Sentenza n. 1422/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale la Prefettura di Cuneo - Sportello Unico per l’Immigrazione ha rigettato l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data-OMISSIS- (-OMISSIS-) e ha disposto l’archiviazione della relativa procedura; - nonché di ogni altro atto anteriore, conseguente, coordinato e/o connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato e conseguente archiviazione della procedura
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio fondato sulla mancata validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale al momento dell'inoltro telematico dell'istanza di conversione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, sostenendo che il motivo posto a fondamento del diniego finale non coincideva con quelli indicati nel preavviso di rigetto: quest'ultimo riguardava il numero di giornate di lavoro stagionale effettivamente svolte e il requisito reddituale del datore di lavoro, mentre il provvedimento finale si basava esclusivamente sulla scadenza del titolo di soggiorno. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge, sostenendo che il termine di validità del permesso da convertire non avesse natura perentoria e che la sua scadenza non potesse impedire automaticamente la conversione, soprattutto considerata la breve distanza temporale tra la scadenza e la presentazione dell'istanza. Con il terzo motivo ha contestato anche i motivi ostativi indicati nel preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ordinando all'Amministrazione di riesaminare l'istanza nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza. Il primo motivo è stato ritenuto fondato: l'art. 10-bis l. 241/1990 non impone una perfetta identità tra preavviso e provvedimento finale, ma vieta che il diniego definitivo sia fondato su ragioni completamente nuove, estranee allo schema delineato nel preavviso. Nel caso concreto, l'Amministrazione non ha dimostrato l'esistenza di un ulteriore preavviso relativo alla scadenza del permesso, sicché il ricorrente non aveva potuto contraddire sul motivo effettivamente posto a fondamento del diniego. Il secondo motivo è stato anch'esso accolto: il superamento formale della validità del permesso da convertire non impedisce di per sé la conversione, ove risultino dimostrati i presupposti sostanziali per il rilascio del permesso per lavoro subordinato. Poiché il diniego era fondato esclusivamente sulla scadenza del titolo, la motivazione è stata ritenuta illegittima. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, perché i motivi ostativi contenuti nel preavviso non erano stati recepiti nella motivazione del provvedimento impugnato e non costituivano quindi le ragioni del diniego. Le spese, pari a euro 1.800 oltre accessori, sono state poste a carico dell'Amministrazione, con pagamento a favore dello Stato in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda […] Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni […]
Il provvedimento finale può precisare o sviluppare le ragioni già delineate nel preavviso, ma non può fondarsi su motivi del tutto nuovi, salvo che questi siano stati previamente comunicati all'interessato consentendogli il contraddittorio procedimentale.
art. 133 d.P.R. 115/2002
Le spese di lite a carico dell'Amministrazione sono state poste a favore dello Stato, poiché il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Nel procedimento avviato su istanza di parte, il provvedimento finale di diniego non può fondarsi su ragioni ostative completamente nuove rispetto a quelle comunicate con il preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990; l'Amministrazione può precisare o sviluppare le ragioni già prospettate, ma deve previamente consentire il contraddittorio sui nuovi motivi decisivi.
- La scadenza formale del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non preclude di per sé la conversione in permesso per lavoro subordinato, quando siano dimostrati i presupposti sostanziali richiesti per il nuovo titolo.
- Quando il diniego impugnato è fondato esclusivamente su una determinata ragione, il destinatario non ha interesse a contestare autonomamente ulteriori motivi ostativi contenuti nel preavviso ma non recepiti nella motivazione finale, perché tali motivi non costituiscono la base del provvedimento lesivo.
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