Sentenza n. 1353/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del verbale dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) del 26 settembre 2025, trasmesso in data 9 ottobre 2025, con il quale è stato disposto il prosieguo della progettualità residenziale presso l’Istituto -OMISSIS-» fino al 27 ottobre 2025 e si è dato avvio alla ricerca di una nuova struttura residenziale tra i Centri di Riferimento Regionali per Gravi Disabilità (CRGD); - della nota dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima prot. n. -OMISSIS- del 13 novembre 2025, con la quale sono state confermate le decisioni assunte in sede di UVMD; - nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere accolto in una struttura che garantisca un’assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, e ciò grazie all’inserimento nella struttura denominata «-OMISSIS-, ovvero in altra struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, con conseguente condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima a provvedere in tal senso, autorizzando e sostenendo i relativi costi; B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18 febbraio 2026: - della determina n. 2330 del 22 dicembre 2025, trasmessa il 23 dicembre 2025, con cui l’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima ha recepito il verbale dell’UVMD del 26 settembre 2025 e la nota del Direttore dell’Unità Organica Complessa (UOC) Disabilità e non Autosufficienza prot. n.-OMISSIS- del 15 dicembre 2025, confermando l’individuazione della struttura denominata «-OMISSIS- per l’inserimento del sig.-OMISSIS- e autorizzando il relativo budget di spesa; - della nota del Direttore UOC Disabilità e non Autosufficienza prot. n.-OMISSIS- del 15 dicembre 2025, richiamata nella determina n. 2330 del 22 dicembre 2025 e contenente la motivazione relativa all’individuazione della struttura denominata «-OMISSIS-»; - del verbale dell’UVMD del 22 dicembre 2025, trasmesso il 24 dicembre 2025, e verbale dell’UVMD del 30 gennaio 2026, trasmesso il 3 febbraio 2026, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto del sig. -OMISSIS- ad essere accolto in una struttura che garantisca un’assistenza sanitaria e socioassistenziale personalizzata, appropriata e continuativa, e ciò grazie all’inserimento nella struttura denominata «-OMISSIS- ovvero in altra struttura ad alta specializzazione per l’autismo grave, con conseguente condanna dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima a provvedere in tal senso, autorizzando e sostenendo i relativi costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Verbali dell’UVMD, nota dell’Azienda U.L.S.S. e successiva determina di individuazione e finanziamento di una struttura residenziale per l’assistito
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il verbale UVMD del 26 settembre 2025 e la nota dell’U.L.S.S. del 13 novembre 2025, deducendone l’inidoneità delle strutture regionali individuate, la violazione delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e del principio di continuità terapeutica, la violazione del principio di libera scelta del luogo di cura, il mancato coinvolgimento della famiglia nel progetto assistenziale e la disparità di trattamento rispetto ad autorizzazioni precedenti per strutture extra-regionali. Con motivi aggiunti ha impugnato la determina del 22 dicembre 2025, la nota interna del 15 dicembre 2025 e ulteriori verbali UVMD, sostenendo che la struttura individuata fosse inidonea perché priva di adeguata specializzazione per l’autismo grave, che l’Amministrazione avesse agito per contenere la spesa sanitaria anziché per individuare la soluzione terapeutica più appropriata, che fosse stato violato il principio di libera scelta, che le consulenze di parte attestassero la superiorità della struttura extra-regionale proposta e che fosse stato leso il contraddittorio procedimentale. L’Azienda e il Comune hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso principale per il carattere endoprocedimentale e non immediatamente lesivo degli atti impugnati e quella dei motivi aggiunti per il tentativo di sostituire la valutazione giudiziale alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché il verbale UVMD e la nota dell’U.L.S.S. avevano natura endoprocedimentale e non erano immediatamente lesivi: il verbale avviava la ricerca di una diversa struttura, garantendo nel frattempo la permanenza dell’assistito nella struttura già ospitante, mentre la nota si limitava a riscontrare le contestazioni della ricorrente. I motivi aggiunti sono stati esaminati nel merito e respinti. Il giudice ha ritenuto ammissibile il sindacato sulla discrezionalità tecnica dell’U.L.S.S. nei limiti del controllo di ragionevolezza, logicità e congruità, senza sostituzione delle valutazioni