativo dello straniero. Nel giudizio è stata inoltre esaminata la questione preliminare della validità del ricorso sottoscritto digitalmente nel modulo di deposito, sebbene non sottoscritto direttamente dal difensore nel ricorso allegato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti del riesercizio del potere e ha annullato il diniego. In via preliminare ha ritenuto valido il ricorso: nel processo amministrativo telematico, la firma digitale PAdES apposta sul modulo di deposito consente di imputare al difensore tutti gli atti allegati. Nel merito, il giudice ha ritenuto legittimo il criterio della circolare interministeriale che, per il lavoro agricolo stagionale, quantifica la regolare attività lavorativa in una media di almeno 13 giornate mensili nei tre mesi lavorati, per complessive 39 giornate. Tale criterio è stato considerato compatibile con l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998, perché attua il requisito della regolarità dell’attività lavorativa e mira a evitare conversioni abusive, senza essere stato superato dalla novella del 2024. Ha inoltre rilevato che, al momento dell’adozione del diniego, la documentazione disponibile indicava una media di soli 10 giorni lavorativi mensili e che i ricorrenti non avevano provato, neppure per presunzioni, l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa maggiore di quella risultante dalla documentazione contributiva. Tuttavia, il giudice ha ritenuto decisiva la sopravvenienza di un rapporto di lavoro più stabile, successivamente trasformato a tempo indeterminato, accompagnato dalla disponibilità di un alloggio e dalla prova della continuità lavorativa. In materia di immigrazione, il giudizio deve considerare anche gli elementi sopravvenuti che incidono sulla situazione giuridica attuale dello straniero e che, pur non potendo rendere illegittimo retroattivamente il provvedimento, possono imporre una nuova valutazione amministrativa. L’amministrazione dovrà quindi riesaminare integralmente la posizione, considerando le circostanze sopravvenute e verificando se sussistano i presupposti per la conversione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998

    Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.

    La disposizione, nella versione applicabile, subordina la conversione a due requisiti: lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato. Dopo la novella del 2024, la conversione non è più subordinata al rispetto delle quote massime.

  • art. 1, comma 1, lettera f), numero 6), d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187

    Ha espunto dall’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 il riferimento ai limiti delle quote, lasciando fermi il requisito dell’attività lavorativa regolare per almeno tre mesi e quello dell’offerta di lavoro subordinato.

  • art. 6, commi 5 e 6, d.P.C.M. 27 settembre 2023

    La circolare interpretativa li richiama come base per la conversione, nell’ambito delle quote allora previste, dei permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo.

  • circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023

    Ai fini della conversione dovrà risultare una prestazione lavorativa media di almeno 13 giorni mensili, nei tre mesi lavorativi (per un totale di 39 giornate), coperti da regolare contribuzione previdenziale.

    Per il lavoro agricolo stagionale, quantifica il requisito della regolare attività lavorativa in una media di almeno 13 giornate mensili nei tre mesi lavorati, per complessive 39 giornate, quale criterio volto a verificare la serietà, stabilità ed effettività del rapporto e a prevenire abusi.

  • art. 44, comma 1, lett. a), c.p.a.

    La mancata sottoscrizione diretta del ricorso da parte del difensore non ne determina l’invalidità quando il modulo di deposito telematico è stato validamente sottoscritto con firma digitale, rendendo imputabili al difensore gli atti allegati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dei ricorrenti.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Per la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998 richiede lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi e l’offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato; a seguito della novella del 2024, non è più necessario il rispetto delle quote massime di ingresso.
  • Nel settore agricolo stagionale, il criterio della circolare interministeriale n. 5969 del 27 ottobre 2023, che richiede una media di almeno 13 giornate lavorative mensili nei tre mesi lavorati, per complessive 39 giornate coperte da regolare contribuzione, costituisce una modalità interpretativa del requisito legale di regolare attività lavorativa e non una condizione autonoma incompatibile con l’art. 24, comma 10, d.lgs. n. 286/1998.
  • La mancata emersione della soglia contributiva richiesta non può essere superata dalla mera allegazione di un’attività lavorativa irregolare o maggiore di quella risultante dalle buste paga e dall’estratto contributivo: il lavoratore deve fornire una prova, anche presuntiva, dell’effettivo svolgimento della prestazione ulteriore.
  • In materia di conversione del permesso di soggiorno, il giudice amministrativo deve considerare, ai fini della tutela della situazione giuridica attuale dello straniero, anche le circostanze sopravvenute nel corso del procedimento o del giudizio, quali la successiva stabilizzazione del rapporto di lavoro, la continuità lavorativa e la disponibilità di un alloggio. Tali elementi non rendono illegittimo retroattivamente il diniego, ma possono imporre il riesame della posizione.
  • Nel processo amministrativo telematico, la firma digitale apposta sul modulo di deposito dell’atto consente di imputare al difensore firmatario tutti i documenti allegati, anche quando il ricorso allegato non rechi una distinta sottoscrizione digitale del difensore.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoPrimato del diritto UE e disapplicazione

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