Sentenza n. 1355/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, comunicato all’istante a mezzo PEC del 30/05/2024, con il quale si nega il riconoscimento della valorizzazione di sei scatti sulla buonuscita; nonché ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile, ha impugnato il diniego dell'INPS di computare nella buonuscita i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, pari ciascuno al 2,50 per cento dell'ultima retribuzione. Ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al beneficio e la conseguente rideterminazione del trattamento di fine servizio. L'INPS ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell'Interno, la decadenza dal beneficio per tardiva presentazione della domanda di collocamento in quiescenza e, nel merito, ha sostenuto che il beneficio spetterebbe soltanto al personale cessato per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, e non a chi sia collocato a riposo a domanda. Ha inoltre dedotto possibili profili di contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost. e contestato il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di mancata integrazione del contraddittorio, rilevando che l'unico soggetto obbligato al pagamento dell'indennità di buonuscita è l'ente previdenziale competente, mentre nessuna pretesa patrimoniale relativa all'erogazione del TFS può essere esercitata nei confronti dell'amministrazione di appartenenza. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza, affermando che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di quiescenza ha natura meramente procedurale e incide sulla decorrenza del pensionamento, non sull'esistenza del diritto al beneficio. Nel merito, richiamando l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, ha riconosciuto che i sei scatti stipendiali spettano anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia maturato i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis è stata ritenuta ampia e comprensiva del personale delle forze di polizia a ordinamento civile o militare, con qualifiche equiparate. Sono state inoltre respinte le questioni di costituzionalità prospettate dall'INPS: l'estensione del beneficio trova fondamento in una specifica disciplina legislativa e non viola l'art. 81 Cost.; non sussiste neppure una manifesta irragionevole disparità di trattamento in riferimento all'art. 3 Cost. Il TAR ha quindi accertato il diritto del ricorrente, condannando l'INPS a rideterminare la buonuscita mediante inclusione dei sei scatti e a corrispondere le somme dovute, con interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio
Il beneficio dei sei scatti stipendiali si applica anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile; il termine per presentare la domanda di quiescenza ha natura procedurale e non decadenziale.
art. 21 l. n. 232/1990
Ha modificato la disciplina rilevante ai fini dell'applicazione del beneficio dei sei scatti stipendiali al personale collocato in quiescenza a domanda in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Concorre a disciplinare il riconoscimento degli interessi sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del trattamento previdenziale, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre, insieme all'art. 16, comma 6, della l. n. 412/1991, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 3 Cost.
Non risulta violato perché la disciplina accomuna determinate situazioni soltanto ai fini del beneficio, mantenendo differenze di trattamento per gli altri profili; non emerge quindi una manifesta irragionevole disparità.
art. 81 Cost.
Il richiamo ai principi di bilancio e sostenibilità del debito pubblico non è idoneo a mettere in discussione una specifica disciplina legislativa che riconosce il beneficio economico.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta anche al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza ha natura meramente procedurale e incide sulla decorrenza del pensionamento, non determina la decadenza dal diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali.
- La controversia relativa alla liquidazione o riliquidazione dell'indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale obbligato al pagamento, senza necessità di evocare in giudizio l'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.
- La nozione di forze di polizia rilevante ai fini dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende le forze di polizia a ordinamento civile e militare, limitatamente al personale con qualifiche equiparate a quelle indicate dalla disposizione.
- Sulle maggiori somme dovute per la riliquidazione della buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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