amministrative. La ricorrente non ha dimostrato l’inidoneità della struttura individuata: la Carta dei servizi ha funzione informativa generale e la mancata menzione dell’autismo grave non prova l’incapacità della struttura di predisporre un progetto individualizzato. La struttura era inserita tra i CRGD e si era impegnata a realizzare un progetto con rapporto 1:1, camera singola e interventi cognitivo-comportamentali supervisionati secondo il metodo ABA. La valutazione di idoneità deve riguardare il progetto individualizzato concretamente attivabile, non la struttura astrattamente considerata o la sua Carta dei servizi. Anche la struttura extra-regionale indicata dalla ricorrente non disponeva ancora, in concreto, di un progetto definitivamente personalizzato, dovendo anch’essa procedere a una fase di osservazione dell’assistito. Il principio di libera scelta del luogo di cura non è assoluto e, ai sensi dell’art. 8-bis, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, opera nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti accordi contrattuali. La struttura extra-regionale proposta risultava autorizzata all’esercizio, ma non accreditata; autorizzazione e accreditamento sono istituti distinti. La ricorrente avrebbe dovuto provare sia l’inadeguatezza della struttura convenzionata individuata dall’U.L.S.S., sia l’inesistenza di altre strutture pubbliche o convenzionate adeguate, senza assolvere tale onere. È stato escluso anche lo sviamento, poiché la documentazione dimostrava che l’U.L.S.S. aveva prima verificato la disponibilità delle strutture accreditate e solo successivamente assunto la copertura finanziaria. Non è stata ravvisata violazione del contraddittorio: la partecipazione dell’interessato o dell’amministratore di sostegno alle riunioni dell’UVMD non era prevista e la nota interna non era un atto destinato alla comunicazione esterna. È stata infine respinta la censura di disparità di trattamento per genericità, non essendo stati indicati casi con identici presupposti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 8-bis d.lgs. n. 502/1992
“I cittadini esercitano la libera scelta del luogo di cura e dei professionisti nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti appositi accordi contrattuali”
La libertà di scelta del luogo di cura non è assoluta, ma deve essere esercitata nell’ambito delle strutture accreditate con cui siano stati definiti accordi contrattuali.
art. 8-ter d.lgs. n. 502/1992
La disciplina distingue l’autorizzazione all’esercizio dall’accreditamento istituzionale.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
L’accreditamento istituzionale costituisce titolo distinto dall’autorizzazione all’esercizio e rileva ai fini dell’operatività del principio di libera scelta con oneri a carico della finanza pubblica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ricorrenza dei presupposti per l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Gli atti con cui un’amministrazione sanitaria avvia la ricerca di una struttura residenziale alternativa e assicura provvisoriamente la continuità dell’assistenza hanno natura endoprocedimentale e non sono immediatamente lesivi se non definiscono ancora in modo definitivo la struttura di destinazione e il relativo progetto assistenziale.
- Il sindacato giurisdizionale sulle decisioni sanitarie espressione di discrezionalità tecnica è ammissibile quando è diretto a verificare logicità, ragionevolezza e congruità della scelta, ma non può tradursi nella sostituzione della valutazione del giudice a quella dell’amministrazione.
- L’idoneità di una struttura residenziale sanitaria deve essere valutata con riferimento al progetto individualizzato concretamente predisposto o attivabile per l’assistito, non sulla base della sola descrizione generale contenuta nella Carta dei servizi né mediante una comparazione astratta tra strutture.
- Il principio di libera scelta del luogo di cura opera, con oneri a carico della finanza pubblica, nell’ambito dei soggetti accreditati con cui siano stati definiti accordi contrattuali; la mera autorizzazione all’esercizio non equivale ad accreditamento.
- Chi pretende l’inserimento in una struttura non accreditata con finanziamento pubblico deve dimostrare non solo l’inadeguatezza della struttura pubblica o accreditata individuata dall’amministrazione, ma anche l’assenza di altre strutture pubbliche o convenzionate idonee.
- La partecipazione dell’interessato o del suo amministratore di sostegno alle riunioni di un organo tecnico interno dell’azienda sanitaria non è necessaria se la disciplina applicabile non la prevede; analogamente, non deve essere comunicato un atto meramente interno di trasmissione e richiesta di copertura finanziaria.
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