Sentenza n. 2348/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento A) della Determinazione di cui alla nota AOOUSPNA 1634 del 28/1/26 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli, con la quale è stato negato il riconoscimento della parità scolastica alla classe collaterale V^ sez. C) dell’Istituto Tecnico - sett. Economico - ind. Amministrazione, Finanza e Marketing, attivata per il corrente anno scolastico 2025/2026, (doc.1); B) Tutti gli ulteriori altri atti preordinati, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento della parità scolastica per una classe terminale collaterale di un istituto tecnico paritario
Esito
Favorevole al ricorrente (gestori scolastici)
Prevale il privato
La controversia
Le società ricorrenti, rispettivamente titolare e cessionaria del ramo d’azienda dell’istituto scolastico paritario, avevano comunicato all’amministrazione l’attivazione di una classe quinta collaterale, motivata dalle numerose e sopravvenute richieste di iscrizione, soprattutto da parte di studenti lavoratori. L’amministrazione aveva negato il riconoscimento della parità scolastica richiamando il limite previsto dall’art. 1, comma 6-bis, della l. n. 62/2000, introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 45/2025, secondo cui non può essere autorizzata più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo già funzionante in una scuola paritaria. Le ricorrenti hanno dedotto: la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto; il difetto di istruttoria e motivazione; la tardività del diniego e la formazione del silenzio-assenso sulla comunicazione di attivazione della classe.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, esaminando il primo motivo e assorbendo gli ulteriori profili di censura. Ha accertato come pacifico il mancato invio del preavviso di rigetto, non risultando alcuna menzione nel provvedimento impugnato né una contestazione dell’amministrazione. L’omissione ha violato l’art. 10-bis l. n. 241/1990, che impone, nei procedimenti a istanza di parte, la comunicazione dei motivi ostativi prima dell’adozione del provvedimento negativo. Non è stata ritenuta applicabile la sanatoria prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990: la disposizione, nella formulazione applicabile ratione temporis, esclude la sanabilità mediante dimostrazione dell’inevitabilità del contenuto del provvedimento quando sia stato violato l’art. 10-bis; inoltre, l’amministrazione non ha comunque dimostrato in giudizio che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. Il diniego è stato quindi ritenuto irrimediabilmente viziato per violazione degli artt. 10-bis e 21-octies, comma 1, l. n. 241/1990. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza, prima della formale adozione del provvedimento di reiezione
Il preavviso di rigetto costituisce un adempimento necessario nei procedimenti a istanza di parte e deve precedere l’adozione del provvedimento negativo, consentendo il contraddittorio procedimentale.
art. 21-octies, comma 1, l. 241/1990
La violazione dell’art. 10-bis determina l’annullabilità del provvedimento negativo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis
La sanatoria dei vizi procedimentali mediante la prova dell’inevitabilità del contenuto non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’art. 10-bis; nel caso concreto, l’amministrazione non ha comunque fornito la prova richiesta.
art. 1, comma 6-bis, l. 62/2000
non può essere autorizzata l'attivazione di più di una classe terminale collaterale per ciascun indirizzo di studi già funzionante in una scuola paritaria
La disposizione è stata richiamata dall’amministrazione quale base normativa del diniego, ma la sentenza non ne esamina nel merito l’applicazione, avendo accolto il ricorso per violazione del contraddittorio procedimentale.
Il giudizio è stato definito in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per la domanda cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi a istanza di parte, l’amministrazione deve comunicare il preavviso di rigetto prima dell’adozione del provvedimento negativo, indicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e consentendo all’interessato di presentare osservazioni.
- La violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 rende annullabile il provvedimento conclusivo negativo e non può essere neutralizzata mediante la prova prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 circa l’inevitabilità del contenuto dell’atto.
- Quando l’amministrazione omette il preavviso di rigetto e non dimostra comunque in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, il provvedimento negativo deve essere annullato per violazione del contraddittorio procedimentale.
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